Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO DA “MOBBING”
Per angustia del luogo di lavoro e insulti da parte del caporeparto (Tribunale di Torino, Sezione Lavoro I grado, 16 novembre 1999, Est. Ciocchetti).
La Sig.ra E.G., dopo aver lavorato per circa sette
mesi alle dipendenze della società E.D.P., ha chiesto al Tribunale di Torino,
Sezione Lavoro, la condanna dell’azienda al risarcimento del danno biologico,
per essere stata colpita da depressione psichica in seguito a maltrattamenti
subiti durante la prestazione lavorativa. Ella ha sostenuto, in particolare, di
essere stata adibita al funzionamento di una macchina grafica collocata in uno
spazio angusto, occupato da cassoni ed altro materiale, in situazione di
isolamento dai compagni di lavoro e di essere stata sottoposta a un trattamento
ingiurioso da parte del capo reparto, che reagiva alle sue segnalazioni di
guasti della macchina e ai suoi rilievi sulle condizioni di lavoro con
bestemmie, insulti e frasi sarcastiche. Ella ha altresì fatto presente di
essere stata costretta in un primo tempo ad assentarsi e successivamente a
dimettersi, perché caduta in una grave forma di crisi depressiva, con frequenti
stati di pianto e agorafobia, senza precedenti nella sua storia personale.
L’azienda si è difesa contestando le affermazioni
dell’ex dipendente e sostenendo comunque che essa non poteva essere chiamata a
rispondere di eventuali comportamenti scorretti del capo reparto.
Il giudice, dopo aver sentito vari testimoni, che
hanno deposto sulle condizioni di lavoro, sul comportamento del capo reparto e
sulle condizioni della lavoratrice, con sentenza in data 6 ottobre – 16
novembre 1999 (Est. Ciocchetti), ha accolto la domanda, determinando in via
equitativa il risarcimento dovuto alla lavoratrice in misura di lire dieci
milioni.
Nella motivazione della decisione il giudice ha
rilevato, tra l’altro, che la vicenda aveva formato oggetto di segnalazione da
parte della rappresentanza sindacale aziendale e che la malattia della
lavoratrice era attestata dai certificati esibiti.
Del pregiudizio subito dalla lavoratrice, ha
affermato il giudice, deve indubbiamente essere chiamato a rispondere il datore
di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., essendo questi tenuto a garantire
l’integrità fisio-psichica dei propri dipendenti e, quindi, ad impedire e
scoraggiare eventuali contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e
responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti. Nel valutare la vicenda
il giudice ha ritenuto che essa debba essere classificata come un caso di
“mobbing”, fenomeno ormai internazionalmente noto.
“Il termine, proveniente dalla lingua inglese e dal verbo to mob (attaccare, assalire) e mediato dall’etologia – ha osservato il giudice - si riferisce al comportamento di alcune specie animali, solite circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo. Spesso nelle aziende accade qualcosa di simile, allorché il dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio".