Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

LECITO L’IMPIEGO DI INVESTIGATORI PRIVATI PER ACCERTARE UN COMPORTAMENTO TRUFFALDINO DEL DIPENDENTE DURANTE L’ORARIO DI LAVORONon si applica, in questo caso, il divieto stabilito dall’art. 2 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14383 del 3 novembre 2000, Pres. Amirante, Rel. Prestipino).

M.D., dipendente della Banca Popolare di Rieti con mansioni di “sviluppatore” (incaricato di reperire clienti interessati ai servizi finanziari della banca), attività da svolgersi fuori dell’ufficio, è stato sottoposto dalla datrice di lavoro a controlli mediante investigatori privati, in quanto sospettato di svolgere la sua attività per altra azienda durante l’orario di lavoro. Poiché gli accertamenti hanno avuto esito positivo, egli è stato licenziato.

Nel giudizio che ne è seguito davanti al Pretore di Rieti, egli ha sostenuto l’inutilizzabilità, da parte della banca, delle prove raccolte a mezzo degli investigatori privati, invocando le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori, che all’art. 2 vieta l’impiego di guardie giurate per la vigilanza sull’attività lavorativa e all’art. 3 prescrive di rendere noti ai dipendenti i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza.

Il Pretore, dopo aver sentito i testimoni indicati dalle parti, ha rigettato la domanda di annullamento del licenziamento proposta da M.D.

Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Rieti, che ha ritenuto legittimo il controllo esercitato dagli investigatori privati, in quanto disposto per accertare un comportamento fraudolento, tale da integrare il reato di truffa.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14383 del 3 novembre 2000, Pres. Amirante, Rel. Prestipino) ha rigettato il ricorso del lavoratore, affermando che gli artt. 2 e 3 St. Lav. non possono trovare applicazione nelle ipotesi di realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. L’attività lavorativa prestata a favore di un altro soggetto, concorrente del datore di lavoro – ha affermato la Corte - costituisce una violazione dell’obbligo di fedeltà, che non è rilevante sotto il profilo penale se è compiuta fuori dal normale orario di lavoro, mentre integra gli estremi del delitto di truffa se è esercitata da parte di un soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato.