Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

UNA PRASSI AZIENDALE DI TOLLERANZA PUO’ FAR RITENERE GIUSTIFICABILE UN PRELIEVO TEMPORANEO DI DENARO, PER USO PERSONALE, DA PARTE DEL CASSIERE DI UNA BANCA – Non è necessaria un’espressa autorizzazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14311 del 30 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Di Lella).

M.C., dipendente del Banco di Sicilia con qualifica di cassiere, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l’addebito di essersi reso responsabile di un ammanco, nella cassetta in sua dotazione, di lire 500.726, non dichiarato a chiusura delle operazioni contabili del giorno precedente.

Egli si è giustificato sostenendo che nella banca si era determinata una prassi di tolleranza in ordine alla possibilità di prelievo, da parte del cassiere, di modeste somme, attingendo alla cassetta in dotazione, per contingenti esigenze personali, con obbligo di ricostituire la somma prima della fine della giornata; egli ha anche fatto presente che il giorno in cui si era verificato l’ammanco si trovava in precarie condizioni di salute fisiche e psichiche, tali da giustificare la sua dimenticanza.

Al termine del procedimento disciplinare egli è stato licenziato.

Nel giudizio che ne è seguito, il Pretore di Palermo ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannando la banca al risarcimento del danno. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Palermo, che ha ritenuto rilevante l’accertata esistenza della prassi di tolleranza invocata dal lavoratore, pur in mancanza di un’espressa autorizzazione da parte del Banco, ed ha escluso che M.C. intendesse appropriarsi della somma.

Il Tribunale ha ritenuto attendibile l’affermazione del lavoratore che egli intendeva restituire la somma e si era momentaneamente dimenticato di farlo a causa del suo stato di salute; in tale valutazione il Tribunale ha tenuto conto della linearità del comportamento tenuto da M.C. ammettendo immediatamente il fatto, nonché del rischio di controlli che prima o poi avrebbero evidenziato l’ammanco e che quindi faceva ritenere improbabile una volontà di appropriarsi della somma prelevata. Pertanto il Tribunale ha ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento.

Il Banco di Sicilia ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che essendo stata accertata la mancanza di un’autorizzazione da parte del Banco ai prelievi temporanei di denaro per esigenze dei dipendenti cassieri, non poteva affermarsi l’esistenza di una prassi in materia.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14311 del 30 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Di Lella) ha rigettato il ricorso. Ai fini della individuazione della prassi aziendale, che si concretizza nella reiterazione spontanea e generalizzata di un comportamento – ha affermato la Corte - è del tutto indifferente se il comportamento stesso, ove posto in essere dai lavoratori, sia autorizzato o solo tollerato dal datore di lavoro; ed è con riferimento a comportamenti non autorizzati che si giustifica il richiamo alla tolleranza, e cioè ad un atteggiamento soggettivo non ipotizzabile nei confronti di comportamenti oggetto di intervenuta autorizzazione.