Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Il licenziamento per scarso
rendimento non è giustificabile con il mancato raggiungimento dei previsti
risultati produttivi – Occorre la prova di comportamenti negligenti.
Il rendimento lavorativo inferiore al minimo
contrattuale non integra di per sé un’inadempienza. Infatti, nonostante la
previsione di minimi quantitativi di produzione, il lavoratore è obbligato a un
“facere” e non a un risultato. L’inadeguatezza della prestazione resa può
essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o, comunque, a
fattori non dipendenti dal lavoratore.
Conseguentemente il datore di lavoro, che intenda
licenziare un dipendente per scarso rendimento, non può limitarsi a provare il
mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva
esigibilità, ma deve dimostrare un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del lavoratore nelle modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa. Nella valutazione dell’inadempienza si deve tener conto del grado
di diligenza richiesto e di quello usato dal dipendente, nonché dell’incidenza
dell’organizzazione dell’impresa e dei fattori socio ambientali (Cassazione
Sezione Lavoro n. 14605 del 10 novembre 2000, Pres. De Musis, Rel. Balletti).