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LECITO L’IMPIEGO DI INVESTIGATORI PRIVATI PER
ACCERTARE UN COMPORTAMENTO TRUFFALDINO DEL DIPENDENTE DURANTE L’ORARIO DI
LAVORO – Non si applica, in questo caso, il
divieto stabilito dall’art. 2 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14383 del
3 novembre 2000, Pres. Amirante, Rel. Prestipino).
M.D., dipendente della Banca
Popolare di Rieti con mansioni di “sviluppatore” (incaricato di reperire
clienti interessati ai servizi finanziari della banca), attività da svolgersi
fuori dell’ufficio, è stato sottoposto dalla datrice di lavoro a controlli
mediante investigatori privati, in quanto sospettato di svolgere la sua
attività per altra azienda durante l’orario di lavoro. Poiché gli accertamenti
hanno avuto esito positivo, egli è stato licenziato.
Nel giudizio che ne è seguito
davanti al Pretore di Rieti, egli ha sostenuto l’inutilizzabilità, da parte
della banca, delle prove raccolte a mezzo degli investigatori privati,
invocando le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori, che all’art. 2 vieta
l’impiego di guardie giurate per la vigilanza sull’attività lavorativa e
all’art. 3 prescrive di rendere noti ai dipendenti i nominativi e le mansioni
specifiche del personale addetto alla vigilanza.
Il Pretore, dopo aver sentito i
testimoni indicati dalle parti, ha rigettato la domanda di annullamento del
licenziamento proposta da M.D.
Questa decisione è stata
confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Rieti, che ha ritenuto
legittimo il controllo esercitato dagli investigatori privati, in quanto
disposto per accertare un comportamento fraudolento, tale da integrare il reato
di truffa.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 14383 del 3 novembre 2000, Pres. Amirante, Rel. Prestipino) ha rigettato il
ricorso del lavoratore, affermando che gli artt. 2 e 3 St. Lav. non possono trovare
applicazione nelle ipotesi di realizzazione, da parte dei lavoratori, di
comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se
commessi nel corso di essa. L’attività lavorativa prestata a favore di un altro
soggetto, concorrente del datore di lavoro – ha affermato la Corte -
costituisce una violazione dell’obbligo di fedeltà, che non è rilevante sotto
il profilo penale se è compiuta fuori dal normale orario di lavoro, mentre
integra gli estremi del delitto di truffa se è esercitata da parte di un
soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli è
stato affidato.