Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
UNA PRASSI AZIENDALE DI TOLLERANZA PUO’ FAR RITENERE
GIUSTIFICABILE UN PRELIEVO TEMPORANEO DI DENARO, PER USO PERSONALE, DA PARTE
DEL CASSIERE DI UNA BANCA – Non è necessaria un’espressa autorizzazione (Cassazione Sezione Lavoro
n. 14311 del 30 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Di Lella).
M.C., dipendente del Banco di Sicilia con qualifica
di cassiere, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l’addebito di
essersi reso responsabile di un ammanco, nella cassetta in sua dotazione, di
lire 500.726, non dichiarato a chiusura delle operazioni contabili del giorno
precedente.
Egli si è giustificato sostenendo che nella banca si
era determinata una prassi di tolleranza in ordine alla possibilità di
prelievo, da parte del cassiere, di modeste somme, attingendo alla cassetta in
dotazione, per contingenti esigenze personali, con obbligo di ricostituire la
somma prima della fine della giornata; egli ha anche fatto presente che il
giorno in cui si era verificato l’ammanco si trovava in precarie condizioni di
salute fisiche e psichiche, tali da giustificare la sua dimenticanza.
Al termine del procedimento disciplinare egli è stato
licenziato.
Nel giudizio che ne è seguito, il Pretore di Palermo
ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro e condannando la banca al risarcimento del danno. Questa
decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Palermo,
che ha ritenuto rilevante l’accertata esistenza della prassi di tolleranza
invocata dal lavoratore, pur in mancanza di un’espressa autorizzazione da parte
del Banco, ed ha escluso che M.C. intendesse appropriarsi della somma.
Il Tribunale ha ritenuto attendibile l’affermazione
del lavoratore che egli intendeva restituire la somma e si era momentaneamente
dimenticato di farlo a causa del suo stato di salute; in tale valutazione il
Tribunale ha tenuto conto della linearità del comportamento tenuto da M.C.
ammettendo immediatamente il fatto, nonché del rischio di controlli che prima o
poi avrebbero evidenziato l’ammanco e che quindi faceva ritenere improbabile
una volontà di appropriarsi della somma prelevata. Pertanto il Tribunale ha
ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento.
Il Banco di Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione, sostenendo, tra l’altro, che essendo stata accertata la mancanza di
un’autorizzazione da parte del Banco ai prelievi temporanei di denaro per
esigenze dei dipendenti cassieri, non poteva affermarsi l’esistenza di una
prassi in materia.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14311 del 30 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Di Lella) ha rigettato il ricorso. Ai fini della individuazione della prassi aziendale, che si concretizza nella reiterazione spontanea e generalizzata di un comportamento – ha affermato la Corte - è del tutto indifferente se il comportamento stesso, ove posto in essere dai lavoratori, sia autorizzato o solo tollerato dal datore di lavoro; ed è con riferimento a comportamenti non autorizzati che si giustifica il richiamo alla tolleranza, e cioè ad un atteggiamento soggettivo non ipotizzabile nei confronti di comportamenti oggetto di intervenuta autorizzazione.