Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
L’ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI
GODIMENTO DELLE FERIE INCOMBE AL DATORE DI LAVORO –
Perché è in possesso dei dati contabili e organizzativi dell’impresa (Sezione
Lavoro n. 13258 del 5 ottobre 2000, Pres. Genghini, Rel. Capitanio).
P.S., dopo avere lavorato alle
dipendenze della ditta Roccella come apprendista pasticciera, ha chiesto la
condanna del datore di lavoro al pagamento, tra l’altro, dell’indennità
sostitutiva delle ferie non godute in misura di 26 giorni di retribuzione. Sia
il Pretore che,in grado di appello, il Tribunale di Catania hanno accolto
questa domanda.
L’azienda ha proposto ricorso per
cassazione, sostenendo che la lavoratrice non aveva provato il mancato
godimento delle ferie e che pertanto i giudici di merito avevano errato nel
riconoscere il suo diritto a percepire l’indennità sostitutiva.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 13258 del 5 ottobre 2000, Pres. Genghini, Rel. Capitanio) ha rigettato il
ricorso, affermando che l’onere della prova in materia di godimento delle ferie
incombe al datore di lavoro.
Spetta
all’imprenditore, nei limiti indicati dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie
e dalla contrattazione collettiva – ha osservato la Corte - definire l’anno di
riferimento e le modalità di fruizione, nell’arco dello stesso anno, delle
ferie; sulla base di tale premessa spetta, perciò, allo stesso imprenditore, in
possesso dei dati – scritture contabili – dai quali può ricavarsi la
ripartizione delle energie lavorative dei suoi dipendenti diretta a coprire la
fase produttiva annuale dell’azienda, offrire la prova di avere fatto usufruire
al lavoratore le ferie a lui spettanti per legge o per contratto individuale o
collettivo nel corso dell’anno.