(Cassazione 4783/99)
L’impiegato di banca non
deve mai ricorrere agli usurai. Un impiegato di banca con funzioni direttivee,
quindi, "con stipendio di rispettabile entità", deve essere in grado
di evitare, salvo "circostanze di eccezionale gravità", il ricorso a
"persone di malavita" come gli usurai.
Questo il principio sancito dalla Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione che ha respinto il ricorso del dipendente di una banca abruzzese che
era stato licenziato per avere emesso assegni privi di copertura: in
particolare, l’impiegato emetteva assegni scoperti al momento dell’emissione, coprendoli,
al momento della presentazione, con contanti provenienti da prestiti di
conoscenti. Non costituisce poi una valida giustificazione la circostanza,
addotta dal ricorrente,di essere stato vittima di usurai. A tale proposito, la
Corte di Cassazione rileva che comportamenti "disinvolti"di clienti
di rilievo riguardano la loro sfera personale e non gettano discredito sulla
banca, "mentre la situazione è del tutto differente se gli stessi
comportamenti sono tenuti da chi, esercitando, oltretutto,funzioni direttive,
coinvolge la figura e l’immagine della banca e la sua credibilità, fornendo un
modello non esemplare a clienti e dipendenti della banca stessa".
Per la Suprema Corte un impiegato di banca con
funzioni direttive deve evitare di ricorrere agli usurai, i qualicostituiscono
"la deformazione più grave e spregevole della funzione del credito, della
quale tutti coloro che operano lecitamente nel settore del credito sono
perfettamente a conoscenza come di una realtà da cui rifuggire". (24
maggio 1999) ()
Sentenza della Suprema Corte di cassazione 4783/99
depositata il 17 maggio 1999.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da A. M. S.
ricorrente
contro
Banca Popolare A. Soc Coop. a RL
controricorrente
avverso la sentenza numero 408 del 1997 del Tribunale di Cassino,
depositata il 13.06.97 R. G.N. 591/96
(…)
Svolgimento del fatto.
Il Pretore di Cassino, sez. dist. di Sora, con sentenza del 26 6 95,
rigettando la domanda diS. A. M., dichiarava legittimo il licenziamento
irrogato al medesimo dalla Banca Popolare A..
Il S. proponeva appello, cui resisteva la Banca.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza depositata il 13 giugno 1997,
rigettava l'appello. Il S.ha proposto ricorso per cassazione La Banca ha
depositato controricorso.
Motivi della decisione.
Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione e falsa
applicazione degli artt. 116 cpc e 2697 cc. [1] Omessa,insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si afferma che la prova dell'avvenuta affissione del codice disciplinare
deve essere rigorosa.Che il Pretore aveva ritenuto che la prova fosse stata
raggiunta, sebbene il teste P. avesse allocato il codice"vicino
all'archivio" e il teste S. avesse, invece, fatto riferimento, a proposito
dell'affissione, "aduna stanza prima occupata dal Vice Direttore di
filiale e, poi, adibita ad ufficio." Che, a fronte dell'appello del S. sul
punto e delle critiche in esso contenute, il Tribunale aveva rilevato che le
diverse indicazioni date dai testi sul luogo dell'affissione non potevano
essere determinanti, atteso che non poteva escludersi che, in sostanza, i testi
facessero riferimento allo stesso posto, benchè individuato in termini diversi.
Che, però, opinare in tal senso, significherebbe negare l'esigenza di
una prova rigorosa
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha escluso l'asserita contraddizione fra i due testi,
perché entrambi ebbero a confermare l'esistenza dell'affissione, pur
descrivendo la collocazione della medesima con parole diverse.
Orbene, così motivando, il Tribunale ha accertato che il dato sicuro
dell'affissione è stato acquisito attraverso la concorde dichiarazione sul
punto da parte dei testi. Il fatto che un teste abbia fatto riferimento a un
luogo di collocazione del codice "vicino all'archivio" e l'altro
teste alla "stanza prima occupata dal vice direttore di filiale e, poi,
adibita ad ufficio", non assume rilievo, dal momento che neppure il
ricorrente afferma, pur trattandosi di luogo facilmente individuabile da chi è
stato dipendente dell'Istituto e, quindi, a conoscenza dei relativi uffici, che
la descrizione dei testi porterebbe all'individuazione di luoghi diversi, solo
in tal caso emergendo contraddizione fra i testi stessi.
Allo stato, mancando nel ricorso per cassazione e financo ogni
affermazione che la stanza già occupata dal vice direttore non sia vicino
all'archivio, la prova raccolta appare correttamente ritenuta dal Tribunale
appagante e nient'affatto contradditoria.
