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ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE DURANTE LA "FASCIA DI CONTROLLO" PER UNA VISITA AMBULATORIALE PRESCRITTA DAL MEDICO CURANTE

                                                                

Non giustifica la negazione dell’indennità di malattia (Cassazione Sezione Lavoro n. 1593 del 16 febbraio 1998, Pres. Fanelli, Rel. Cellerino).

 

 

M.P., assente dal lavoro per malattia, non è stato trovato in casa dal medico di controllo nella fascia oraria di reperibilità dalle 10 alle 12. L’INPS gli ha rifiutato l’indennità di malattia. Il lavoratore si è rivolto al Pretore, sostenendo che il suo allontanamento dall’abitazione doveva ritenersi giustificato, in quanto egli era stato richiesto, dal suo medico curante, di sottoposti a visita ambulatoriale per un controllo sull’andamento dell’artrite gottosa di cui soffriva. L’INPS ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il lavoratore avrebbe potuto recarsi dal suo medico in orario non compreso nella fascia di controllo. Sia il Pretore, che, in grado di appello, il Tribunale hanno ritenuto fondata la domanda del lavoratore, avendo accertato che la visita ambulatoriale era stata prescritta dal medico curante e che l’orario dell’ambulatorio coincideva con quello della fascia di controllo.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1593 del 16 febbraio 1998, Pres. Fanelli, Rel. Cellerino) ha rigettato il ricorso dell’INPS in quanto ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente accertato l’esistenza di una valida giustificazione per l’allontanamento del lavoratore dall’abitazione nella fascia orario di controllo.