Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
NELL’ACCERTARE LA LEGITTIMITA’ DI UN LICENZIAMENTO
ATTUATO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE IL GIUDICE NON DEVE SINDACARE I MOTIVI DELLA
DECISIONE IMPRENDITORIALE–L’indagine deve essere limitata alla effettività
della soppressione del posto e alla non utilizzabilità del dipendente in altro
settore dell’azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 15894 del 16 dicembre 2000,
Pres. Trezza, Rel. La Terza).
F.E., dipendente della S.r.l. Conam, produttrice di
imbarcazioni da diporto, con mansioni di addetto alla pitturazione, stuccatura
e laccatura dei natanti, è stato licenziato con motivazione riferita alla
soppressione del suo posto di lavoro. In particolare l’azienda ha comunicato al
lavoratore che, in seguito ad una crisi del settore, aveva affidato alla
società Tagliaferri Motor le lavorazioni cui egli era addetto, ottenendo così
una riduzione di 5.000 ore lavorative annue.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti
al Pretore di Napoli contestando la motivazione addotta dall’azienda. Il
Pretore ha rigettato la domanda, in quanto ha ritenuto che si sia verificata
effettivamente una soppressione di posto.
Questa decisione è stata riformata, in grado di
appello, dal Tribunale di Napoli, che ha escluso che l’azienda abbia dato la
prova della crisi di settore; il riassetto organizzativo, ancorché finalizzato
alla più economica gestione dell’azienda - ha affermato il Tribunale – non può
rispondere ad esigenze soggettive di mero incremento del profitto
imprenditoriale, essendo necessaria la prova di una sfavorevole situazione
congiunturale non contingente, che influisca in modo decisivo sulla normale
attività produttiva ed imponga la riduzione dei costi.
In proposito il Tribunale ha rilevato che non si era
verificata alcuna diminuzione del fatturato aziendale e che la produzione era
continuata normalmente.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione
sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare la
soppressione del posto del lavoratore licenziato senza sindacare le ragioni che
avevano indotto l’azienda a tale provvedimento organizzativo.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15894 del 16
dicembre 2000, Pres. Trezza, Rel. La Terza) ha accolto il ricorso affermando
che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’art. 3 della legge n. 604 del
1966 secondo cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è
determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione
del lavoro e al regolare funzionamento di essa”; in base a questa norma il
giudice deve fondare il suo giudizio sulla esistenza o meno del mutamento
organizzativo nella sua oggettività, non sulle ragioni e le finalità che
l’hanno determinata, essendogli precluso il sindacato sulle scelte economiche
ed organizzative dell’imprenditore.
La Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo
cui il diritto di iniziativa economica si esprime nella ristrutturazione e
nell’estinzione dell’impresa, non meno che nella creazione di essa, ed ancorché
ciascuno di questi eventi possa avere riflessi socialmente rilevanti, tutti
sono, allo stato attuale della legislazione, liberi da vincoli e controlli di
merito, di talché qualunque controllo giudiziale sulle ragioni che hanno
indotto l’imprenditore a porre in essere uno di quegli eventi e sulla congruità
dei criteri seguiti, invaderebbe inevitabilmente la riserva di autonomia di cui
all’art. 41 della Costituzione.
Il controllo giudiziale sul licenziamento per
giustificato motivo oggettivo – ha affermato la Corte – non può giungere fino a
sindacare l’opportunità e la congruità delle scelte dell’imprenditore; non si
può pretendere di sottoporre a condizioni la facoltà di scegliere e di
modificare gli assetti organizzativi e produttivi, perché tale facoltà non
trova limiti, né a livello costituzionale né a livello di legge ordinaria, in
alcuna contrapposta posizione di vantaggio individualmente attribuita al
lavoratore.
In tal caso la garanzia – ha precisato la Corte – si
incentra invece sulle conseguenze che il mutamento organizzativo provoca nella
posizione rivestita in azienda dal dipendente, perché, ove questo comporti la
soppressione del settore, del reparto o della lavorazione a cui era addetto il
dipendente licenziato, il datore deve dimostrare che detta soppressione sia
effettivamente, e non pretestuosamente, determinata, e che il dipendente non
sia più utilizzabile in altro settore dell’azienda.