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Un operatore del credito così coinvolge l'immagine della banca per cui lavora

Licenziabile il bancario che ricorre agli usurai

(Cassazione 4783/99)

 

L’impiegato di banca non deve mai ricorrere agli usurai. Un impiegato di banca con funzioni direttivee, quindi, "con stipendio di rispettabile entità", deve essere in grado di evitare, salvo "circostanze di eccezionale gravità", il ricorso a "persone di malavita" come gli usurai.

Questo il principio sancito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del dipendente di una banca abruzzese che era stato licenziato per avere emesso assegni privi di copertura: in particolare, l’impiegato emetteva assegni scoperti al momento dell’emissione, coprendoli, al momento della presentazione, con contanti provenienti da prestiti di conoscenti. Non costituisce poi una valida giustificazione la circostanza, addotta dal ricorrente,di essere stato vittima di usurai. A tale proposito, la Corte di Cassazione rileva che comportamenti "disinvolti"di clienti di rilievo riguardano la loro sfera personale e non gettano discredito sulla banca, "mentre la situazione è del tutto differente se gli stessi comportamenti sono tenuti da chi, esercitando, oltretutto,funzioni direttive, coinvolge la figura e l’immagine della banca e la sua credibilità, fornendo un modello non esemplare a clienti e dipendenti della banca stessa".

Per la Suprema Corte un impiegato di banca con funzioni direttive deve evitare di ricorrere agli usurai, i qualicostituiscono "la deformazione più grave e spregevole della funzione del credito, della quale tutti coloro che operano lecitamente nel settore del credito sono perfettamente a conoscenza come di una realtà da cui rifuggire". (24 maggio 1999) ()

 

Sentenza della Suprema Corte di cassazione 4783/99 depositata il 17 maggio 1999.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da A. M. S.

ricorrente

contro

Banca Popolare A. Soc Coop. a RL

controricorrente

avverso la sentenza numero 408 del 1997 del Tribunale di Cassino, depositata il 13.06.97 R. G.N. 591/96

(…)

Svolgimento del fatto.

Il Pretore di Cassino, sez. dist. di Sora, con sentenza del 26 6 95, rigettando la domanda diS. A. M., dichiarava legittimo il licenziamento irrogato al medesimo dalla Banca Popolare A..

Il S. proponeva appello, cui resisteva la Banca.

Il Tribunale di Cassino, con sentenza depositata il 13 giugno 1997, rigettava l'appello. Il S.ha proposto ricorso per cassazione La Banca ha depositato controricorso.

Motivi della decisione.

Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cpc e 2697 cc. [1] Omessa,insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si afferma che la prova dell'avvenuta affissione del codice disciplinare deve essere rigorosa.Che il Pretore aveva ritenuto che la prova fosse stata raggiunta, sebbene il teste P. avesse allocato il codice"vicino all'archivio" e il teste S. avesse, invece, fatto riferimento, a proposito dell'affissione, "aduna stanza prima occupata dal Vice Direttore di filiale e, poi, adibita ad ufficio." Che, a fronte dell'appello del S. sul punto e delle critiche in esso contenute, il Tribunale aveva rilevato che le diverse indicazioni date dai testi sul luogo dell'affissione non potevano essere determinanti, atteso che non poteva escludersi che, in sostanza, i testi facessero riferimento allo stesso posto, benchè individuato in termini diversi.

Che, però, opinare in tal senso, significherebbe negare l'esigenza di una prova rigorosa

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha escluso l'asserita contraddizione fra i due testi, perché entrambi ebbero a confermare l'esistenza dell'affissione, pur descrivendo la collocazione della medesima con parole diverse.

Orbene, così motivando, il Tribunale ha accertato che il dato sicuro dell'affissione è stato acquisito attraverso la concorde dichiarazione sul punto da parte dei testi. Il fatto che un teste abbia fatto riferimento a un luogo di collocazione del codice "vicino all'archivio" e l'altro teste alla "stanza prima occupata dal vice direttore di filiale e, poi, adibita ad ufficio", non assume rilievo, dal momento che neppure il ricorrente afferma, pur trattandosi di luogo facilmente individuabile da chi è stato dipendente dell'Istituto e, quindi, a conoscenza dei relativi uffici, che la descrizione dei testi porterebbe all'individuazione di luoghi diversi, solo in tal caso emergendo contraddizione fra i testi stessi.

