La Commissione incaricata di presentare entro marzo
2002 un libro verde
Mobbing, l'Europa detterà le regole
(Risoluzione Parlamento Ue, 20.9.2001)
Nell'ultimo anno, l'8 per cento dei lavoratori
dell'Unione europea, circa 12 milioni di persone, ha subito episodi di mobbing
sul posto di lavoro, con una spiccata percentuale di donne. Comportamenti
contro i lavoratori che, oltre a complicare la vita professionale e generare
tensione negli ambienti di lavoro, hanno in molti casi dato origine a serie
patologie associate allo stress. Il fenomeno del mobbing è, però, ancora
sottostimato, e, soprattutto, scarsamente documentato. Per questo il Parlamento
europeo ha approvato, il 20 settembre 2001, una Risoluzione contro la violenza
e le molestie nei luoghi di lavoro, che fa il punto sui dati a disposizione
degli esperti. E sottolinea la necessità di rafforzare le misure per farvi
fronte. Per contrastare il fenomeno, il Parlamento raccomanda agli Stati membri
di imporre alle imprese e ai sindacati l'attuazione di efficaci politiche di
prevenzione, come un sistema di scambio di esperienze e l'individuazione di
nuove procedure: da una parte per risolvere il disagio delle vittime,
dall'altra per sanzionare i colpevoli. Le istituzioni europee dovrebbero
fungere da modello, sia nell'adozione di misure di prevenzione, sia nel
combattere il mobbing all'interno delle proprie strutture. L'incarico
principale è affidato alla Commissione europea, che dovrà presentare, entro il
marzo del 2002, un libro verde con un'analisi dettagliata del fenomeno.
Successivamente, un piano d'azione di misure comunitarie delineerà le
linee-guida alle quali ogni stato dovrà attenersi. (21 settembre 2001)
Mobbing sul posto di lavoro. Risoluzione A5-0283/2001. (2001/2339(INI))
Il Parlamento europeo,
- visti gli articoli 2, 3, 13, 125-129, 136-140 e 143 del trattato CE,
- viste le sue risoluzioni del 13 aprile 1999
sulla comunicazione della Commissione "Modernizzare l'organizzazione del
lavoro - Un atteggiamento positivo nei confronti dei cambiamenti", del 24
ottobre 2000 su "Orientamenti a favore dell'occupazione per il 2001 -
Relazione congiunta sull'occupazione 2000"e del 25 ottobre 2000
sull'Agenda per la politica sociale,
- viste le parti pertinenti delle conclusioni del
Consiglio europeo in occasione dei vertici di Nizza e di Stoccolma,
- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti
della donna e le pari opportunità (A5-0283/2000)
A. considerando che, secondo un sondaggio svolto
tra 21.500 lavoratori dalla Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino), nel corso degli ultimi
12 mesi l'8% dei lavoratori dell'Unione europea, pari a 12 milioni di persone,
è stato vittima di mobbing sul posto di lavoro, e che si può presupporre che il
dato sia notevolmente sottostimato,
B. considerando che l'incidenza di fenomeni di
violenza e molestie sul lavoro, tra cui la Fondazione include il mobbing,
presenta sensibili variazioni tra gli Stati membri e che ciò è dovuto, secondo
la Fondazione, al fatto che in alcuni paesi soltanto pochi casi vengono
dichiarati, che in altri la sensibilità verso il fenomeno è maggiore e che
esistono differenze tra i sistemi giuridici nonché differenze culturali; che la
precarietà dell'impiego costituisce una delle cause principali dell'aumento
della frequenza di suddetti fenomeni,
C. considerando che la Fondazione di Dublino
rileva che le persone esposte al mobbing subiscono uno stress notevolmente più
elevato rispetto agli altri lavoratori in generale e che le molestie
costituiscono dei rischi potenziali per la salute che spesso sfociano in
patologie associate allo stress; che i dati nazionali sul mobbing nella vita
professionale, disaggregati per generi, non offrono, secondo l'Agenzia, un
quadro uniforme della situazione;
D. considerando che dai dati provenienti da uno
degli Stati membri risulta che i casi di mobbing sono di gran lunga più
frequenti nelle professioni caratterizzate da un elevato livello di tensione,
professioni esercitate più comunemente da donne che da uomini e che hanno
conosciuto una grande espansione nel corso degli anni 90,
E. considerando che gli studi e l'esperienza
empirica convergono nel rilevare un chiaro nesso tra, da una parte, il fenomeno
del mobbing nella vita professionale e, dall'altra, lo stress o il lavoro ad
elevato grado di tensione, l'aumento della competizione, la riduzione della
sicurezza dell'impiego nonché l'incertezza dei compiti professionali,
F. considerando che tra le cause del mobbing
vanno ad esempio annoverate le carenze a livello di organizzazione lavorativa,
