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RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA ANCHE PER GLI INFORTUNI
DERIVATI DA IMPERIZIA, NEGLIGENZA O IMPRUDENZA DEL LAVORATORE
In particolare quando il dipendente è stato assunto
con contratto di formazione e lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 1687 del 17
febbraio 1998, Pres. Rapone, Rel. Guglielmucci).
F.V., assunto dalla S.T.P. con contratto di
formazione e lavoro, tre giorni dopo l'assunzione è stato adibito ad una
macchina saldatrice. Nel manovrarla ha posto una mano nella zona di operatività
della macchina, mentre questa era in movimento, ed ha conseguentemente
riportato una lesione non grave, che ha prodotto un'invalidità permanente non
indennizzabile, per il suo grado, dall'INAIL. Egli ha promosso, nei confronti
della datrice di lavoro, un'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del
danno biologico derivatogli dalla lesione. Sia il Pretore, che in grado di
appello, il Tribunale di Milano, hanno ritenuto infondata la domanda,
affermando che l'infortunio doveva attribuirsi esclusivamente alla sprovvedutezza
del lavoratore al quale era stata fornita ogni spiegazione sul funzionamento
della saldatrice e sulle cautele da adottare nel suo uso. In particolare il
Tribunale ha escluso che, una volta reso edotto il lavoratore dei rischi
connessi al funzionamento della macchina, incombesse al datore di lavoro un
obbligo di reiterazione delle istruzioni. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
1687 del 17 febbraio 1998, Pres. Rapone, Rel. Guglielmucci) ha accolto il
ricorso del lavoratore in quanto ha ritenuto che il Tribunale, escludendo la
responsabilità del datore di lavoro, sia incorso in una doppia violazione di
legge, con riferimento sia ai principi generali applicabili in questa materia,
sia alla particolare disciplina del contratto di formazione e lavoro. Sul piano
generale, la Corte ha ribadito il suo orientamento secondo cui le norme dettate
in materia di prevenzione degli infortuni tese ad impedire l'insorgenza di
situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore, non solo dagli
incidenti derivanti dalla sua disattenzione ma anche quelli ascrivibili ad
imperizia ,negligenza ed imprudenza dello stesso; con la conseguenza che il
datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore
,sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non
accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte
del dipendente e solo allorché il comportamento del lavoratore presenti i
caratteri della abnormità ed assoluta inopinabilità - atteso il suo livello di esperienza
- il datore di lavoro rimane esente da responsabilità.
Per effetto dell'art. 41 comma 2 della Costituzione -
secondo cui l'iniziativa privata non può esercitarsi in maniera da arrecar
danno alla libertà, sicurezza e dignità umana - e dell’art. 2087 cod. civ.,
deve ritenersi - ha affermato la Corte - che l’attività di collaborazione cui
il datore di lavoro è tenuto nei confronti dei lavoratori non si esaurisce
nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge ma si
estende all'adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare
l'integrità psico fisica del lavoratore.
Questo già rigoroso obbligo di tutela diviene ancora
più intenso - ha precisato la Cassazione - allorché il soggetto che ne sia
destinatario è un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro.
Questo è infatti uno strumento pensato per consentire
alle fasce giovanili l'ingresso nel mondo del lavoro: sicché i compiti del
datore di lavoro - che ne ricava vantaggi sul piano normativo e previdenziale -
si connotano per una sorta di funzione sociale che su di lui incombe:
realizzandosi una sorta di affidamento a lui del giovane esordiente nel mondo
di lavoro. Questa "funzionalizzazione" del ruolo del datore di lavoro
amplia lo spessore - già considerevole - della sua responsabilità, non più solo
tutelativa dell'integrità psico fisica del lavoratore ma anche con funzioni
iniziatiche.
Queste valutazioni, infine - ha concluso la Corte - non possono esser scisse - nell'ambito del processo di integrazione nella comunità europea - da "una cultura della sicurezza quale sistema di valori e di principi talché la sicurezza stessa da obbligo deve diventare un valore culturale condiviso sui luoghi di lavoro" (Relazione del 30.6.97 sull'attività del Comitato Consultivo per l'applicazione presso la Corte di Cassazione delle disposizioni del d. legis. n. 626/94, mod. d.1 legis. n. 242/96 di attuazione della direttiva n. 389/91 della Comunità Europea).