Allo stato, mancando nel ricorso per cassazione e financo ogni affermazione che la stanza già occupata dal vice direttore non sia vicino all'archivio, la prova raccolta appare correttamente ritenuta dal Tribunale appagante e nient'affatto contradditoria.

In altre parole, la prova testimoniale è stata ritenuta rettamente concorde e univoca sul punto riferito da entrambi i testi dell'avvenuta affissione del codice.

Con logica motivazione, quindi, non si è ritenuto che la stessa presentasse carattere di incertezza, non essendo stato neppure affermato che i luoghi come descritti dai testi non coincidessero.

Il motivo va, dunque disatteso. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 300/70 [2].

Va premesso che il Tribunale ha ritenuto che, comunque, la previa affissione dei codice disciplinare era, nel caso di specie, inessenziale, trattandosi di ipotesi di reato (emissione di assegni privi della provvista)e di violazioni di norme di legge e, comunque, di doveri fondamentali dei lavoratori, riconoscibili come tali senza la necessità di una specifica previsione.(Si cita Cass. n. 1434 del 96 e n. 1747 del 95).

Col motivo in esame si espone che oggetto della contestazione era l'emissione di assegni privi di copertura; si prosegue affermando che gli assegni erano stati emessi dal S. perché vittima di usuraie non erano mai stati protestati ,ma onorati, anche se con qualche ora di ritardo; che, a mente dell'art. 8 della L. 15 12 90 n. 386 [3], 1' azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi 60 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo; che la tolleranza così accordata dal legislatore riduce sensibilmente la connotazione negativa del fatto;

che, dunque, questo non sarebbe da considerare fra quelli per cui non v'è necessità di una specifica previsione.

Il motivo è infondato.

La previa affissione del codice disciplinare non è necessaria quando il licenziamento avvenga per fatti che integrino la giusta causa di cui all'art. 2119 cc, cioè un fatto di tale gravità e, come tale, riprovato dalla coscienza collettiva, da determinare ragionevolmente e fondatamente la perdita di fiducia del datore di lavoro(Cass. 1434 del 96;2453 del 96).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato la giusta causa del licenziamento nel comportamento del dipendente, il quale rivestiva la qualifica di quadro con mansioni di addetto all'ufficio titoli 'che emetteva assegni privi di copertura al momento dell'emissione e coperti, dal S. medesimo al momento della presentazione,con contanti provenienti da prestiti di conoscenti; che taluni di tali prestiti venivano erogati all'esito del cambio presso la banca, di assegni di altri istituti di credito, talora resi protestati, ma coperti dallo stesso appellante`' (sentenza del Tribunale), nel senso che si procurava "talvolta la liquidità necessaria attraverso operazioni di cambio di assegni di altri istituti, privi essi stessi di copertura" (stessa sentenza).

Tale condotta da parte di un quadro, cioè di un impiegato con funzioni direttive . perdi più addetto all'ufficio titoli, cioè di un settore particolarmente delicato, è stato motivatamente ritenuto dal tribunale tale da violare il vincolo fiduciario che deve sopra intendere al rapporto di lavoro e che deve essere particolarmente intenso nel rapporto di lavoro bancario, stante la delicatezza dei compiti. I1 Tribunale ha, con logica motivazione, ravvisato la perdita di fiducia con riferimento "all'abuso della funzione svolta"e ha ritenuto che "in tale abuso risieda la giusta causa dell'intimato recesso". Orbene, trattasi di motivazione logica ed esaustiva, aderente ad esatti principi di diritto. Ne consegue che il motivo in esame va disatteso. Col terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 L. 300/70 sotto altro profilo.Il ricorrente afferma di avere sempre sostenuto la necessità di tenere distinte le posizioni del titolare del conto corrente da quelle del dipendente, ancorché rivestite dalla medesima persona; che le inadempienze degli obblighi che nascono dal contratto di conto corrente non possono produrre effetti anche nell'ambito del contratto di lavoro subordinato. Che il Tribunale aveva superato tale argomento, rilevando che "i fatti sono stati contestati al S. proprio con riferimento all'abuso della funzione (di addetto all'ufficio titoli) svolta ed in tale abuso risiede la giusta causa del licenziamento". Che, invece, se è vero che la lettera di licenziamento fa riferimento alle mansioni svolte e al ruolo fiduciario conseguente, nessuna traccia di tale "motivazione"si rinviene nella lettera di contestazione. Che l'abuso del ruolo ricoperto doveva, invece, essere oggetto di esplicita contestazione.. Che la relativa mancanza comportava violazione dell'art. 7 L. 300/70, della normativa contrattuale e del diritto di difesa. Il motivo è infondato. L'art. 7 L. 300/70 prevede la obbligatoria contestazione dell'addebito.

Premesso che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,non ha riprodotto testualmente in ricorso la lettera di contestazione dell'addebito, per cui non risulta smentito l'accertamento del Tribunale in proposito, va aggiunto che l'addebito deve riguardare il fatto commesso: le argomentazioni e le spiegazioni che ne costituiscono corollario, integrano, come lo stesso ricorrente le definisce, la "motivazione" del licenziamento, che trae spunto dall'addebito contestato e che nel caso di specie è stata offerta con l'atto di licenziamento.

In altre parole, la contestazione inerisce al fatto commesso. Se tale fatto riguardi i doveri d'ufficio e il rapporto fiduciario conseguente, attiene alle valutazioni e ai giudizi successivi.

Poichè non è posto in dubbio che i fatti commessi siano stati contestati (la sentenza del Tribunale riferisce che le operazioni poste in essere dal S. furono "analiticamente circostanziate nella lettera di contestazione"), se ne ricava che fu pienamente rispettato il disposto dell'art. 7 L. 300/70.

Nè sono state riportate in ricorso norme contrattuali che possono portare a diverso avviso.

Né risulta osservato nel caso di specie il pieno rispetto del diritto di difesa del lavoratore.

Col quarto motivo, si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che ,nella valutazione dei fatti addebitati, il S. non poteva invocare come attenuante la prassi seguita dalla Banca di tenere sospesi gli assegni in attesa della loro copertura. I1 ricorrente afferma essere illogico ritenere legittimo il licenziamento per il rischio di compromissione del prestigio e della credibilità della banca, dei quali la stessa banca non si preoccupava quando si trattava di un cliente importante;

che dal comportamento del S. nessun danno era derivato alla società; che il S., per evitare danni alla banca, aveva denunciato all'autorità giudiziaria i raggiri di cui era stato vittima.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto che una prassi di tolleranza verso clienti particolari per affidabilità di patrimonio, giro di affari e movimentazione del conto, assistiti da garanzie reali e personali, non poteva essere invocata dal S., semplice correntista.

Trattasi di motivazione logica e compiuta: ogni banca intrattiene rapporti diversificati con clienti di particolare importanza e le relative condizioni non possono essere invocate dai normali correntisti.

Va aggiunto che comportamenti disinvolti di clienti di rilievo attengono esclusivamente alla loro sfera personale e non gettano discredito sulla banca, mentre la situazione è del tutto differente se gli stessi comportamenti sono tenuti da chi, esercitando, oltretutto, funzioni direttive (nella specie trattasi di quadro), coinvolge la figura e l'immagine della banca e la sua credibilità, oltre tutto fornendo un modello non esemplare a clienti e dipendenti della banca stessa.

Nè, per principio consolidato, perché si abbia fondata perdita di fiducia, occorre che si sia già verificato un danno economico, bastando che si tratti di comportamento che crei il pericolo di un tale danno o che comunque pregiudichi l'immagine di serietà e quindi l'affidamento dell'azienda .

Il ricorrente lamenta, infine, che la circostanza che egli fosse rimasto vittima di reati era stata presa in considerazione solo ai fini della compensazione delle spese. Si ravvisa, una illogicità.Anche tale doglianza è infondata. L'essere finito nella pania di usurai, anche se può trovare una qualche considerazione sotto il profilo umano ( quale quella avuta dal Tribunale nel disporre la compensazione delle spese di giudizio ) non è una giustifica che escluda la perdita di fiducia da parte del datore di lavoro: un impiegato con funzioni direttive e, quindi, con stipendio di rispettabile entità,deve essere in grado di evitare, salvo circostanze di eccezionale gravità, che nel caso di specie non sono state addotte, il contatto e il ricorso a persone di malavita ,specie, nel caso di un bancarie, di usurai, i quali costituiscono la deformazione più grave e spregevole della funzione del credito, della quale tutti coloro che operano lecitamente nel settore del credito sono perfettamente a conoscenza come di una realtà da cui rifuggire.

Consegue da quanto detto che il ricorso va rigettato.

Ragioni di giustizia inducono a compensare, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso il 20 gennaio 1999.

(Firme)

Depositata in cancelleria il 17 maggio 1999.