Proposta
di legge n° 2040
d'iniziativa del deputato Publio Fiori (AN) presentata il 9
novembre 2001
Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica
ONOREVOLI
COLLEGHI! - La presente proposta di legge è intesa a sconfiggere il
deplorevole fenomeno dell’abuso di autorità, un
malcostume etico e civile che, nato in genere diffusamente nei posti di lavoro
pubblici e privati del nostro Paese, in questi ultimi anni, malgrado uno
stratificato fronte di omertà che ne impedisce la definizione del margini di
consistenza reale, cresce e si sviluppa in modo insidioso ed inquietante ormai
in quasi tutti i settori della società nazionale. Tale fenomeno. chiamato con il termine anglosassone « mobbing », si concretizza in una violenza psicologica più o meno
strisciante volta a provocare in modo subdolo e sistematico l’annientamento
morale e professionale, l’emarginazione sociale, ed in qualche caso
l’alienazione, di una o più persone, attraverso metodologie dirette ed
indirette, quali molestie personali psicofisiche e/o sessuali, diffusione
preordinata di situazioni calunniose ed infamanti sulla vita pubblica e
privata, ingiustificata discriminazione nella carriera professionale per
favorire o meno prevaricazioni di aspiranti terzi. O, comunque,
azioni che producano disuguaglianza di trattamento economico, assegnazione di
carichi di lavoro al di là della soglia ordinaria o l’assegnazione a funzioni o
mansioni inferiori a quelle della qualifica funzionale di pertinenza e
palesemente degradanti per la dignità personale, continuità di comportamenti
vessatori, minacciosi, arbitrari e pretestuosi da parte di superiori e
colleghi in cui si possono ravvisare intenzioni preordinate e coordinate per
promuovere nei confronti del lavoratore vittima di persecuzione ingiustificati
procedimenti disciplinari, la
sospensione dal servizio, il licenziamento o addirittura volontarie dimissioni
per sottrarsi a tali violenze materiali e/o psicologiche. O
qualsiasi altra azione isolata o concreta. tesa a
dequalificare l’immagine morale della persona anche per procurare ad altri
soggetti agevolazioni e privilegi altrimenti disciplinati dalla legge.
Ciò
premesso, onorevoli colleghi, auspico la rapida
approvazione della presente proposta di legge.
PROPOSTA
DI LEGGE
Art. 1 Finalità e definizioni
1. La presente legge è diretta a tutelare
i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono le caratteristiche
della violenza e della persecuzione psicologica, nell’ambito dei rapporti di
lavoro.
2. Ai fini della presente legge, per
violenza e persecuzione psicologica si intendono gli
atti posti in essere ed i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché da
soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata
o pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest’ultimo e che sono svolti con carattere sistematico e
duraturo e con palese predeterminazione
3. Gli atti e i comportamenti rilevanti ai
fini della presente legge si caratterizzano per il contenuto vessatorio e per
le finalità persecutorie, e si traducono in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano
la personalità del lavoratore, quali il licenziamento, le. dimissioni
forzate, il pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera,
l’ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, ingiustificate
discriminazioni e penalizzazioni del trattamento retributivo, l’esclusione
dalla comunicazione di informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività
lavorative, la svalutazione dei risultati ottenuti.
4. Il danno di natura psico-fisica provocato
dagli atti e comportamenti di cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini della presente
legge quando ha come conseguenza diretta la menomazione della capacità
lavorativa ovvero pregiudica l’autostima del lavoratore che li subisce, ovvero
si traduce in torme depressive.
Art. 2 Prevenzione ed informazione
1. I datori di lavoro, pubblici o privati,
e le rispettive rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative
necessarie allo scopo di prevenire la violenza e la persecuzione
psicologica di cui alla presente legge e di rimuoverne le cause. Il datore di
lavoro è tenuto a fornire alle rappresentanze sindacali che ne facciano richiesta le informazioni rilevanti ai fini
dell’assegnazione degli incarichi, dei trasferimenti, dell’assegnazione delle
qualifiche e delle mansioni, nonché tutte le informazioni che attengono alle
modalità di utilizzo dei lavoratori.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono
essere portate a conoscenza dei lavoratori anche attraverso l’affissione in
bacheca.
3. Qualora atti e comportamenti di cui
all’articolo 1 siano denunciati, da parte di singoli o
da gruppi di lavoratori, il datore di lavoro, anche su richiesta delle rappresentanze
sindacali aziendali, ha l’obbligo di porre in essere procedure tempestive di
accertamento dei fatti denunciati, anche avvalendosi dell’apporto di esperti
esterni all’azienda.
4. Accertati i fatti, il datore di lavoro
è tenuto ad assumere le misure necessarie al loro superamento, anche
coinvolgendo i lavoratori dell’area interessata.
Art. 3 Responsabilità disciplinare
1. Nei confronti di coloro
che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all’articolo 1,
può essere disposta l’applicazione, da parte del datore di lavoro o del
preposto gerarchicamente competente, delle misure disciplinari previste dalla
contrattazione collettiva.
2. Le medesime misure disciplinari possono
essere applicate anche a chi denuncia fatti o comportamenti inesistenti, al
fine di ottenere vantaggi comunque configurabili.
Art. 4 Azioni di tutela giudiziaria
1. Il lavoratore che abbia
subito violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e non ritenga di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi
collettivi, ma intenda agire in giudizio, deve promuovere anche
tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il
tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura
civile presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di
cui all’articolo 413 del medesimo codice, o, ai sensi dell’articolo 66 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il ricorso in giudizio si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 413 del codice di
procedura civile.
2. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche, delle mansioni,
degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alla violenza e alla
persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore
danneggiato, sia in sede dl conciliazione che in sede giudiziaria.
3. In sede giudiziaria il giudice condanna
il responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, che può
liquidare in forma equitativa.
Art. 5 Pubblicità del
provvedimento del giudice
1. Su istanza
della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di
condanna passato in giudicato venga data informazione, a cura del datore di
lavoro, mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività,
dove si è manifestato il caso di violenza o di persecuzione psicologica oggetto dell’intervento giudiziario,
omettendo il nome della persona che ha subito tali violenze o persecuzioni,
qualora ne dia al giudice stesso esplicita indicazione.