fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Il distacco può essere disposto anche senza il consenso
del lavoratore – Purché sia giustificato da comprovate ragioni organizzative
Il datore di lavoro può distaccare il dipendente presso
un’altra impresa anche senza il suo consenso. Tuttavia in materia deve
ritenersi applicabile per analogia l’art. 2103 cod. civ. che richiede per il
trasferimento del lavoratore l’esistenza di comprovate ragioni tecniche
organizzative e produttive. Pertanto anche ai fini del distacco l’azienda è
tenuta a provare che tali esigenze sussistano. Deve inoltre tenersi presente
che il comando o distacco è configurabile quando ricorrono tre condizioni: 1)
deve esistere l’interesse del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore
presti la propria opera presso un altro soggetto, purché tale interesse
persista per tutto il tempo del distacco; 2) il comando deve avere il carattere
della temporaneità, intesa non come brevità ma come non definitività; 3) in
capo al datore di lavoro deve perdurare il potere direttivo – eventualmente
delegato al destinatario – unitamente a quello di determinare la cessazione del
distacco (Cassazione Sezione Lavoro n. 14458 del 7 novembre 2000, Pres.
Amirante, Rel. Prestipino).