Proposta di legge n° 2894
d’iniziativa dei deputati Gianni Alfonso (RC), Deiana, De Simone Titti, Grillini,
Vendola
Norme per la
tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori da molestie morali e
psicologiche nel mondo del lavoro
Onorevoli Colleghi! -
La psicologia del lavoro indica con l'espressione "mobbing" che deriva
dall'inglese "to mob"
(accerchiare, aggredire), il complesso delle azioni e dei sintomi derivanti da
una situazione di terrore psicologico sul posto di lavoro.
Il concetto di
"mobbing"
fu introdotto dallo studioso
svedese Heinz Leymann,
psicologo del lavoro di
origine tedesca, il quale aveva notato un fenomeno molto frequente nei
luoghi di lavoro: l'emarginazione e l'isolamento, provocati generalmente da un
superiore o da un collega (mobber), di un dipendente, nei confronti del quale
viene esercitata una vera e propria persecuzione psicologica con l'obiettivo di
distruggerlo psicologicamente e socialmente, fino a provocarne il licenziamento
o indurlo alle dimissioni.
Il fenomeno non è per
nulla da sottovalutare: non è secondario né poco frequente, ed in tutto il
mondo colpisce più le donne degli uomini e, nella maggior parte dei casi,
comincia sotto forma di molestie sessuali.
Nel 1998 uno studio
della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro condotto su un campione di dodicimila lavoratori ha messo
in evidenza che nei quindici Paesi dell'Unione, l'8,1 per cento si è
dichiarato vittima di atti di violenza e di persecuzione psicologica nell'ambito
dell'attività lavorativa.
I Paesi europei che
hanno adottato misure legislative che tutelano dal fenomeno del "mobbing" sono la Finlandia e la Svezia, seguite dalla Germania che ha introdotto nei contratti di lavoro
misure cautelative contro il "mobbing".
Anche in Francia è
frequente questo fenomeno: nel suo libro "Molestie morali” (La violenza perversa in famiglia e sul posto di lavoro)" la psicanalista francese Marie France Hirigoyen,
esperta in "vittimologia" (disciplina per
la quale è stata istituita in Francia una cattedra
universitaria), parla del "narcisista perverso", di uno psicotico
senza sintomi, che trova il suo equilibrio scaricando su un altro il dolore che
non è capace di sentire. Questo transfert
del dolore gli permette di valorizzarsi a spese di un altro.
Tutti gli studi
internazionali attribuiscono ormai grande importanza all'organizzazione del
lavoro: una cattiva organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore stress nei dipendenti e faciliterà
quindi il verificarsi di situazioni di "mobbing", soprattutto se in presenza di personalità disturbate: ciò a dire che varie
sono le cause che possono determinare tali situazioni.
Anche in Italia il
fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel
2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l'allora
Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il
"mobbing"
è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio
per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa
quattro milioni di familiari coinvolti, anch'essi colpiti da questa grave
patologia sociale.
Gli effetti sulle
vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo
le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo
depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l'Organizzazione mondiale
della sanità è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento di suicidi in Svezia
era dovuto a situazioni di "mobbing".
I disturbi fisici
generalmente presenti sono l'ipertensione, l'ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e, perfino, i tumori.
Tristemente famoso è il
caso dell'ILVA di Taranto, riconosciuto ufficialmente come "mobbing" da
tutti i maggiori studiosi italiani: la famigerata palazzina LAF (una palazzina
che serviva come uffici per gli impianti di laminatoio a freddo, da cui deriva
il nome) dismessa da anni, e nei quali i dirigenti
dell'ILVA avevano messo settantanove dipendenti (tutti impiegati e laureati);
solo dopo l'intervento del centro di salute mentale di Taranto, che inviò un
esposto alla procura, dei mass media
locali e nazionali e di Amnesty International la palazzina è stata
chiusa.
Questo caso, pur nella
sua gravità, non è emblematico. Il "mobbing",
infatti, viene consumato in maniera isolata, sotto gli
occhi di spettatori indifferenti, a loro volta ricattati dal mobber.
Una legge in materia è
ormai indispensabile anche in Italia, e non solo per motivi etici: l'Unione
europea ha più volte sanzionato l'Italia per la mancanza di una legge su questo
fenomeno.
Le malattie mentali e
fisiche dovute al "mobbing"
recano danni socio-economici rilevanti alla società:
costi per i ricoveri ospedalieri, costi per le cure ed, infine, oneri a carico
dello Stato e, pertanto, di tutta la collettività, poiché un lavoratore
costretto al prepensionamento a soli quaranta anni determina un costo sociale
altamente più elevato rispetto ad un lavoratore che va in quiescenza all'età
prevista.
