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IL LICENZIAMENTO PUO’ ESSERE VALIDAMENTE IMPUGNATO
ANCHE CON UN TELEGRAMMA DETTATO PER TELEFONO – E’ dato
presumere che la dettatura sia stata eseguita dal lavoratore licenziato
(Cassazione Sezione Lavoro n. 14297 del 30 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel.
Coletti).
M.B., dipendente della società SE.R.IM. “D” S.r.l., è
stato licenziato il 9 settembre 1993 per ragioni organizzative. Egli ha
impugnato il licenziamento con un telegramma dettato telefonicamente il 10
settembre 1993 e pervenuto lo stesso giorno all’azienda.
Successivamente egli ha promosso un giudizio davanti
al Pretore di Atri, per ottenere la dichiarazione di illegittimità del
licenziamento, contestando l’esistenza delle ragioni organizzative addotte
dall’azienda.
Il Pretore ha accolto la domanda, ma la sua decisione
è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Teramo, che ha escluso
la validità dell’impugnazione del licenziamento fatta a mezzo di un telegramma
dettato telefonicamente.
In base all’art. 6 della legge n. 604 del 1966 il
licenziamento deve essere impugnato, nel termine di 60 giorni dalla
comunicazione, con un atto scritto del lavoratore ovvero del suo sindacato.
Per atto scritto si intende normalmente una
comunicazione firmata dal lavoratore. In base all’art. 2705 cod. civ. il
telegramma ha l’efficacia probatoria dell’atto scritto, se l’originale
consegnato all’ufficio di partenza è firmato dal mittente, ovvero se è stato consegnato
o fatto consegnare dal medesimo mittente, anche senza sottoscriverlo.
Il Tribunale ha rilevato che l’art. 2705 cod. civ.
non prevede il telegramma dettato per telefono e conseguentemente ha ritenuto
che nel caso in esame il licenziamento non sia stato validamente impugnato.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14297 del 30
ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Coletti) ha accolto il ricorso del
lavoratore, modificando l’orientamento espresso in alcune sue precedenti
decisioni che avevano interpretato restrittivamente l’art. 2705 cod. civ.
Non vi è alcuno ostacolo giuridico – ha affermato la
Corte - all’affermazione dell’equivalenza, sul piano dell’efficacia probatoria,
del telegramma dettato per telefono all’operatore a quello spedito tramite un
ufficio telegrafico; l’art. 2705 cod. civ., può essere interpretato
estensivamente nel senso che per “consegnare o far consegnare” il telegramma
all’ufficio postale possa intendersi anche il dettarlo per telefono.
Si tratterà, quindi, in questo, come nel caso del
telegramma spedito a mezzo di un ufficio telegrafico – ha precisato la Corte -
di fornire la prova dell’incarico a consegnare (o dell’avvenuta consegna):
prova che potrà essere offerta con ogni mezzo, anche fornendo elementi
indiziari, precisi e concordanti, intesi delineare presunzioni a favore della
situazione allegata.
In particolare – ha aggiunto la Corte - per la
dettatura telefonica del telegramma, si possono individuare alcuni elementi
peculiari, connessi alla particolare procedura interna al servizio postale
relativa a tale mezzo di comunicazione; così, possono diventare fortemente
indiziarie circostanze come quella della provata coincidenza tra il soggetto
cui nel testo sia attribuita la dichiarazione e quello che ne risulti il
mittente dal punto di vista amministrativo, per essere il titolare
dell’abbonamento relativo all’apparecchio telefonico da cui proviene la
chiamata, come pure quella che l’abbonato-mittente risulti in possesso della
copia del telegramma inviato (che gli viene, in base alle vigenti norme
postali, trasmessa), o anche che risulti l’utilizzatore esclusivo
dell’apparecchio dal quale proviene la richiesta di dettatura.
La sentenza impugnata – ha osservato la Corte –
avrebbe dovuto porsi il problema di verificare se gli elementi di prova forniti
dal ricorrente, o comunque pacifici in causa, fossero idonei a fornire, quanto
meno come fonte di presunzione – la dimostrazione della provenienza dal
lavoratore del testo nel quale, per certo, era contenuta la dichiarazione di
volontà di impugnare il licenziamento; peraltro dalla documentazione Telecom,
risultava che la dettatura di esso era avvenuta tramite l’utenza telefonica
intestata a M.B.