Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Anche nei casi di licenziamento per
cessazione dell’attività, si applica la procedura prevista dalla legge n. 223
del 1991 – Ma gli obblighi di informazione sono meno ampi.
La procedura prevista per le riduzioni di personale
dalla legge n. 223 del 1991 deve essere rispettata anche nei casi di cessazione
dell’attività dell’impresa. Ciò si desume anche dai lavori parlamentari.
Infatti il testo approvato originariamente dal Senato conteneva l’espressa
previsione della inapplicabilità della normativa in esame all’ipotesi di
“cessazione dell’attività di impresa per provvedimento dell’autorità
giudiziaria”; ma questa limitazione è stata soppressa nel testo approvato dalla
Camera dei Deputati. E’ però evidente che in caso di cessazione totale
dell’attività per la chiusura dell’insediamento produttivo, la procedura di
mobilità può trovare applicazione soltanto per la parte compatibile con tale
evenienza, in particolare quella che tende ad assicurare ai lavoratori la
tutela previdenziale e sociale. In questo caso pertanto non è richiesto che la
comunicazione del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali abbia
l’ampiezza di contenuti prevista dal comma 3 dell’art. 4 legge n. 223 del 1991.
In particolare il datore di lavoro non è tenuto a specificare nella comunicazione
i motivi del mancato ricorso ad altre possibilità di occupazione (Cassazione
Sezione Lavoro n. 14416 del 10 novembre 2000, Pres. Genghini, Rel. Servello).