Proposta di legge n° 1128
D’iniziativa dei
deputati Benvenuto (DS), Ceremigna, Ciani, Gasperoni, Lettieri, Pistone
presentata il 28 giugno 2001
Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla
violenza e dalla persecuzione psicologica
Onorevoli Colleghi! -
L'evoluzione della disciplina in materia di tutela dei
lavoratori ha consentito di ottenere notevoli passi avanti, riducendo
progressivamente le condizioni di sfruttamento. La dignità e l'integrità della
persona sono valori fondamentali per la autorealizzazione dell'individuo.
Questa opportunità può
venire meno a causa di conflitti interpersonali che si possono verificare nei
luoghi di lavoro. L'esperienza quotidiana evidenzia il rilievo che assumono, in
questo ambiente, comportamenti ed atti che, pur non
essendo perseguibili, incidono in misura determinante sulle condizioni
psicologiche dei lavoratori. Si tratta di atti e
comportamenti che sono stati attentamente studiati dalla psicologia del lavoro,
che hanno ispirato ricerche ed analisi approfondite, come quelle curate dal
Centro studi e ricerche Eurhope di Roma e da altre
associazioni che seguono nello specifico il problema. Da queste indagini è
emersa la necessità di affrontare con la massima attenzione il problema, sempre
più presente nel mondo del lavoro, ma anche tra i ragazzi nell'ambiente
scolastico. Il mondo anglosassone, che al tema ha dedicato particolare
importanza, ha utilizzato il termine mobbing
per individuare atti e comportamenti vessatori posti in
essere con evidente determinazione, che arrecano danni rilevanti alla
condizione psico-fisica dei lavoratori che li subiscono. I danni, che incidono sulla autostima del mobbizzato,
possono scatenare anche condizioni di grave depressione, riducendo la capacità
lavorativa della persona vittima delle azioni di mobbing.
In casi estremi di forte pressione psicologica, di maltrattamenti verbali e
psichici continui e sistematici, il soggetto colpito potrebbe arrivare anche al
suicidio. E' quanto accade in Svezia, dove addirittura il 15 per cento dei
suicidi sarebbe attribuibile al mobbing.
E da fonti ufficiose, risulta che circa 15 milioni di
lavoratori in tutta Europa siano direttamente colpiti dal "male
oscuro". In Italia un caso eclatante è quello
della ILVA di Taranto, dove un gruppo di circa ottanta dipendenti che non ha
accettato il contratto di novazione con conseguente demansionamento
è stato isolato nella cosiddetta "Palazzina Laf"
(Laminatoio a freddo) a non fare niente, in totale spregio della dignità dei
lavoratori. Un caso rappresentativo di come il mobbing
possa essere utilizzato sotto forma di demansionamento
nell'ottica della riduzione del personale.
Pur nella
consapevolezza della difficoltà di individuare con precisione le fattispecie
concrete degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si
verificherebbero la violenza e la persecuzione psicologica ai danni dei
lavoratori, si ritiene comunque necessario, e ormai indispensabile, proporre un
intervento del legislatore al riguardo. La proposta di legge sottoposta alla
Vostra attenzione non intende, quindi, proporre soluzioni risolutive del
problema; essa mira, piuttosto, a suscitare l'avvio di un dibattito su
problematiche di grande importanza che incidono pesantemente sulla dignità e
sull'integrità psico-fisica dei soggetti che ne sono coinvolti. Non devono
inoltre essere trascurate le conseguenze più generali che il
fenomeno determina, sia in termini di diseconomie
interne al luogo di lavoro, che in termini di costi per la cura dei danni
provocati da atti e comportamenti vessatori, tenendo inoltre presenti le
ripercussioni all'interno della famiglia - il cosiddetto doppio mobbing- con casi estremi, ma non limite, di
divorzi.
Per questo motivo, la
proposta di legge assegna particolare importanza alle iniziative dirette a
prevenire il verificarsi di tali atti e comportamenti, attribuendo un rilievo
speciale alle misure volte a fornire ai lavoratori tutte
le informazioni sulla gravità del problema, per individuare il mobbing prima che la violenza psicologica produca
danni irreparabili.
Oltre alla definizione
del fenomeno (articolo 1) è prevista, su richiesta del
lavoratore danneggiato, la annullabilità di quegli atti riconducibili alla
persecuzione psicologica, che possono danneggiare il lavoratore stesso
(articolo 2). L'articolo 3 prevede che i datori di lavoro e le rispettive
rappresentanze sindacali adottino le necessarie iniziative allo scopo di
prevenire la persecuzione e la violenza psicologica. Le responsabilità
disciplinari sono previste dall'articolo 4, ed inoltre vengono
promosse adeguate azioni di tutela ricorrendo alla conciliazione e al ricorso
in giudizio (articolo 5).
