Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
IL DEMANSIONAMENTO COSTITUISCE LESIONE DELLA DIGNITA’
DEL LAVORATORE, TUTELATA DALL’ART. 41 COST. E DALL’ART. 2087 COD. CIV. – Ne
consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa,
anche se non via sia la prova di conseguenze patrimoniali negative (Sezione
Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone).
D.V., dipendente della Manetti & Roberts con
qualifica di quadro, è stato per due volte licenziato e in entrambi i casi ha
ottenuto dal Pretore di Firenze l’annullamento del licenziamento, con ordine di
reintegrazione nel posto di lavoro.
L’azienda, dopo averlo richiamato in servizio, lo ha
lasciato privo di mansioni in condizioni di emarginazione dall’attività
lavorativa.
Pertanto D.V. si è rivolto nuovamente al Pretore chiedendogli, tra
l’altro, la condanna dell’azienda al risarcimento del danno professionale per
la privazione dell’attività lavorativa subita dopo essere stato richiamato in
servizio.
Il Pretore ha ritenuto che l’azienda abbia violato
l’art. 41 Cost. Rep., che impone all’iniziativa economica privata di non recare
danno alla dignità umana, nonché l’art. 2087 cod. civ. che prescrive al datore
di lavoro di rispettare la personalità morale dei dipendenti; conseguentemente
ha condannato l’azienda al risarcimento del danno determinandolo, in via
equitativa, in misura di lire 37 milioni.
Questa decisione è stata confermata, in grado di
appello, dal Tribunale di Firenze, che ha peraltro escluso il diritto del
lavoratore ad un ulteriore risarcimento per mancato avanzamento di carriera, in
quanto ha ritenuto che sul punto il lavoratore non abbia fornito la prova.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres.
Trezza, Rel. Mammone) ha rigettato i ricorsi proposti da entrambe le parti
contro la sentenza di secondo grado, in quanto ha ritenuto che il Tribunale
abbia correttamente motivato la sua decisione. Con riferimento al danno
professionale la Corte ha osservato che esso può ravvisarsi sia nella lesione
della dignità del lavoratore sia nella perdita di possibilità di avanzamento e
che in questo caso i giudici di merito, pur escludendo che sia stata data la
prova del pregiudizio di carriera, hanno esattamente ravvisato, nella lesione
della personalità del lavoratore, un pregiudizio da risarcirsi in via
equitativa.
Il demansionamento professionale – ha osservato la
Corte – dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla
potenzialità economica del lavoratore. Infatti, il demansionamento non solo
viola lo specifico divieto di cui all’art. 2103 cod. civ., (che afferma il
diritto del lavoratore di svolgere l’attività che gli compete) ma costituisce
lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del
lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio
conseguente incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato,
con indubbia dimensione patrimoniale, che lo rende suscettibile di risarcimento
e di valutazione anche equitativa. L’affermazione di un valore superiore della
professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del
lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere materiale – ha
affermato la Corte – consente di ritenere che la mortificazione della
professionalità del lavoratore possa dar luogo a risarcimento anche se non
venga fornita la prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale.