Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL GENERICO RIFERIMENTO A UNA CRISI DI MERCATO E
ALLO SQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI NON E’ SUFFICIENTE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL
PERSONALE – Il vizio procedurale può essere denunciato in sede giudiziaria dal
singolo lavoratore licenziato, anche se fra l’azienda e i sindacati sia
intervenuto un accordo (Cassazione Sezione Lavoro n. 14760 del 15 novembre
2000, Pres. De Musis, Rel. Foglia).
La società Citec ha comunicato alle organizzazioni
sindacali, nel febbraio del 1995, la necessità di procedere a 17 licenziamenti
per riduzione di personale in base alla legge n. 223 del 1991. In seguito a
trattative, l’azienda ha sottoscritto, nel marzo del 1995, un verbale di
accordo che prevedeva la sospensione a zero ore di 14 dipendenti; i lavoratori
hanno sottoscritto un patto sociale per il loro ricollocamento.
Il 15 dicembre 1995 l’azienda ha comunicato alle
organizzazioni sindacali che, dopo l’avvenuto ricollocamento di una parte dei
dipendenti interessati alla riduzione di personale, si rendeva comunque
necessario licenziarne otto per una persistente crisi di mercato.
Le organizzazioni sindacali, riconosciute valide le
argomentazioni aziendali, hanno sottoscritto, nel dicembre del 1995, un accordo
che prevedeva il licenziamento e la messa in mobilità di otto lavoratori non
ricollocati. In seguito a ciò l’azienda ha proceduto ai licenziamenti.
Uno dei lavoratori collocati in mobilità ha
impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma, sostenendo che esso
doveva ritenersi inefficace perché la comunicazione fatta dall’azienda alle
organizzazioni sindacali nel dicembre 1995 non conteneva le informazioni
previste dall’art. 4 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 ossia l’indicazione,
tra l’altro: “dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei
motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non potere
adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione
aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del
personale abitualmente impiegato; delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale per l’attuazione di tale
programma”.
L’azienda si è difesa sostenendo di avere dato le richieste
informazioni anche nella comunicazione del febbraio 1995 e che la validità
della procedura era stata riconosciuta dalle organizzazioni sindacali.
Sia il Pretore che, in grado di appello, il
Tribunale di Roma hanno ritenuto che la datrice di lavoro non abbia adempiuto
agli obblighi di informazione previsti dalla legge n. 223 del 1991 ed hanno
pertanto dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando la reintegrazione
del dipendente nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del
danno.
I giudici di merito hanno rilevato che l’azienda,
nella comunicazione di apertura della procedura del dicembre 1995 si era
limitata ad affermare quanto segue: “Considerato esaurito il programma
dell’Ebla (Ente Bilaterale Lavoro e Ambiente) di assistenza per la
ricollocazione dei lavoratori in CIGS, Vi comunichiamo l’intenzione di
procedere con il prossimo 31 dicembre al licenziamento ed alla successiva messa
in mobilità di 8 lavoratori. Infatti la pesante e persistente crisi di mercato
ha causato all’azienda uno squilibrio di costi e ricavi tale da non poter
adottare proficuamente soluzioni alternative previste dalla vigente normativa”.
Queste informazioni sono state ritenute insufficienti,
per la loro genericità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14760 del 15
novembre 2000, Pres. De Musis, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso
dell’azienda, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui le informazioni
prescritte dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991 devono essere tali da
consentire all’interlocutore sindacale di esercitare un effettivo controllo
sulla programmata riduzione di personale e la loro insufficienza può essere fatta
valere dal singolo lavoratore come vizio procedurale anche nel caso in cui fra
l’azienda e il sindacato sia stato raggiunto un accordo. La Corte ha osservato
che il Tribunale di Roma ha correttamente ritenuto insufficiente la
comunicazione fatta dall’azienda nel dicembre del 1995, in quanto la
motivazione in essa addotta si risolveva in una clausola di stile, certamente
inidonea ad avviare un confronto pieno ed effettivo con il sindacato. La Corte
ha anche escluso che tale comunicazione potesse ritenersi integrata da quella
del febbraio 1995, essendo quest’ultima attinente ad un’altra procedura.