E' prevista inoltre, ma
solo su richiesta dell'interessato, la pubblicità
nell'azienda dei provvedimenti disciplinari assunti.
Art. 1 Finalità e
definizioni
1. La presente legge è
diretta a tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono le
caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito
dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini della
presente legge, per violenza e persecuzione psicologica si intendono
gli atti posti in essere ed i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché
da soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata
o pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest'ultimo e che sono svolti con carattere sistematico e
duraturo e con palese predeterminazione.
3. Gli atti ed i
comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si caratterizzano per il
contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie, e si traducono in
maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano la personalità del
lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il pregiudizio delle
prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata rimozione da
incarichi già affidati, ingiustificate discriminazioni e penalizzazioni del
trattamento retributivo, l'esclusione dalla comunicazione di informazioni
rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la svalutazione dei risultati
ottenuti.
4. Il danno di natura
psico-fisica provocato dagli atti e comportamenti di cui ai commi 2 e 3 rileva
ai fini della presente legge quando ha come conseguenza diretta la menomazione
della capacità lavorativa, ovvero pregiudica l'autostima del lavoratore che li
subisce, ovvero si traduce in forme depressive.
Art. 2 Annullabilità di atti discriminatori
1.Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle
qualifiche, delle mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti,
riconducibili alla violenza e alla persecuzione psicologica, sono annullabili a
richiesta del lavoratore danneggiato.
Art. 3 Prevenzione ed
informazione
1. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
individua le fattispecie di violenze e persecuzioni psicologiche ai danni dei
lavoratori rilevanti ai fini della presente legge.
2. I datori di lavoro,
pubblici o privati, e le rispettive rappresentanze sindacali adottano tutte le
iniziative necessarie allo scopo di prevenire la violenza e la persecuzione
psicologica di cui alla presente legge e di rimuoverne le cause. Il datore di
lavoro è tenuto a fornire alle rappresentanze sindacali che ne facciano richiesta le informazioni rilevanti ai fini
dell'assegnazione degli incarichi, dei trasferimenti, dell'assegnazione delle
qualifiche e delle mansioni, nonché tutte le informazioni che attengono alle
modalità di utilizzo dei lavoratori.
3. Le iniziative di cui
al comma 2 possono essere portate a conoscenza dei lavoratori anche attraverso
l'affissione nella bacheca sindacale.
4. Qualora atti e
comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati,
da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, il datore di lavoro, anche su
richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, ha l'obbligo di porre in
essere procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati, anche
avvalendosi dell'apporto di esperti esterni all'azienda.
5. Accertati i fatti,
il datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure necessarie al loro
superamento, anche coinvolgendo i lavoratori dell'area interessata.
6. Ad integrazione di
quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dall'orario
di lavoro, nei limiti di almeno sei ore su base annuale, per trattare il tema
delle violenze e delle persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro.
7. Le riunioni di cui
al comma 6 sono indette con le modalità e si svolgono nelle forme di cui
all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle riunioni possono
partecipare le rappresentanze sindacali aziendali, i dirigenti sindacali ed
esperti esterni.
Art. 4 Responsabilità
disciplinare
1. Nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti
previsti dall'articolo 1, può essere disposta l'applicazione, da parte del datore
di lavoro o del preposto gerarchicamente competente, delle misure disciplinari
previste dalla contrattazione collettiva.
2. Le medesime misure
disciplinari possono essere applicate anche a chi denuncia fatti o
comportamenti inesistenti, al fine di ottenere vantaggi comunque configurabili.
Art. 5 Azioni di tutela
giudiziaria
1. Il lavoratore che ha
subìto violenza o persecuzione psicologica nel luogo
di lavoro e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, ma intende agire in
giudizio, deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 del medesimo codice, o,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Per il ricorso in giudizio si applicano le disposizioni di cui al
citato articolo 413 del codice di procedura civile.
2. Gli atti e le
decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche,
delle mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alla
violenza e alla persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta del
lavoratore danneggiato, sia in sede di conciliazione che in sede giudiziaria.
3. In sede giudiziaria
il giudice condanna il responsabile del comportamento sanzionato al
risarcimento del danno, che liquida in forma equitativa.
Art. 6 Pubblicità del
provvedimento del giudice
1. Su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che
del provvedimento di condanna passato in giudicato venga data informazione, a
cura del datore di lavoro, mediante lettera ai dipendenti interessati, per
reparto e attività, dove si è manifestato il caso di violenza o di persecuzione
psicologica oggetto dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della
persona che ha subìto tali violenze o persecuzioni,
qualora il soggetto ne dia al giudice stesso esplicita indicazione.