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EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA MALATTIA SULLE FERIE
( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 1947 del 23 febbraio 1998 -
Pres. La Torre - Rel. Ravagnani )
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato il 31 ottobre 1989 il signor R. N. adiva il Pretore di
Latina, esponendo che egli, quale dipendente della società F. s.p.a., era stato
posto in ferie per il periodo 31 luglio / 19 agosto 1989, durante il quale si
era ammalato. Aggiungeva che la malattia si era protratta per undici giorni e
che, rimesso il relativo certificato medico sia all'INPS sia alla datrice di
lavoro, quest'ultima si era rifiutata di riconoscere come non imputabili alle
ferie i giorni coincidenti con quelli di durata della malattia. Tanto esposto,
ed invocando il principio di diritto stabilito dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987, secondo cui la malattia intervenuta
durante le ferie ne sospende il godimento, chiedeva che fosse dichiarato il
proprio diritto a fruire di undici giorni di ferie e condannata la società
datrice di lavoro al pagamento della somma di £ 724.900.= nette, pari alla
retribuzione.
La
società F. contestava la fondatezza della domanda, osservando che il contratto
collettivo 1° giugno 1988 aveva disciplinato ex novo, rispetto all'invocata
decisione della Corte Costituzionale, l'istituto del congedo ordinario,
stabilendo che l'interruzione delle ferie per sopravvenuta malattia in corso di
godimento delle stesse si verifica solo ove si tratti di malattia che comporti
il ricovero ospedaliero.
Il
Pretore adito accoglieva la domanda.
La
società soccombente - ora A. C. s.p.a. - interponeva gravame, cui resisteva il
N..
Il
Tribunale di Latina rigettava l'appello, osservando quanto segue.
La
Corte Costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1987, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ., nella parte in cui non
prevede la sospensione del periodo feriale per l'insorgenza di una malattia nel
corso dello stesso, in relazione al principio, posto dall'art. 36 Cost.,
dell'effettiva fruizione delle ferie. Dal tenore letterale della sentenza
emerge che non vi è spazio alcuno per limitare il principio enunciato dalla
Corte, poiché ogni malattia, e non solo le affezioni di rilevante gravità, è
idonea a compromettere le finalità delle ferie, costituenti il fondamento delle
norme che le prevedono: il recupero delle energie psico-fisiche, il
soddisfacimento delle esigenze ricreativo-culturali e la partecipazione alla vita
sociale e familiare. D'altra parte, il rinvio operato nella sentenza ad una
disciplina di dettaglio non si riferisce ad una normativa limitativa o
restrittiva. ma all'esigenza di stabilire in concreto soltanto le modalità di
attuazione del principio enunciato dalla Corte Costituzionale, con l'intervento
del legislatore, in via diretta o attraverso il rinvio alla contrattazione
collettiva.
Avverso
questa sentenza l'A.C.ha proposto ricorso per cassazione con un unico,
articolato motivo.
Il
N. ha presentato controricorso.
Entrambe
le parti hanno presentato memorie.
La
causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite, in quanto nell'applicazione
della norma civilistica di cui all'art. 2109, nella nuova formulazione
risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 616 del 1987, è sorto
contrasto di giurisprudenza nell'ambito della stessa Sezione lavoro della Corte
di Cassazione.
Motivi
della decisione
La
società ricorrente, deducendo violazione dell'onere della prova a carico del
ricorrente in primo grado, assume che il N. non ha assolto all'onere probatorio
posto a suo carico dall'art. 414 cod. proc. civ. in ordine alla natura
dell'evento-malattia, tale da non consentire il recupero psico-fisico al quale
è finalizzato l'istituto delle ferie. Deducendo inoltre violazione dell'art.
2109 cod. civ. ed espressamente modificando "così in parte la linea
difensiva espressa in primo grado", ammette di "non condividere
l'orientamento che richiede la necessità del ricovero ospedaliero del lavoratore",
ma lamenta che il Tribunale, non interpretando correttamente la norma
risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 616 del 1987, abbia
ritenuto che ogni malattia abbia effetto sospensivo delle ferie in modo
automatico non già soltanto quella che, immediatamente comunicata al datore di
lavoro per consentirgli eventuali controlli, pregiudichi la funzione del
recupero psico-fisico proprio delle ferie.
Il
ricorso non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza
impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto e deve pertanto essere
confermato, non è del tutto condivisibile e deve quindi essere corretta, a
norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nei sensi precisati da
quanto segue.
Per
una corretta impostazione della controversia e per la composizione del
segnalato contrasto è opportuno ricordare che con sentenza delle Sezioni Unite
26 marzo 1982 n. 1892 questa Corte aveva affermato il principio di irrilevanza
per il datore di lavoro del verificarsi del rischio malattia, così come di cause
familiari, ambientali o d'altro genere ( eventi incontrollabili, sui quali,
come la stessa malattia o il fatto che il lavoratore svolga una qualsiasi
attività presso terzi, il datore di lavoro non può né deve interferire ) che di
fatto impediscano o riducano il recupero delle energie lavorative del
dipendente.
Sollevata
peraltro da questa stessa Corte e da due giudici di merito questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e
36 Cost., la Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza n. 616 del 1987,
ha dichiarato la illegittimità del citato articolo codicistico nella parte in
cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospende
il decorso.
Dopo
aver individuato il contenuto del diritto alle ferie, quale delineato negli
artt. 2109 e 36 citati, nella necessità ed irrinunciabilità della loro
effettiva fruizione al fine di consentire al lavoratore di ritemprare le
energie psicofisiche usurate dal lavoro e di soddisfare le sue esigenze
ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e
sociale, essa ha affermato, tra l'altro. che le finalità che tali norme
intendono conseguire sono certamente frustrate dall'insorgere della malattia
durante il periodo feriale. Ha poi osservato che il legislatore ha già escluso
dal periodo feriale alcuni eventi, quale il preavviso, e ne ha per altri, quale
la gravidanza, previsto l'interruzione ed ha aggiunto che molti contratti
collettivi già prevedono la sospensione del periodo feriale per malattia, come,
del resto, le stesse norme disciplinatrici del rapporto di pubblico impiego (
art. 6, secondo comma, DPR 16 ottobre 1979 n. 501 e art. 6 DPR 7 novembre 1980
n. 810 ). Ha infine rilevato che "certamente l'attuazione del principio che
si va affermando, della sospensione del periodo feriale per malattia insorta
durante lo stesso, ha bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio",
mediante un intervento specifico del legislatore o della contrattazione
collettiva cui quest'ultimo, a sua scelta, potrà rinviare.
La
stessa Corte Costituzionale ha peraltro successivamente affermato, con sentenza
del 19 giugno 1990 n. 297 ( in tema di rapporto tra cure idrotermali e ferie ),
che "l'esigenza di una disciplina di dettaglio enunciata nella sentenza n.
616 discende appunto da ciò, che il principio dell'effetto sospensivo non ha
valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre
avere riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in
volta considerate", in ragione delle quali detto effetto deve essere
riconosciuto "quando...l'essenziale funzione delle ferie possa dirsi in
concreto pregiudicata".
A
seguito di questi interventi della Corte Costituzionale, la giurisprudenza di
legittimità, come peraltro quella di merito e la dottrina, si è divisa sulla
portata della declaratoria di illegittimità dell'art. 2109 cod. civ..
Secondo
un orientamento, in base alla disposizione di cui all'art. 2109 cod. civ., nel
testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 616 del 1987, ed in assenza
della disciplina di dettaglio in essa auspicata, la malattia insorta durante il
periodo di ferie ne sospende in ogni caso il decorso, a prescindere da ogni
indagine circa la sua compatibilità con l'utilizzazione delle ferie stesse
(Cass. 8 novembre 1996 n. 9762; 27 luglio 1996 n. 6808;
11
marzo 1995 n. 2847; 28 giugno 1994 n. 10110; 9 giugno 1994 n. 5598; 5 marzo
1993 n. 2704; e 26 gennaio 1989 nn. 476 e 477 ).
In
particolare, si è affermato che la sentenza n. 616 del 1987 della Corte
Costituzionale è una sentenza additiva di accoglimento, in virtù della quale il
testo originario dell'art. 2109 cit. ha cessato di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione, e deve, pertanto, ritenersi
comprensivo della regola per la quale la malattia interrompe " in ogni
caso" il decorso delle ferie. Si è poi sottolineato che l'auspicio di una
disciplina di dettaglio non condiziona la fattispecie, consistendo in una
"autorevole quanto disattesa esortazione rivolta al legislatore ed alle
parti sociali". Si è inoltre ritenuto che la sentenza costituzionale n.
297 del 1990 non può indurre a diverse conclusioni, considerato che ha preso in
esame "una specifica sfaccettatura del diritto al godimento delle ferie in
relazione alla concomitante esigenza di fruire di cure idrotermali", e
considerato che, in linea di principio, quale sentenza interpretativa di
rigetto, non può circoscrivere la portata della sentenza n. 616, che è additiva
di accoglimento. Si è anche escluso che possa farsi ricorso all'analogia per
ricavare dalle disposizioni in materia di pubblico impiego la regola del
rapporto tra ferie e malattia. Si è infine affermato che incombe al lavoratore
unicamente l'onere di dare tempestiva comunicazione della malattia al datore di
lavoro, secondo le modalità stabilite dalla legge, o dalla contrattazione
collettiva o individuale.
Secondo
un altro orientamento giurisprudenziale, invece, il principio dell'effetto
sospensivo delle ferie per l'intervenuta malattia non ha valore assoluto, ma
tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla
specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate, al
fine di accertare l'incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell'essenziale
funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria
delle ferie (Cass. 10 aprile 1997 n. 3093; 20 dicembre 1995 n. 12998; 27 luglio
1994 n. 6982; 24 marzo 1994 n. 2833).
In
particolare, si è affermato che la necessità di una disciplina di dettaglio
dimostra l'inesistenza di un principio di assoluta rilevanza di qualsiasi
malattia ai fini della sospensione delle ferie, così come confermato dalla
sentenza costituzionale n. 297 del 1990, riferita bensì alle cure idrotermali,
ma avente portata generale nei confronti dell'evento malattia e del suo
rapporto con la funzione delle ferie. Si è anche affermato che incombe al
lavoratore l'onere di provare la sussistenza di concrete caratteristiche della
malattia, tali da non consentire il normale ed effettivo godimento delle ferie
e costituenti elemento costitutivo del diritto ad ottenere la sospensione delle
ferie medesime.
Orbene,
anzitutto, è incontroverso che, nella specie, la Corte Costituzionale abbia
emesso, con la sentenza n. 616, una pronuncia additiva di accoglimento, in
quanto, per effetto della logica stessa del sistema costituzionale, in primis
dell'art. 36, e senza sovrapporsi a legittime scelte del legislatore, ha
censurato la norma contenuta nell'art. 2109 cod. civ. per aver omesso di
stabilire l'effetto sospensivo del decorso del periodo feriale nel caso di
insorgenza di malattia. Invero, essa ha supposto che tale omissione
significasse una carenza della disciplina, che invece avrebbe dovuto esserci
affinché la norma, complessivamente considerata, non contrastasse con la norma
costituzionale-parametro, ed ha quindi esplicitato in via indiretta la
disciplina che difettava, traendola per analogia dalle norme e dai principi
contenuti nel sistema. Ciò posto, poiché tale norma deve ora essere
interpretata alla luce di siffatta "addizione", lungi dal potersi
ritenere arbitrario, è invece doveroso l'intervento del giudice nella relativa
lettura con l'ausilio degli ordinari criteri ermeneutici. E, tra questi, è indubbiamente
corretto, in quanto si ritenga condivisibile il risultato della relativa
operazione, il ricorso alle affermazioni comunque espresse dalla stessa Corte
Costituzionale non solo nella motivazione della stessa sentenza di
accoglimento, ma anche nella successiva sentenza n. 297 interpretativa di
rigetto, nella quale è evidente e condivisibile l'intento di precisare la
portata della precedente pronuncia. Al contrario, l'applicazione "tout
court" della nor ma dell'art. 2109 cit. risultante dall'intervento di
detta Corte, sul presupposto dell'assolutezza del principio della sospensione
delle ferie per malattia, significherebbe non corretta rinuncia al pur doveroso
compito di trovare le ragioni della innovazione normativa, espressamente e per
ben due volte rese palesi dallo stesso giudice delle leggi e, per la loro
coerenza e ragionevolezza - oltre che per l'autorevolezza della loro fonte -,
condivisibili. Del resto, già altre volte la Corte di Cassazione ha fatto
ricorso, in funzione ermeneutica, alla motivazione non solo delle .sentenze di
accoglimento, ma anche di quelle interpretative di rigetto, come ad esempio, di
recente, in tema di indebito previdenziale, a quella delle sentenze n. 431 del
1993 e n. 166 del 1996, delle quali ha applicato, tra gli altri, il "principio
di settore" ivi enunciato, non, ovviamente, per la natura della pronuncia,
che, come è incontroverso, non è obbligatoria, ma per la coerenza e
ragionevolezza e, quindi, per la condivisibilità del principio stesso (Cass.
