Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

IL GENERICO RIFERIMENTO A UNA CRISI DI MERCATO E ALLO SQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI NON E’ SUFFICIENTE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE – Il vizio procedurale può essere denunciato in sede giudiziaria dal singolo lavoratore licenziato, anche se fra l’azienda e i sindacati sia intervenuto un accordo (Cassazione Sezione Lavoro n. 14760 del 15 novembre 2000, Pres. De Musis, Rel. Foglia).

 

La società Citec ha comunicato alle organizzazioni sindacali, nel febbraio del 1995, la necessità di procedere a 17 licenziamenti per riduzione di personale in base alla legge n. 223 del 1991. In seguito a trattative, l’azienda ha sottoscritto, nel marzo del 1995, un verbale di accordo che prevedeva la sospensione a zero ore di 14 dipendenti; i lavoratori hanno sottoscritto un patto sociale per il loro ricollocamento.

Il 15 dicembre 1995 l’azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali che, dopo l’avvenuto ricollocamento di una parte dei dipendenti interessati alla riduzione di personale, si rendeva comunque necessario licenziarne otto per una persistente crisi di mercato.

Le organizzazioni sindacali, riconosciute valide le argomentazioni aziendali, hanno sottoscritto, nel dicembre del 1995, un accordo che prevedeva il licenziamento e la messa in mobilità di otto lavoratori non ricollocati. In seguito a ciò l’azienda ha proceduto ai licenziamenti.

Uno dei lavoratori collocati in mobilità ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma, sostenendo che esso doveva ritenersi inefficace perché la comunicazione fatta dall’azienda alle organizzazioni sindacali nel dicembre 1995 non conteneva le informazioni previste dall’art. 4 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 ossia l’indicazione, tra l’altro: “dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale per l’attuazione di tale programma”.

L’azienda si è difesa sostenendo di avere dato le richieste informazioni anche nella comunicazione del febbraio 1995 e che la validità della procedura era stata riconosciuta dalle organizzazioni sindacali.

Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Roma hanno ritenuto che la datrice di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di informazione previsti dalla legge n. 223 del 1991 ed hanno pertanto dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno.

I giudici di merito hanno rilevato che l’azienda, nella comunicazione di apertura della procedura del dicembre 1995 si era limitata ad affermare quanto segue: “Considerato esaurito il programma dell’Ebla (Ente Bilaterale Lavoro e Ambiente) di assistenza per la ricollocazione dei lavoratori in CIGS, Vi comunichiamo l’intenzione di procedere con il prossimo 31 dicembre al licenziamento ed alla successiva messa in mobilità di 8 lavoratori. Infatti la pesante e persistente crisi di mercato ha causato all’azienda uno squilibrio di costi e ricavi tale da non poter adottare proficuamente soluzioni alternative previste dalla vigente normativa”.

Queste informazioni sono state ritenute insufficienti, per la loro genericità.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14760 del 15 novembre 2000, Pres. De Musis, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso dell’azienda, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui le informazioni prescritte dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991 devono essere tali da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale e la loro insufficienza può essere fatta valere dal singolo lavoratore come vizio procedurale anche nel caso in cui fra l’azienda e il sindacato sia stato raggiunto un accordo. La Corte ha osservato che il Tribunale di Roma ha correttamente ritenuto insufficiente la comunicazione fatta dall’azienda nel dicembre del 1995, in quanto la motivazione in essa addotta si risolveva in una clausola di stile, certamente inidonea ad avviare un confronto pieno ed effettivo con il sindacato. La Corte ha anche escluso che tale comunicazione potesse ritenersi integrata da quella del febbraio 1995, essendo quest’ultima attinente ad un’altra procedura.