Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
LA “GIUSTA CAUSA” DI LICENZIAMENTO PUO’ CONSISTERE
SOLTANTO IN UNA GRAVE MANCANZA DEL LAVORATORE – Non si
configura in altri casi di impossibilità di prosecuzione del rapporto
(Cassazione Sezione Lavoro n. 13144 del 3 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Di
Lella).
S.S. è stato licenziato, senza preavviso, dalla
società cooperativa Trentino Sicura, per “giusta causa”, costituita, secondo la
motivazione del provvedimento, da una situazione di contrasto determinatasi fra
il lavoratore e alcuni soci e dalla conseguente impossibilità di prosecuzione
del rapporto.
Nel giudizio che ne è seguito sia il Pretore che, in grado di appello,
il Tribunale di Trento, pur non ravvisando alcuna inadempienza del lavoratore,
hanno ritenuto la sussistenza di una “giusta causa non disciplinare” e
conseguentemente hanno escluso il diritto di S.S. all’indennità sostitutiva del
preavviso. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il
licenziamento per giusta causa può essere intimato solo per gravi mancanze e
non nel caso che si verifichi un’impossibilità per altre ragioni, di
prosecuzione del rapporto.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13144 del 3
ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Di Lella) ha accolto il ricorso del
lavoratore. Un’ormai remota giurisprudenza – ha ricordato la Corte - affermava
che, con la generica definizione di giusta causa di licenziamento, di cui
all’art. 2119 cod. civ., il legislatore aveva inteso riferirsi a qualunque
vicenda (e non solo a comportamenti inadempienti del lavoratore) che non
consentisse la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
successivamente alla entrata in vigore della legislazione limitativa dei
licenziamenti, a partire dalla legge 604/66, la giurisprudenza, confortata
dalla dottrina dominante, ha ritenuto che il concetto di giusta causa, così
genericamente individuato dall’art. 2119 cod. civ., trovi la sua più precisa
definizione nella stessa definizione recata dalla legge n. 604/66 del
giustificato motivo soggettivo (“notevole inadempimento agli obblighi
contrattuali”). La giusta causa – ha precisato la Corte - si differenzia dal
“giustificato motivo soggettivo” non già dal punto di vista qualitativo, trattandosi
in entrambi i casi di comportamenti inadempienti del lavoratore, bensì sotto il
profilo quantitativo, nel senso della maggiore gravità dell’inadempimento tale,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
In questo caso pertanto – ha concluso la Corte – il Tribunale di Trento ha errato allorché, pur escludendo che il lavoratore si sia reso responsabile di un’infrazione, ha ravvisato l’esistenza di una giusta causa di licenziamento.