In altre parole, la prova testimoniale è stata ritenuta rettamente
concorde e univoca sul punto riferito da entrambi i testi dell'avvenuta
affissione del codice.
Con logica motivazione, quindi, non si è ritenuto che la stessa
presentasse carattere di incertezza, non essendo stato neppure affermato che i
luoghi come descritti dai testi non coincidessero.
Il motivo va, dunque disatteso. Col secondo motivo si deduce la
violazione e falsa applicazione dell'art.
7 L. 300/70 [2].
Va premesso che il Tribunale ha ritenuto che, comunque, la previa
affissione dei codice disciplinare era, nel caso di specie, inessenziale,
trattandosi di ipotesi di reato (emissione di assegni privi della provvista)e
di violazioni di norme di legge e, comunque, di doveri fondamentali dei
lavoratori, riconoscibili come tali senza la necessità di una specifica
previsione.(Si cita Cass. n. 1434 del 96 e n. 1747 del 95).
Col motivo in esame si espone che oggetto della contestazione era
l'emissione di assegni privi di copertura; si prosegue affermando che gli
assegni erano stati emessi dal S. perché vittima di usuraie non erano mai stati
protestati ,ma onorati, anche se con qualche ora di ritardo; che, a mente
dell'art. 8 della L. 15 12 90 n. 386 [3],
1' azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi 60
gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo; che la
tolleranza così accordata dal legislatore riduce sensibilmente la connotazione
negativa del fatto;
che, dunque, questo non sarebbe da considerare fra quelli per cui non
v'è necessità di una specifica previsione.
Il motivo è infondato.
La previa affissione del codice disciplinare non è necessaria quando il
licenziamento avvenga per fatti che integrino la giusta causa di cui all'art.
2119 cc, cioè un fatto di tale gravità e, come tale, riprovato dalla coscienza
collettiva, da determinare ragionevolmente e fondatamente la perdita di fiducia
del datore di lavoro(Cass. 1434 del 96;2453 del 96).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato la giusta causa del
licenziamento nel comportamento del dipendente, il quale rivestiva la qualifica
di quadro con mansioni di addetto all'ufficio titoli 'che emetteva assegni
privi di copertura al momento dell'emissione e coperti, dal S. medesimo al
momento della presentazione,con contanti provenienti da prestiti di conoscenti;
che taluni di tali prestiti venivano erogati all'esito del cambio presso la
banca, di assegni di altri istituti di credito, talora resi protestati, ma
coperti dallo stesso appellante`' (sentenza del Tribunale), nel senso che si
procurava "talvolta la liquidità necessaria attraverso operazioni di
cambio di assegni di altri istituti, privi essi stessi di copertura"
(stessa sentenza).
Tale condotta da parte di un quadro, cioè di un impiegato con funzioni
direttive . perdi più addetto all'ufficio titoli, cioè di un settore
particolarmente delicato, è stato motivatamente ritenuto dal tribunale tale da
violare il vincolo fiduciario che deve sopra intendere al rapporto di lavoro e
che deve essere particolarmente intenso nel rapporto di lavoro bancario, stante
la delicatezza dei compiti. I1 Tribunale ha, con logica motivazione, ravvisato
la perdita di fiducia con riferimento "all'abuso della funzione svolta"e
ha ritenuto che "in tale abuso risieda la giusta causa dell'intimato
recesso". Orbene, trattasi di motivazione logica ed esaustiva, aderente ad
esatti principi di diritto. Ne consegue che il motivo in esame va disatteso.
Col terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 L.
300/70 sotto altro profilo.Il ricorrente afferma di avere sempre sostenuto la
necessità di tenere distinte le posizioni del titolare del conto corrente da
quelle del dipendente, ancorché rivestite dalla medesima persona; che le
inadempienze degli obblighi che nascono dal contratto di conto corrente non
possono produrre effetti anche nell'ambito del contratto di lavoro subordinato.
Che il Tribunale aveva superato tale argomento, rilevando che "i fatti
sono stati contestati al S. proprio con riferimento all'abuso della funzione
(di addetto all'ufficio titoli) svolta ed in tale abuso risiede la giusta causa
del licenziamento". Che, invece, se è vero che la lettera di licenziamento
fa riferimento alle mansioni svolte e al ruolo fiduciario conseguente, nessuna
traccia di tale "motivazione"si rinviene nella lettera di
contestazione. Che l'abuso del ruolo ricoperto doveva, invece, essere oggetto
di esplicita contestazione.. Che la relativa mancanza comportava violazione
dell'art. 7 L. 300/70, della normativa contrattuale e del diritto di difesa. Il
motivo è infondato. L'art. 7 L. 300/70 prevede la obbligatoria contestazione
dell'addebito.
