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PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE PRODOTTOGLI DA UNA SERIE DI RAPINE NELLA SUA AGENZIA, IL BANCARIO DEVE PROVARE CHE L’AZIENDA NON HA ADOTTATO IDONEE MISURE PRECAUZIONALI

 Si applica l’art. 2087 cod. civ. che obbliga il datore di lavoro a tutelare il dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 14469 del 7 novembre 2000, Pres. Sciarelli, Rel. Prestipino).

 

S.C., dipendente della S.p.A. Banca Arditi Galati, con mansioni di cassiere, ha promosso nei confronti dell’azienda, davanti al Pretore di Lecce, un giudizio diretto, tra l’altro, ad ottenere il risarcimento del danno alla salute da lui subito per lo stress causato da alcune rapine verificatesi nell’agenzia cui egli era addetto.

Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Lecce, hanno rigettato questa domanda, in quanto hanno ritenuto che il lavoratore non abbia dato la prova di una condotta negligente della Banca.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14469 del 7 novembre 2000, Pres. Sciarelli, Rel. Prestipino) ha rigettato il ricorso del lavoratore.

In base all’art. 2087 cod. civ. – ha osservato la Corte – il datore di lavoro č tenuto a tutelare la salute del dipendente. Questi tuttavia, nel caso che richieda il risarcimento del danno alla salute per lesioni verificatesi nell’ambito del rapporto di lavoro, deve dimostrare che l’azienda ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge, o alle regole generali di correttezza e buona fede, o all’obbligo di adottare le necessarie misure di tutela.

Pertanto, ha affermato la Corte, il dipendente di un Istituto di Credito che lamenti di aver subito un pregiudizio derivante da una serie di rapine, compiute presso l’agenzia bancaria cui era addetto, deve provare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza e di prevenzione atte a scongiurare, nei limiti del possibile, la commissione dei fatti delittuosi.