fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
La richiesta di ferie da parte del lavoratore
ammalato, al fine di evitare il licenziamento per assenza eccedente il
comporto, deve essere preceduta dall’utilizzazione dell’aspettativa – Se questa
è prevista dal contratto collettivo
Il diritto di scelta del tempo delle ferie è riservato per
legge al datore di lavoro che può, quindi, discrezionalmente stabilirne l’epoca
nell’ambito annuale, a meno che non sia stata preventivamente individuata dalla
contrattazione collettiva. Questo diritto peraltro deve essere pur sempre
esercitato armonizzando l’esigenze aziendali e gli interessi del prestatore di
lavoro, come è previsto dall’art. 2109 cod. civ. In presenza di una richiesta
del lavoratore di imputare a ferie un’assenza per malattia al fine di evitare
il licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro
che respinga tale richiesta deve dimostrare di aver tenuto conto non solo delle
esigenze organizzative dell’azienda, ma anche del fondamentale interesse del
richiedente di evitare la possibile perdita del posto di lavoro. Ove il
contratto collettivo preveda che il lavoratore, scaduto il periodo di comporto,
possa avvalersi di un’aspettativa non retribuita egli dovrà avvalersi di questa
possibilità, in luogo di ricorrere alla richiesta di ferie (Cassazione Sezione
Lavoro n. 14490 dell’8 novembre 2000, Pres. De Musis, Rel. Coletti).