nn. 11008, 11009, 11010 del 1996).
Ora,
il richiamo contenuto nella sentenza n. 616 alla funzione delle ferie, ai
contratti collettivi ed alle stesse norme disciplinatrici del rapporto di
impiego pubblico (che già prevedono la sospensione del periodo feriale, per
effetto della malattia insorta durante lo stesso, non in ogni caso, ma solo in
quanto, ad esempio, ne segua il ricovero in ospedale o si tratti di evento di
rilevante gravità, e, quindi, sia frustrata la predetta funzione), e
l'affermazione, da un lato, che il principio in essa enunciato non può
ritenersi contrastato dalla "necessità di considerare l'entità della
malattia" e, dall'altro, che l'attuazione del principio medesimo ha
bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio inducono a ritenere che
l'intervento del giudice ordinario sul principio affermato dalla Corte
Costituzionale possa essere limitativo sia per il fatto che le ragioni della
dichiarazione di illegittimità costituzionale lasciano spazio ad
un'interpretazione in tal senso della norma risultante dalla pronuncia n. 616,
sia per la considerazione che la disciplina di dettaglio della materia, sino ad
ora dalla Corte invano auspicata, sarebbe inutile, siccome sicuramente
superflua, ove quest'ultima avesse voluto avallare la tesi dell'operatività
automatica della sospensione, come conseguenza ineludibile del solo
accertamento medico dello stato morboso. Se pertanto l'inattività del
legislatore e, in parte, dei soggetti della contrattazione collettiva non può
giustificare la disapplicazione dell'art. 2109 cod. civ., non può del pari
ritenersi corretta l'applicazione assoluta del principio che, nella stessa
prospettiva dei giudici costituzionali, deve invece avere un preciso e
delimitato ambito applicativo.
Al
riguardo, assume particolare rilievo la nozione di malattia che deve ritenersi
delineata dal giudice delle leggi quale elemento impeditivo del decorso delle
ferie.
Premesso
che nel nostro ordinamento non esiste una definizione unitaria di malattia, e che
nel concetto di malattia definito dalla scienza medica rientra ogni alterazione
patologica dell'organismo umano. non può ritenersi che al fine di individuare
la nozione di malattia quale elemento impeditivo del decorso delle ferie possa
farsi riferimento esaustivo all art. 2110 cod. civ., che disciplina
quell'evento quale causa di inesigibilità della prestazione lavorativa, con
specifico riferimento alle particolari mansioni assegnate al lavoratore.
Invero, poiché è incontroverso che sia possibile una situazione morbosa
compatibile con l'espletamento da parte del lavoratore ammalato di un'altra
attività comunque lavorativa in favore di terzi, sia pure fino a quando ciò non
si rifletta negativamente sul recupero delle energie psicofisiche, ed è quindi
in tale ipotesi evidentemente recepita una nozione di malattia relativa e non
assoluta, appare coerente adottare una nozione di malattia funzionale ai
diversi istituti giuridici e, quindi, all'accertamento della sua incidenza
sull'istituto delle ferie ed affermare di conseguenza che non già tutte le
malattie siano incompatibili con il riposo annuale, ma solo quelle la cui
entità sia tale da impedire il godimento delle ferie.
