Disegno di legge n° 122
D’iniziativa del
senatore Tomassini (FI) comunicato alla Presidenza il
6 giugno 2001
Disposizioni a
tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica
Onorevoli Senatori. -
Da recenti ricerche della Clinica del lavoro di Milano e dell’Associazione
Prima di Bologna risulta che in Italia circa cinque
milioni di lavoratori soffrono di mobbing.
Pochi
oggi conoscono il significato di tale
fenomeno che sta assumendo dimensioni allarmanti soprattutto nel settore
pubblico ove sarebbero interessati il 56 per cento dei lavoratori.
Con il termine mobbing si definisce la violenza e persecuzione
psicologica perpetrata con qualsiasi atto o comportamento al fine di danneggiare
il lavoratore (articolo 1).
Gli artefici possono
essere colleghi di lavoro, superiori, ma a volte la stessa azienda nell’ambito
di una strategia precisa tesa alla riduzione di personale o all’eliminazione di
persone indesiderate o ritenute «scomode».
Le conseguenze del mobbing sono molto gravi. I danni psicologici
arrecati, che incidono sull’autostima del lavoratore, possono scatenare condizioni
di forte depressione.
In Svezia una indagine statistica ha dimostrato che il 20 per cento
dei suicidi, in un anno, hanno avuto come causa scatenante tale fenomeno.
Il mobbing
nel nostro Paese trova più che altrove condizioni
favorevoli per prosperare grazie ad una crisi economica preoccupante che
provoca drastiche riduzioni di personale specialmente nel settore pubblico a
seguito degli interventi di privatizzazione; per questo è necessario proporre
un intervento legislativo al fine di tutelare il lavoratore.
Pur nella
consapevolezza della difficoltà di individuare con precisione fattispecie
concrete degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si
verifica il fenomeno e proporre soluzioni risolutive dello stesso, il
presente disegno di legge mira ad avviare un dibattito su tali problematiche
che minano l’integrità psico-fisica dei soggetti che ne sono coinvolti.
In particolare si
dettano una serie di disposizioni al fine di prevenire il verificarsi di atti e comportamenti vessatori. Si prevede, infatti,
l’individuazione, nei singoli ambiti lavorativi di organismi
atti ad adottare tutte le iniziative necessarie alla prevenzione del fenomeno
ivi compreso il diritto per il lavoratore di chiedere informazioni relative
alle assegnazioni degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni nelle
qualifiche e nelle mansioni affidate (articolo 6).
Tali organismi debbono altresì procedere tempestivamente per accertare i
fatti denunciati anche tramite centri medici che operano presso le Aziende
sanitarie locali.
Una
volta accertati i suddetti fatti il
datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure necessarie per la loro rimozione
(articolo 4).
Gli atti discriminatori
concernenti le variazioni di qualifiche, di mansioni,
di incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alla violenza e alla
persecuzione psicologica sono comunque annullabili su istanza del lavoratore
(articolo 2) e i responsabili della violenza o persecuzione sono tenuti al
risarcimento del danno (articolo 5).
Il lavoratore ha
diritto altresì alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Art. 1 Finalità e
definizioni
1. La presente legge è
diretta a tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono le
caratteristiche della violenza o della persecuzione psicologica, nell’ambito
dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini della
presente legge, per violenza o persecuzione psicologica si intendono
gli atti posti in essere e i comportamenti tenuti da datori di lavoro, superiori
gerarchici o pari grado nei confronti del lavoratore, finalizzati a danneggiare
quest’ultimo e svolti con carattere sistematico,
continuato e con palese predeterminazione.
3. Gli atti e i
comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si traducono in
maltrattamenti verbali, nell’ingiustificata rimozione da incarichi già
affidati, nell’esclusione dalla comunicazione di informazioni rilevanti per lo
svolgimento delle attività lavorative, nella svalutazione dei risultati
ottenuti, nella mancata prospettiva di progressione di carriera, in
trasferimenti non oggettivamente motivati e in altri atteggiamenti di carattere
manifestamente vessatorio e ingiustificato che modificano la personalità del
lavoratore e che possono indurlo ad abbandonare il lavoro.
Art. 2 Annullabilità di atti
discriminatori
1. Gli atti e le
decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche,
delle mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alla
violenza o alla persecuzione psicologica, sono annullabili su istanza del
lavoratore danneggiato.
Art. 3 Prevenzione
1. Le imprese e le
amministrazioni pubbliche istituiscono organismi interni con il compito di
adottare tutte le iniziative necessarie alla prevenzione della violenza o della
persecuzione psicologica. Tali organismi sono composti da
un rappresentante dell’impresa o della amministrazione pubblica, da un
rappresentante eletto dai lavoratori e da un esperto esterno nominato
dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
Art. 4 Accertamento dei
fatti
1. Nel caso in cui il
lavoratore si ritenga danneggiato a seguito degli atti e comportamenti di cui
all’articolo 1 ha facoltà di rivolgersi all’organismo
di cui all’articolo 3.
2. Gli organismi di cui
all’articolo 3, hanno l’obbligo di porre in essere procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati anche tramite centri medici
che operano presso le Asl.
3. Accertati i fatti
denunciati il datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure necessarie per la
loro rimozione.
Art. 5. Risarcimento del danno e reintegrazione nel posto di lavoro
1. Coloro che pongano in essere gli atti o i comportamenti previsti
dall’articolo 1, sono tenuti a risarcire il danno nei modi e nelle forme
previste dalla normativa vigente.
2. Il risarcimento del
danno è altresì dovuto da chi denuncia consapevolmente
atti o comportamenti inesistenti al fine di ottenere qualsiasi utilità per sé o
per altri.
3. Il lavoratore deve
essere reintegrato nel posto di lavoro se la violenza o la persecuzione
psicologica di cui alla presente legge ha comportato le sue dimissioni.
Art. 6. Informazione
1. I lavoratori hanno
il diritto di chiedere all’impresa o all’amministrazione pubblica informazioni relative alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti,
alle variazioni nelle qualifiche e nelle mansioni affidate.
2. L’impresa o
l’amministrazione pubblica è tenuta, su richiesta
dell’interessato, a dare le informazioni di cui al comma 1.
3. L’impresa o
l’amministrazione pubblica può opporre rifiuto motivato nel caso in cui possa
derivare un danno per la stessa o per terzi.
Art. 7. Azioni di tutela giudiziaria
1. Il lavoratore che abbia subìto violenza o
persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e non ritenga di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, ma intenda adire
in giudizio, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell’articolo 410 del codice di procedura civile. Si applicano, per il ricorso
in giudizio, le disposizioni di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile.
2. Il giudice condanna
il responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, che
liquida in forma equitativa.
Art. 8. Pubblicità del
provvedimento del giudice
1. Su istanza della parte interessata, qualora ne dia al giudice
stesso esplicita indicazione, il giudice può disporre che del provvedimento di
condanna venga data informazione, a cura del datore di lavoro, mediante lettera
ai dipendenti interessati, per reparto e attività, dove si è manifestato il
caso di violenza o di persecuzione psicologica oggetto dell’intervento
giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito tali violenze o
persecuzioni.
Art. 9. Entrata in
vigore
1. La presente legge
entra in vigore entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.