Un
danno economico rilevante anche per la società e le aziende, sia pubbliche che
private.
La presente proposta di legge intende disciplinare un fenomeno in forte
espansione attraverso norme in grado di prevenire la diffusione e di sanzionare
i comportamenti persecutori.
L'articolo 1 individua
l'ambito di applicazione della legge, il cui fine è
quello di tutelare i lavoratori nei rapporti di lavoro, nel settore pubblico e
privato e indipendentemente dalla natura dello stesso.
L'articolo 2 definisce
i concetti di molestie morali e di violenza psicologica e le modalità
attraverso le quali tali atti sono posti in essere, introducendo altresì il
concetto di danno psico-fisico provocato dai comportamenti precedentemente
definiti.
Con l'articolo 3 si
prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, le rispettive
rappresentanze sindacali, i servizi competenti delle aziende sanitarie locali nonché i centri regionali di cui all'articolo 9, organizzano
iniziative periodiche di informazione per i dipendenti, allo scopo di prevenire
le situazioni di "mobbing".
Il datore di lavoro ha
l'obbligo tempestivo di accertare i comportamenti denunciati e di prendere
provvedimenti per il loro superamento (articolo 4).
L'azione di tutela
giudiziaria (articolo 5) prevede un percorso attraverso il giudizio immediato
del tribunale in funzione di giudice del lavoro, o del
giudice amministrativo, al fine di salvaguardare i soggetti da danni
psico-fisici permanenti.
L'articolo 6 disciplina la pubblicità del provvedimento di condanna
emesso dal giudice, l'articolo 7 contiene disposizioni in materia di sanzioni
per coloro che pongono in essere comportamenti rilevanti ai fini della legge,
l'articolo 8 prevede che tutti gli atti discriminatori assunti e riconducibili
al "mobbing"
siano nulli.
Con l'articolo 9 si istituiscono i centri regionali per la prevenzione, la
diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, quale organo
tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione delle
ASL.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1- Ambito di applicazione
1. La presente legge
reca norme per la tutela da molestie morali e da violenze psicologiche delle
lavoratrici e dei lavoratori in ambito lavorativo ed in tutti i settori di attività, privati e pubblici, comprese le collaborazioni,
indipendentemente dalla loro natura, ovvero dalla mansione o dal grado
rivestiti dal lavoratore.
2. Nell'ambito del
rapporto di lavoro subordinato è vietato qualsiasi comportamento, anche
omissivo, che leda o ponga in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità
e la personalità morale del lavoratore.
Art. 2 - Definizioni
1. Agli effetti della
presente legge, si intendono per molestie morali e per
violenza psicologica nell'ambito del posto di lavoro le azioni, esercitate
esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e
sistematico. Per avere il carattere di molestia morale e di violenza
psicologica, tali atti devono avere il fine di emarginare, discriminare,
screditare o, comunque, recare danno alla lavoratrice
o al lavoratore nella propria carriera, nel grado di autorevolezza, e nel
rapporto con gli altri. Le azioni di cui al presente comma possono, altresì,
essere attuate mediante:
a) la rimozione da
incarichi;
b) l'esclusione dalla
comunicazione e dalla informazione aziendali;
c) la svalutazione
sistematica dei risultati, fino a giungere al sabotaggio della
attività lavorativa, che può essere privata dei suoi contenuti o degli
strumenti necessari al suo svolgimento;
d) sovraccarico di
lavoro, o attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acuiscono i sensi di impotenza e di frustrazione;
e)
attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e alla preparazione
professionali o alle condizioni fisiche e di salute;
f) esercizio da parte
del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali, di idoneità,
contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o
di trasferimenti, comunque finalizzate alla estromissione del soggetto dal
posto di lavoro ricoperto;
g) atti persecutori e
di grave maltrattamento, comunicazioni verbali distorte e tese alla critica,
anche di fronte a terzi;
h) molestie sessuali;
i) discriminazioni in
base all'orientamento e alla identità sessuali;
l) squalifica
dell'immagine personale e professionale;
m) offese alla dignità
personale, attuate da superiori o da pari-grado o da subordinati o dal datore
di lavoro.
2. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità l'istigazione è
considerata equivalente alla realizzazione del fatto.
3. Il danno
sull'integrità psico-fisica provocato dai comportamenti e dagli atti di cui al
comma 1 è rilevato, ai fini della presente legge, ogni qualvolta comporti
riduzione della capacità lavorativa per disturbi psicofisici di qualunque
entità quali depressione, nonché disturbi
psicosomatici conseguenti a stress
lavorativo come ipertensione, ulcera, artrite, disturbi allergici, disturbi
della sfera sessuale, tumori.