Il
principio costituzionale di cui alla sentenza n. 616 è destinato quindi ad
operare ogni qualvolta la funzione tipica delle ferie risulti pregiudicata in
concreto dalla malattia, anche in mancanza di una specifica disciplina di
dettaglio che colleghi l'interruzione delle ferie a specifiche ipotesi di
evento morboso, non potendo trovare applicazione in via analogica le norme
dettate in tema di impiego pubblico (Cass. 20 dicembre 1995 n. 12998 ), ed è,
d'altra parte, evidente che una limitazione alla sua efficacia, in quanto
vulnus dell'espressione di garanzie costituzionali, non potrebbe certamente
derivare da una regolamentazione negoziale (collettiva o individuale, nel caso
certamente illegittima, come nella specie in esame) in cui il contratto
prevedesse l'operatività del principio solo per malattia con conseguente
ricovero ospedaliero (v., al riguardo, in motivazione, Cass. 17 novembre 1997
n. 11401) e non piuttosto per malattia comunque incompatibile con il godimento
delle ferie.
E'
bensì vero che la malattia giustificatrice dell'assenza dal posto di lavoro, ai
sensi dell'art. 2110 cod. civ.. ( in dottrina, per incapacità al lavoro ) può
ritenersi normalmente idonea a determinare anche l'impedimento in questione (
sempre in dottrina, per incapacità al riposo ), ma è altrettanto vero che tale
presunzione ben può essere smentita di volta in volta dalla particolarità del
caso, quando, in ipotesi, l'alterazione fisiologica, preclusiva della
prestazione lavorativa contrattualmente prevista, risulti in concreto
compatibile con le finalità del periodo feriale.
Tale
rilievo, che ha evidente valenza sostanziale, nel senso che attiene alla
considerazione, sul piano fisiologico, del rapporto tra malattia e ferie, si
riflette, sul piano patologico della contestazione e, quindi, della lite,
sull'oggetto e sull'incidenza dell'onere della prova.
Per
quanto attiene al primo, il piano sostanziale, la comunicazione (che è atto
ricettizio) dello stato di malattia è assolvimento dell'onere da parte del
lavoratore perché la sua assenza per fruizione delle ferie muti - se, come
supposto dallo stesso lavoratore, ne ricorrano gli estremi - in assenza per
malattia, relativamente però al solo periodo successivo al ricevimento da parte
del datore di lavoro della comunicazione stessa - in osservanza del principio
di bilanciamento dei contrapposti interessi, di correttezza e di buona fede -,
restando invece imputabile a titolo di ferie il periodo di assenza anteriore a
detta comunicazione (Cass. 5 maggio 1993 n. 2704). Ed è evidente che
quest'ultima, inviata al datore di lavoro contestualmente all'invio
all'istituto previdenziale della certificazione sanitaria al fine di conseguire
le relative prestazioni, da un lato, non deve necessariamente far riferimento
alla diagnosi affinché possa apprezzarsi l'entità della malattia e stabilirne
la possibile incidenza sulle ferie, e, dall'altro, è effettuata al fine non
tanto - o, quanto meno, non in via primaria - di giustificare l'assenza dal
lavoro, ma, piuttosto, appunto, di impedire il decorso delle ferie, sul
presupposto della sua rilevanza a tali fini (oltre che, in via secondaria,
della sua idoneità a rendere inesigibile la prestazione lavorativa altrimenti
dovuta a seguito della conversione del titolo dell'assenza).
Per
quanto attiene al secondo piano - quello patologico del processo - occorre
notare che dal precedente rilievo in ordine al carattere della malattia come
evento "normalmente" idoneo a giustificare sia l'assenza dal posto di
lavoro per l'espletamento delle mansioni contrattualmente previste, sia
l'impedimento al godimento delle ferie si induce, in caso di contestazione e,
quindi, di lite, che l'onere della prova, contraria alla - anche solo
implicitamente - dedotta idoneità della malattia a determinare detto
impedimento, incide sul datore di lavoro, al quale non può non riconoscersi
anche in tale ipotesi, come peraltro non è controverso in dottrina e in
giurisprudenza, il potere di attivare gli accertamenti sanitari previsti
dall'art. 5 legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd. statuto dei lavoratori), i quali
consentiranno poi di valutare l'idoneità o no dell'evento ad impedire la
prosecuzione del periodo feriale e, quindi, di ritenere in concreto verificata
- secondo l'assunto del lavoratore - oppure no la fattispecie prevista
dall'art. 2109 cod. civ. nella formulazione risultante a seguito della sentenza
costituzionale n. 616 del 1987.