Premesso che il ricorrente, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione,non ha riprodotto testualmente in
ricorso la lettera di contestazione dell'addebito, per cui non risulta smentito
l'accertamento del Tribunale in proposito, va aggiunto che l'addebito deve
riguardare il fatto commesso: le argomentazioni e le spiegazioni che ne
costituiscono corollario, integrano, come lo stesso ricorrente le definisce, la
"motivazione" del licenziamento, che trae spunto dall'addebito
contestato e che nel caso di specie è stata offerta con l'atto di
licenziamento.
In altre parole, la contestazione inerisce al fatto commesso. Se tale
fatto riguardi i doveri d'ufficio e il rapporto fiduciario conseguente, attiene
alle valutazioni e ai giudizi successivi.
Poichè non è posto in dubbio che i fatti commessi siano stati contestati
(la sentenza del Tribunale riferisce che le operazioni poste in essere dal S.
furono "analiticamente circostanziate nella lettera di
contestazione"), se ne ricava che fu pienamente rispettato il disposto
dell'art. 7 L. 300/70.
Nè sono state riportate in ricorso norme contrattuali che possono
portare a diverso avviso.
Né risulta osservato nel caso di specie il pieno rispetto del diritto di
difesa del lavoratore.
Col quarto motivo, si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che
,nella valutazione dei fatti addebitati, il S. non poteva invocare come
attenuante la prassi seguita dalla Banca di tenere sospesi gli assegni in
attesa della loro copertura. I1 ricorrente afferma essere illogico ritenere
legittimo il licenziamento per il rischio di compromissione del prestigio e
della credibilità della banca, dei quali la stessa banca non si preoccupava
quando si trattava di un cliente importante;
che dal comportamento del S. nessun danno era derivato alla società; che
il S., per evitare danni alla banca, aveva denunciato all'autorità giudiziaria
i raggiri di cui era stato vittima.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che una prassi di tolleranza verso clienti
particolari per affidabilità di patrimonio, giro di affari e movimentazione del
conto, assistiti da garanzie reali e personali, non poteva essere invocata dal
S., semplice correntista.
Trattasi di motivazione logica e compiuta: ogni banca intrattiene
rapporti diversificati con clienti di particolare importanza e le relative
condizioni non possono essere invocate dai normali correntisti.
Va aggiunto che comportamenti disinvolti di clienti di rilievo attengono
esclusivamente alla loro sfera personale e non gettano discredito sulla banca,
mentre la situazione è del tutto differente se gli stessi comportamenti sono
tenuti da chi, esercitando, oltretutto, funzioni direttive (nella specie
trattasi di quadro), coinvolge la figura e l'immagine della banca e la sua
credibilità, oltre tutto fornendo un modello non esemplare a clienti e
dipendenti della banca stessa.
Nè, per principio consolidato, perché si abbia fondata perdita di
fiducia, occorre che si sia già verificato un danno economico, bastando che si
tratti di comportamento che crei il pericolo di un tale danno o che comunque
pregiudichi l'immagine di serietà e quindi l'affidamento dell'azienda .
Il ricorrente lamenta, infine, che la circostanza che egli fosse rimasto
vittima di reati era stata presa in considerazione solo ai fini della
compensazione delle spese. Si ravvisa, una illogicità.Anche tale doglianza è
infondata. L'essere finito nella pania di usurai, anche se può trovare una
qualche considerazione sotto il profilo umano ( quale quella avuta dal
Tribunale nel disporre la compensazione delle spese di giudizio ) non è una
giustifica che escluda la perdita di fiducia da parte del datore di lavoro: un
impiegato con funzioni direttive e, quindi, con stipendio di rispettabile entità,deve
essere in grado di evitare, salvo circostanze di eccezionale gravità, che nel
caso di specie non sono state addotte, il contatto e il ricorso a persone di
malavita ,specie, nel caso di un bancarie, di usurai, i quali costituiscono la
deformazione più grave e spregevole della funzione del credito, della quale
tutti coloro che operano lecitamente nel settore del credito sono perfettamente
a conoscenza come di una realtà da cui rifuggire.
Consegue da quanto detto che il ricorso va rigettato.
Ragioni di giustizia inducono a compensare, fra le parti, le spese di
questo giudizio di cassazione.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa, fra le parti, le spese di questo giudizio
di cassazione.
Così deciso il 20 gennaio 1999.
(Firme)
Depositata in cancelleria il 17 maggio 1999.