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PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE
PRODOTTOGLI DA UNA SERIE DI RAPINE NELLA SUA AGENZIA, IL BANCARIO DEVE PROVARE
CHE L’AZIENDA NON HA ADOTTATO IDONEE MISURE PRECAUZIONALI
Si applica l’art. 2087 cod.
civ. che obbliga il datore di lavoro a tutelare il dipendente (Cassazione
Sezione Lavoro n. 14469 del 7 novembre 2000, Pres. Sciarelli, Rel. Prestipino).
S.C., dipendente della S.p.A. Banca Arditi Galati,
con mansioni di cassiere, ha promosso nei confronti dell’azienda, davanti al
Pretore di Lecce, un giudizio diretto, tra l’altro, ad ottenere il risarcimento
del danno alla salute da lui subito per lo stress causato da alcune rapine
verificatesi nell’agenzia cui egli era addetto.
Sia il Pretore che, in grado di appello, il
Tribunale di Lecce, hanno rigettato questa domanda, in quanto hanno ritenuto
che il lavoratore non abbia dato la prova di una condotta negligente della
Banca.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14469 del 7
novembre 2000, Pres. Sciarelli, Rel. Prestipino) ha rigettato il ricorso del
lavoratore.
In base all’art. 2087 cod. civ. – ha osservato la
Corte – il datore di lavoro č tenuto a tutelare la salute del dipendente.
Questi tuttavia, nel caso che richieda il risarcimento del danno alla salute
per lesioni verificatesi nell’ambito del rapporto di lavoro, deve dimostrare
che l’azienda ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole
contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge, o
alle regole generali di correttezza e buona fede, o all’obbligo di adottare le
necessarie misure di tutela.
Pertanto, ha affermato la Corte, il dipendente di un
Istituto di Credito che lamenti di aver subito un pregiudizio derivante da una
serie di rapine, compiute presso l’agenzia bancaria cui era addetto, deve
provare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro delle misure di
sicurezza e di prevenzione atte a scongiurare, nei limiti del possibile, la
commissione dei fatti delittuosi.