di informazione interna e di direzione; che problemi organizzativi irrisolti e
di lunga durata si traducono in pesanti pressioni sui gruppi di lavoro e
possono condurre all'adozione della logica del "capro espiatorio" e
al mobbing; che le conseguenze per l'individuo e per il gruppo di lavoro
possono essere rilevanti, così come i costi per i singoli, le imprese e la
società;
1. ritiene che il mobbing, fenomeno di cui al
momento non si conosce la reale entità, costituisca un grave problema nel
contesto della vita professionale e che sia opportuno prestarvi maggiore
attenzione e rafforzare le misure per farvi fronte, inclusa la ricerca di nuovi
strumenti per combattere il fenomeno;
2. richiama l'attenzione sul fatto che il
continuo aumento dei contratti a termine e della precarietà del lavoro, in
particolare tra le donne, crea condizioni propizie alla pratica di varie forme
di molestia;
3. richiama l'attenzione sugli effetti devastanti
del mobbing sulla salute fisica e psichica delle vittime, nonché delle loro
famiglie, in quanto essi impongono spesso il ricorso ad un trattamento medico e
psicoterapeutico e conducono generalmente a un congedo per malattia o alle
dimissioni;
4. richiama l'attenzione sul fatto che, secondo
alcune inchieste, le donne sono più frequentemente vittime che non gli uomini
dei fenomeni di mobbing, che si tratti di molestie verticali: discendenti (dal
superiore al subordinato) o ascendenti (dal subordinato al superiore), di
molestie orizzontali (tra colleghi di pari livello) o di molestie miste;
5. richiama l'attenzione sul fatto che false
accuse di mobbing possono trasformarsi a loro volta in un temibile strumento di
mobbing;
6. pone l'accento sul fatto che le misure contro
il mobbing sul luogo di lavoro vanno considerate una componente importante
degli sforzi finalizzati all'aumento della qualità del lavoro e al
miglioramento delle relazioni sociali nella vita lavorativa; ritiene che esse
contribuiscano altresì a combattere l'esclusione sociale, il che può
giustificare l'adozione di misure comunitarie e risulta in sintonia con
l'Agenda sociale e gli orientamenti in materia di occupazione dell'Unione
europea;
7. rileva che i problemi di mobbing sul posto di
lavoro vengono probabilmente ancora sottovalutati in molti settori all'interno
dell'UE e che vi sono molti argomenti a favore di iniziative comuni a livello
dell'Unione, quali ad esempio la difficoltà di trovare strumenti efficaci per
prevenire e contrastare il fenomeno, il fatto che gli orientamenti sulle misure
per combattere il mobbing sul posto di lavoro possano produrre effetti
normativi ed influire sugli atteggiamenti e che l'adozione di tali orientamenti
comuni sia giustificata anche da ragioni di equità;
8. esorta la Commissione a prendere ugualmente in
considerazione, nelle sue comunicazioni relative a una strategia comune in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e al rafforzamento della dimensione
qualitativa della politica occupazionale e sociale nonché nel libro verde sulla
responsabilità sociale delle imprese, fattori psichici, psicosociali e sociali
connessi all'ambiente lavorativo, inclusa l'organizzazione lavorativa,
invitandola pertanto ad attribuire importanza a misure di miglioramento
dell'ambiente lavorativo che siano lungimiranti, sistematiche e preventive,
finalizzate tra l'altro a combattere il mobbing sul posto di lavoro e a
valutare l'esigenza di iniziative legislative in tal senso;
9. esorta il Consiglio e la Commissione ad
includere indicatori quantitativi relativi al mobbing sul posto di lavoro negli
indicatori relativi alla qualità del lavoro, che dovranno essere definiti in
vista del Consiglio europeo di Laeken;
10. esorta gli Stati membri a rivedere e, se del
caso, a completare la propria legislazione vigente sotto il profilo della lotta
contro il mobbing e le
molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare e ad
uniformare la definizione della fattispecie del "mobbing" ;
11. sottolinea espressamente la responsabilità
degli Stati membri e dell'intera società per il mobbing e la violenza sul posto
di lavoro, ravvisando in tale responsabilità il punto centrale di una strategia
di lotta a tale fenomeno;
12. raccomanda agli Stati membri di imporre alle
imprese, ai pubblici poteri nonché alle parti sociali l'attuazione di politiche
di prevenzione efficaci, l'introduzione di un sistema di scambio di esperienze
e l'individuazione di procedure atte a risolvere il problema per le vittime e
ad evitare sue recrudescenze; raccomanda, in tale contesto, la messa a punto di
un'informazione e di una formazione dei lavoratori dipendenti, del personale di
inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel settore
privato che nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la possibilità di
nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla quale i lavoratori
possono eventualmente rivolgersi;
13. esorta la Commissione ad esaminare la
possibilità di chiarificare o estendere il campo di applicazione della
direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare
una nuova direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno
delle molestie, nonché come meccanismo di difesa del rispetto della dignità
della persona del lavoratore, della sua intimità e del suo onore; sottolinea
pertanto che è importante che la questione del miglioramento dell'ambiente di
lavoro venga affrontata in modo sistematico e con l'adozione di misure
preventive;
14. sottolinea che una base statistica migliore
può agevolare e ampliare la conoscenza e la ricerca e segnala il ruolo che
l'Eurostat e la Fondazione di Dublino possono svolgere in tale contesto; esorta
la Commissione, la Fondazione di Dublino e l'Agenzia europea per la sicurezza e
la salute sul lavoro a prendere iniziative affinché vengano condotti studi
approfonditi in materia di mobbing;
15. sottolinea l'importanza di studiare più da
vicino il fenomeno del mobbing sul posto di lavoro in relazione sia agli
aspetti attinenti all'organizzazione del lavoro sia a quelli legati a fattori
quali genere, età, settore e tipo di professione; chiede che lo studio in
questione comprenda un'analisi della situazione particolare delle donne vittime
di mobbing;
16. constata che uno Stato membro ha già adottato
una normativa mirante a lottare contro il mobbing sul posto di lavoro e che
altri Stati sono impegnati nella ratifica di una legislazione volta a reprimere
tale fenomeno, richiamandosi il più delle volte alle legislazioni adottate per
reprimere le molestie sessuali; esorta gli Stati membri a prestare attenzione
al problema del mobbing sul luogo di lavoro e a tenerne conto nel contesto
delle rispettive legislazioni nazionali e di altre azioni;
17. esorta le istituzioni europee a fungere da
modello sia per quanto riguarda l'adozione di misure per prevenire e combattere
il mobbing all'interno delle loro stesse strutture che per quanto riguarda
l'aiuto e l'assistenza a individui o gruppi di lavoro, prevedendo eventualmente
un adeguamento dello statuto dei funzionari nonché un'adeguata politica di
sanzioni;
18. constata che le persone esposte al mobbing
nelle istituzioni europee beneficiano attualmente di un aiuto insufficiente e
si compiace al riguardo con l'amministrazione per aver istituito da tempo un
corso destinato in particolare alle donne amministratrici intitolato "La
gestione al femminile" e, più recentemente, un comitato consultivo sul
mobbing;
19. chiede che si esamini in quale misura la
consultazione a livello comunitario tra le parti sociali può contribuire a
combattere il mobbing sul posto di lavoro e ad associare a tale lotta le
organizzazioni dei lavoratori;
20. esorta le parti sociali negli Stati membri a
elaborare, tra di loro e a livello comunitario, strategie idonee di lotta
contro il mobbing e la violenza sul luogo di lavoro, procedendo altresì a uno
scambio di esperienze in merito secondo il principio delle "migliori
pratiche" ;
21. ricorda che il mobbing comporta altresì
conseguenze nefaste per i datori di lavoro per quanto riguarda la redditività e
l'efficienza economica dell'impresa a causa dell'assenteismo che esso provoca,
della riduzione della produttività dei lavoratori indotta dal loro stato di
confusione e di difficoltà di concentrazione nonché dalla necessità di erogare
indennità ai lavoratori licenziati;
22. sottolinea l'importanza di ampliare e
chiarire la responsabilità del datore di lavoro per quanto concerne la messa in
atto di misure sistematiche atte a creare un ambiente di lavoro soddisfacente;
23. chiede che abbia luogo una discussione in
merito alle modalità di sostegno alle reti e organizzazioni di volontariato
impegnate nella lotta al mobbing;
24. invita la Commissione a presentare, entro il
marzo 2002, un libro verde recante un'analisi dettagliata della situazione
relativa al mobbing sul posto di lavoro in ogni Stato membro e, sulla base di
detta analisi, a presentare successivamente, entro l'ottobre 2002, un programma
d'azione concernente le misure comunitarie contro il mobbing sul posto di
lavoro; chiede che tale piano d'azione venga corredato di uno scadenzario;
25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ed all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.