Tale
rilievo sul piano processuale, d'altra parte, trova riscontro in una parte
della dottrina, la quale, in tema di accertamenti sanitari ai sensi dell'art. 5
cit., afferma bensì che è onere del lavoratore in servizio dimostrare lo stato
di malattia, ma rileva anche che l'osservanza di tale onere determina, per
effetto della disciplina del procedimento extraprocessuale di acquisizione
della certificazione medica. di cui a detto articolo un'inversione dell'onere
della prova o una sua semplificazione. in quanto, inviata all'istituto
previdenziale la certificazione medica del caso, è poi il datore di lavoro che
deve provare l'inesistenza o l'irrilevanza della malattia calvo sempre comunque
il libero apprezzamento giudiziale della idoneità probatoria della
certificazione e delle contrapposte deduzioni.
Appare
così opportuno notare, altresì, che la distinzione tra i due rilevati piani -
sostanziale e processuale -, in verità non tenuta ben presente da alcuni autori
ed in alcune sentenze, sì da far ritenere la sospensione delle ferie
discendente non dall'entità della malattia, ma...dalla certificazione dello
stato di malattia o dalla possibilità di effettivo controllo, è certamente
utile per rendere manifesta la irrilevanza della difficoltà - peraltro
avvertita dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 616 cit., che,
ovviamente, l'ha ritenuta non ostativa per l'applicabilità del principio - dei
controlli della malattia, posto che l'attivazione degli accertamenti sanitari,
da un lato, presuppone la produzione della certificazione sanitaria dovuta dal
lavoratore sia ai fini previdenziali sia ai fini della prova dell'inesigibilità
della prestazione altrimenti dovuta a seguito della pretesa conversione del
titolo dell'assenza per ferie, e, dall'altro, consente la eventuale
confutazione della incidenza della malattia, oltre che sull'applicazione della
prestazione lavorativa alle specifiche mansioni da svolgere, anche sulle
finalità costituzionalmente garantite del riposo annuale.
Alla
stregua dei rilievi svolti possono quindi essere affermati i seguenti principi.
"In
tema di malattia insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il
principio dell'effetto sospensivo di detto periodo, enunciato nella sentenza n.
616 del 1987, come chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297 del 1990,
non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali
occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati ed alla
loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle
energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie".
"L'avviso,
comunicato dal lavoratore, dello stato di malattia, sul presupposto della sua
incompatibilità con le finalità delle ferie, determina - dalla data della
conoscenza di esso da parte del datore di lavoro - la conversione dell'assenza
per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro medesimo provi
la infondatezza di detto presupposto. Il giudice del merito deve in tal caso
valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la
malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento
alla natura ed entità dello stato morboso".
Il
Tribunale di Latina non ha seguito questi principi e, quindi, come si è
premesso, la motivazione della impugnata sentenza deve essere corretta alla
stregua di essi. Il dispositivo, invece, deve essere mantenuto fermo, posto che
la prima censura, relativa all'onere della prova è, per quanto si è detto,
infondata e la seconda censura è addirittura inammissibile, atteso che dalla
contestazione fondata in primo grado sulla previsione contenuta nella
contrattazione collettiva, secondo cui impedisce il godimento delle ferie
soltanto la malattia che comporti il ricovero ospedaliero, discende la
preclusione del mutamento espressamente dichiarato della tesi difensiva ora
involgente diversi presupposti anche di fatto, a prescindere dalla già cennata
illegittimità della richiamata previsione contrattuale.
Il
ricorso deve dunque essere rigettato.
Quanto
alle spese giudiziali, sussistono giusti motivi per la loro integrale
compensazione tra le parti.
PER
QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa per l'intero tra le parti le spese di questo giudizio.