Art. 3 - Prevenzione e informazione
1. Al fine di prevenire
i casi di molestie morali e di violenza psicologica i datori di lavoro, pubblici
e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali, ed i
servizi competenti per la prevenzione e la protezione della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali (ASL),
unitamente ai centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei
disturbi da disadattamento lavorativo di cui all'articolo 9, organizzano
iniziative periodiche di informazione dei dipendenti
anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni,
come individuati ai sensi dell'articolo 2.
2. In concorso con i
centri di cui all'articolo 9 i servizi della ASL di
cui al comma 1 organizzano annualmente corsi sul fenomeno del cosiddetto "mobbing"
obbligatori e a carico del datore di lavoro per i dirigenti, i medici
competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
3. Il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, previsto dall'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, deve
essere competente in materia di "mobbing", anche servendosi di appositi
consulenti.
4. Devono essere
previste in ogni azienda, all'interno dei processi informativi e formativi
previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, apposite riunioni aziendali periodiche,
improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e
professionali, atte a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni
sugli aspetti organizzativi.
5. Deve essere fornita
a tutti i lavoratori, prevedendo allo scopo due ore di assemblea annuali oltre
a quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, un'adeguata informazione generale sull'attività dell'azienda e
sui rapporti aziendali e professionali.
Art. 4 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro,
qualora siano denunciati azioni o atti di cui all'articolo 2 da singoli
lavoratori o da gruppi di lavoratori, o su segnalazione delle rappresentanze
sindacali aziendali o del rappresentante alla sicurezza, nonché
dal medico competente, ha l'obbligo di accertare tempestivamente i
comportamenti denunciati.
2. Il datore di lavoro
è tenuto a prendere adeguati provvedimenti per il superamento dei comportamenti
denunziati ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area interessata, il
medico competente nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.
Art. 5 - Azioni di tutela giudiziaria
1. Qualora siano posti in essere comportamenti definiti ai sensi
dell'articolo 2, il tribunale territorialmente competente, in funzione di
giudice del lavoro, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle
organizzazioni sindacali, nei cinque giorni successivi alla presentazione del
ricorso, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene
sussistente la violazione di cui al citato ricorso, ordina al responsabile del
comportamento denunziato, con provvedimento motivato e immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione
degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina
in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al
lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro
tale decisione è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti,
opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale,
con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Il risarcimento del
danno dovuto al lavoratore dal responsabile di comportamenti definiti ai sensi
dell'articolo 2 deve comprendere in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico da determinare in via equitativa.
3. Sono devoluti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi di cui al presente
articolo riguardanti il personale in regime di diritto pubblico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Restano valide le
norme vigenti in materia di tutela di lavoro subordinato.
Art. 6 - Pubblicità del provvedimento del giudice
1. Su
richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del
provvedimento di condanna o di assoluzione sia data informazione ai dipendenti,
mediante una lettera del datore di lavoro, omettendo il nome della persona
oggetto di molestia morale e di violenza psicologica.
2. Se l'atto è commesso
dal datore di lavoro o si evince una sua complicità, il giudice dispone la
pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale,
omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e di violenza
psicologica. Le eventuali spese sono a carico del condannato.
Art. 7 - Responsabilità disciplinare
1. Nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti
previsti all'articolo 2 deve essere disposta, da parte del datore di lavoro o
del superiore, una sanzione disciplinare stabilita in sede di contrattazione
collettiva.
Art. 8 - Nullità degli atti discriminatori
1. Tutti gli atti
discriminatori di cui all'articolo 2 o ad essi
conseguenti sono dichiarati nulli.
Art. 9 - Istituzione di centri regionali per la prevenzione, la
diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo
1. Ogni regione, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, istituisce un centro regionale per la prevenzione, la diagnosi
e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, con un adeguato
organico, diretto da uno psichiatra di ex II livello che abbia seguito appositi
corsi di formazione. Il centro, anche ai fini contrattuali, ha carattere di
struttura complessa ed è organizzato quale organismo tecnico di consulenza dei
servizi di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni. Esso svolge i seguenti compiti:
a) ricerca e prevenzione del fenomeno "mobbing";
b) informazione dei
lavoratori;
c)
formazione degli operatori dei servizi e delle strutture di prevenzione delle
ASL;
d)
formazione dei medici competenti, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti;
e)
monitoraggio dei casi di "mobbing".
2. Il
centro di cui al comma 1 organizza
una conferenza annuale
per valutare i risultati del
lavoro svolto e per individuare opportune iniziative finalizzate alla
riduzione o all'eliminazione del fenomeno "mobbing".