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RISARCIMENTO DEL DANNO PER INFARTO MIOCARDICO CAUSATO DA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – Deve essere integrale anche se si accerti l’esistenza di una concausa naturale (Cassazione Sezione Lavoro n. 12339 del 5 novembre 1999, Pres. Delli Priscoli, Rel. Mercurio).
R.A. è stato assunto dalla S.p.A. Ansaldo nel gennaio del 1980 per essere destinato, nella sua qualità di ingegnere, a dirigere un cantiere nello Yemen del Nord, per il periodo di circa tre anni. Dopo due anni è stato richiamato in patria e destinato a mansioni di livello inferiore, restando poi addirittura inutilizzato per lunghi periodi. In seguito a ciò è stato colpito da depressione e da infarto al miocardio.
Egli si è rivolto al Pretore di
Genova chiedendo, tra l’altro, la condanna della datrice di lavoro al
risarcimento del danno da dequalificazione e del danno alla salute.
Il Pretore ha determinato (con sentenza parziale successivamente
confermata dal Tribunale in grado di appello), il risarcimento del danno da
dequalificazione in misura di lire 60 milioni, disponendo una consulenza
tecnica per l’accertamento del danno alla salute.
In seguito al deposito della relazione peritale, il Pretore, con altra sentenza, ha dichiarato che la malattia nervosa, da valutarsi nella misura del 15 per cento della totale invalidità, era stata totalmente causata dall’illegittimo comportamento della società Ansaldo e che l’infarto al miocardio (subito il 2 marzo 1987), da valutarsi nella misura del 40 per cento della totale invalidità, era stato parzialmente causato, nella misura del 30 per cento, dal medesimo illegittimo comportamento della società: condannava quindi quest’ultima a risarcire al R. il conseguente danno “biologico” (inteso come “danno alla salute rilevante nell’ambito della sfera lavorativa, economica, sociale, ricreativa e relazionale in cui si esplica l’intera personalità dell’individuo”) mediante pagamento della complessiva somma di lire 135.000.000, equitativamente liquidata.
In grado di appello il Tribunale
di Genova ha determinato il risarcimento del danno in misura di lire 140
milioni, affermando, in base alle conclusioni del consulente tecnico nominato
d’ufficio in secondo grado, che il danno alla salute del R. determinato dalle
vicende lavorative era quantificabile complessivamente nel 28 per cento di
invalidità, di cui il 15 per cento imputabile alla patologia psichica (sindrome
ansioso depressiva), collegata interamente da nesso causale ai problemi
lavorativi, ed il residuo 13 per cento imputabile alla patologia circolatoria
(infarto miocardio). Ha escluso, sempre in adesione al parere del consulente
tecnico d’appello, che nel determinismo dell’infarto avessero avuto un ruolo
significativo la pregressa abitudine al fumo, la dislipidemia ed un lontano
episodio neurologico cerebrale, ed ha invece ritenuto il ruolo concausale di
una “arteriosclerosi coronarica” (evidenziata nel 1987) dalle caratteristiche
imponenti in quanto determinante stenosi ed occlusioni aortiche, ed avente
cause genetiche od organiche, diverse cioè da agenti stressogeni collegati ai
problemi lavorativi. Ha quindi attribuito alla aterosclerosi coronarica, quale
patologia probabilmente preesistente all’epoca dello stress occupazionale, una
incidenza causale nella determinazione dell’infarto nella misura dei due terzi,
limitando quindi al un terzo l’incidenza della situazione lavorativa, ed
attribuendo pertanto a tale situazione lavorativa il 13 per cento della
complessiva invalidità causata dall’infarto, pari al 40 per cento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12339 del 5 novembre 1999, Pres.
Delli Priscoli, Rel. Mercurio), ha accolto il ricorso del lavoratore, in quanto
ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nell’escludere che il danno provocato
dalla patologia cardiaca fosse imputabile in ragione del 100% al comportamento
illegittimo della datrice di lavoro, avendo riconosciuto, quale concausa o
antecedente condizionante una “aterosclerosi coronarica” con efficacia causale
per due terzi. La Corte ha richiamato in proposito la sua giurisprudenza
secondo cui una comparazione del grado di incidenza di più cause concorrenti
può instaurarsi soltanto fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma
non già tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile;
in questo caso essendo pacifico che la concausa dell’infarto era naturale – ha
osservato la Corte – il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico della datrice
di lavoro, per il suo illegittimo comportamento, il risarcimento integrale del
danno subito dal lavoratore.