Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
L’INFARTO CAUSATO DA STRESS PER ATTIVITA’ LAVORATIVA
PARTICOLARMENTE INTENSA PUO’ COSTITUIRE “CAUSA VIOLENTA” DI INFORTUNIO SUL
LAVORO – Con conseguente obbligo per l’INAIL di corrispondere
il trattamento assicurativo previsto dalla legge (Cassazione Sezione Lavoro n.
14085 del 26 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Cuoco).
G.L., dipendente della Camera del Lavoro di Genova
con funzioni direttive, ha avuto nel febbraio del 1992 un periodo di intensa
attività lavorativa (da 12 a 14 ore al giorno) per la preparazione
dell’inaugurazione della nuova sede.
Al termine delle manifestazioni che hanno
accompagnato la cerimonia inaugurale, svoltasi il 15 febbraio, ha confidato a
un collega di lavoro di essere “distrutto” per l’attività compiuta; dopo essere
rincasato è stato colpito da un attacco cardiaco che ha reso necessario il suo
ricovero nell’ospedale, dove nel giro di poche ore è deceduto per infarto del
miocardio.
La sua vedova ha chiesto all’INAIL il trattamento
previsto per il decesso causato da infortunio sul lavoro. L’Istituto ha
respinto la domanda in quanto ha escluso l’applicabilità dell’art. 2 D.P.R. n.
1124/1965 secondo cui il trattamento assicurativo è dovuto solo in caso di
decesso “per causa violenta in occasione di lavoro”. Secondo l’INAIL la cardiopatia
che aveva determinato il decesso non poteva ritenersi “causa violenta”.
Nel giudizio che ne è seguito davanti al Pretore di Reggio Emilia,
l’INAIL si è difeso sostenendo, tra l’altro, che la morte non doveva
attribuirsi ad infortunio bensì ad altri fattori di rischio, tra cui la
personalità iperemotiva del lavoratore, una grave arteriosclerosi coronarica,
un pregresso infarto, un’ipertensione arteriosa, il forte tabagismo nonché
l’attività impegnativa e frenetica svolta istituzionalmente e non solo
contingentemente; altre circostanze da tenere presenti erano, secondo l’INAIL,
il fatto che l’evento era avvenuto presso l’abitazione di G.L. dopo alcune ore
dalla cessazione dell’attività lavorativa ed era stato determinato non da un
evento improvviso, bensì dalla lunga azione logorante, ad effetto graduale e
diluito, esercitata dalle gravose e disagevoli condizioni di lavoro.
Il Pretore ha sentito alcuni testimoni ed ha disposto
una consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale è emerso che concausa della morte
era stata una condizione straordinaria di intenso stress psico-fisico; pur
nella presenza di fattori di rischio (patologia coronaria, tabagismo, attività
lavorativa logorante), G.L. nei giorni immediatamente precedenti l’evento era
stato sottoposto a prestazioni lavorative di gran lunga superiori a quelle
ordinarie (era significativo, al termine del lavoro, il suo sentirsi
“distrutto”). Determinante causa dell’evento – ha accertato il Pretore - era
stato lo stress emotivo (costituito dall’ansia di dare adeguato svolgimento
alle manifestazioni, per le conseguenze che queste avrebbero avuto sull’immagine
e, forse, sulle prospettive della sua carriera).
In considerazione dei risultati dell’istruttoria il
Pretore ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado
di appello, dal Tribunale di Reggio Emilia.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14085 del 26
ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso dell’INAIL,
affermando che determinante ai fini del riconoscimento del diritto al
trattamento assicurativo previsto dalla legge è la connessione causale e
topografica fra l’attività lavorativa e la lesione; la connessione non è
esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, di ogni
altra origine.
Nell’ambito delle cause violente – ha precisato la Corte - è da
inquadrare l’infarto, in quanto, per il suo attuarsi in un brevissimo arco
temporale, ha il carattere della “violenza”; ed assume rilievo come causa di
infortunio sul lavoro, ove sia legato all’attività lavorativa con una
connessione causale; e pertanto un breve intervallo temporale fra lavoro e
lesione (infarto) non esclude questa contiguità, ove sia inequivocabilmente
riconducibile all’attività svolta in un tempo immediatamente precedente.
L’eventuale (pur frequente) preesistenza di fattori
patologici sui quali l’infarto si innesti, la sua natura “interna”, ed il suo
svilupparsi con occulto processo protratto nel tempo, anche per ritenuti
meccanismi di stress - ha aggiunto la Corte - pur contribuendo casualmente al
suo verificarsi, non escludono che il fatto (infarto), ove sia casualmente o
topograficamente connesso con l’attività lavorativa, assuma il determinante
rilievo della causa violenta in occasione di lavoro. E, poiché l’atto
lavorativo può esaurirsi anche in un’azione che non esuli “dalle condizioni
abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto”, ove la
morte sia stata determinata dall’infarto lo “sforzo” non è fattore necessario:
l’attività lavorativa può anche rientrare nella normale quotidiana misura del
lavoro. La violenza (minima misura temporale) non è dell’atto lavorativo, bensì
della causa (la lesione) che determina la “morte od inabilità permanente”.
Nel caso in esame, - ha concluso la Corte - poiché è
stato accertato che concausa dell’infarto era stata una condizione
straordinaria di intenso stress psico-fisico, il fatto che l’attività
lavorativa avesse contribuito alla determinazione della lesione attraverso
un’azione “lenta e progressiva”, e con “meccanismi di stress ripetutisi nel
tempo”, resta irrilevante; poiché attraverso la consulenza tecnica d’ufficio
era stato accertato che concausa dell’infarto era stata la situazione di stress
immediatamente precedente, la breve separazione temporale e spaziale fra
attività lavorativa e lesione, non escludendo la connessione causale, resta
irrilevante.