Proposta di legge n° 2894

d’iniziativa dei deputati Gianni Alfonso (RC), Deiana, De Simone Titti, Grillini, Vendola

Norme per la tutela  delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali  e psicologiche  nel mondo del lavoro

Onorevoli Colleghi! - La psicologia del lavoro indica con l'espressione "mobbing" che deriva dall'inglese  "to mob" (accerchiare, aggredire), il complesso delle azioni e dei sintomi derivanti da una situazione di terrore psicologico sul posto di lavoro.

Il   concetto di  "mobbing" fu  introdotto dallo  studioso  svedese  Heinz  Leymann, psicologo  del lavoro di origine tedesca, il quale aveva notato un fenomeno molto frequente nei luoghi di lavoro: l'emarginazione e l'isolamento, provocati generalmente da un superiore o da un collega (mobber), di un dipendente, nei confronti del quale viene esercitata una vera e propria persecuzione psicologica con l'obiettivo di distruggerlo psicologicamente e socialmente, fino a provocarne il licenziamento o indurlo alle dimissioni.

Il fenomeno non è per nulla da sottovalutare: non è secondario né poco frequente, ed in tutto il mondo colpisce più le donne degli uomini e, nella maggior parte dei casi, comincia sotto forma di molestie sessuali.

Nel 1998 uno studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro condotto su un campione di dodicimila lavoratori ha messo in evidenza che nei quindici Paesi dell'Unione, l'8,1 per cento si è dichiarato vittima di atti di violenza e di persecuzione psicologica nell'ambito dell'attività lavorativa.

I Paesi europei che hanno adottato misure legislative che tutelano dal fenomeno del "mobbing" sono la Finlandia e la Svezia, seguite dalla Germania che ha introdotto nei contratti di lavoro misure cautelative contro il "mobbing".

Anche in Francia è frequente questo fenomeno: nel suo libro "Molestie morali” (La violenza perversa in famiglia e sul posto di lavoro)" la psicanalista francese Marie France Hirigoyen, esperta in "vittimologia" (disciplina per la quale è stata istituita in Francia una cattedra universitaria), parla del "narcisista perverso", di uno psicotico senza sintomi, che trova il suo equilibrio scaricando su un altro il dolore che non è capace di sentire. Questo transfert del dolore gli permette di valorizzarsi a spese di un altro.

Tutti gli studi internazionali attribuiscono ormai grande importanza all'organizzazione del lavoro: una cattiva organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore stress nei dipendenti e faciliterà quindi il verificarsi di situazioni di "mobbing", soprattutto se in presenza di personalità disturbate: ciò a dire che varie sono le cause che possono determinare tali situazioni.

Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l'allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il "mobbing" è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch'essi colpiti da questa grave patologia sociale.

Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento di suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di "mobbing".

I disturbi fisici generalmente presenti sono l'ipertensione, l'ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e, perfino, i tumori.

Tristemente famoso è il caso dell'ILVA di Taranto, riconosciuto ufficialmente come "mobbing" da tutti i maggiori studiosi italiani: la famigerata palazzina LAF (una palazzina che serviva come uffici per gli impianti di laminatoio a freddo, da cui deriva il nome) dismessa da anni, e nei quali i dirigenti dell'ILVA avevano messo settantanove dipendenti (tutti impiegati e laureati); solo dopo l'intervento del centro di salute mentale di Taranto, che inviò un esposto alla procura, dei mass media locali e nazionali e di Amnesty International la palazzina è stata chiusa.

Questo caso, pur nella sua gravità, non è emblematico. Il "mobbing", infatti, viene consumato in maniera isolata, sotto gli occhi di spettatori indifferenti, a loro volta ricattati dal mobber.

Una legge in materia è ormai indispensabile anche in Italia, e non solo per motivi etici: l'Unione europea ha più volte sanzionato l'Italia per la mancanza di una legge su questo fenomeno.

Le malattie mentali e fisiche dovute al "mobbing" recano danni socio-economici rilevanti alla società: costi per i ricoveri ospedalieri, costi per le cure ed, infine, oneri a carico dello Stato e, pertanto, di tutta la collettività, poiché un lavoratore costretto al prepensionamento a soli quaranta anni determina un costo sociale altamente più elevato rispetto ad un lavoratore che va in quiescenza all'età prevista.

Un danno economico rilevante anche per la società e le aziende, sia pubbliche che private.
La presente proposta di legge intende disciplinare un fenomeno in forte espansione attraverso norme in grado di prevenire la diffusione e di sanzionare i comportamenti persecutori.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge, il cui fine è quello di tutelare i lavoratori nei rapporti di lavoro, nel settore pubblico e privato e indipendentemente dalla natura dello stesso.

L'articolo 2 definisce i concetti di molestie morali e di violenza psicologica e le modalità attraverso le quali tali atti sono posti in essere, introducendo altresì il concetto di danno psico-fisico provocato dai comportamenti precedentemente definiti.

Con l'articolo 3 si prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, le rispettive rappresentanze sindacali, i servizi competenti delle aziende sanitarie locali nonché i centri regionali di cui all'articolo 9, organizzano iniziative periodiche di informazione per i dipendenti, allo scopo di prevenire le situazioni di "mobbing".

Il datore di lavoro ha l'obbligo tempestivo di accertare i comportamenti denunciati e di prendere provvedimenti per il loro superamento (articolo 4).

L'azione di tutela giudiziaria (articolo 5) prevede un percorso attraverso il giudizio immediato del tribunale in funzione di giudice del lavoro, o del giudice amministrativo, al fine di salvaguardare i soggetti da danni psico-fisici permanenti.

L'articolo 6 disciplina la pubblicità del provvedimento di condanna emesso dal giudice, l'articolo 7 contiene disposizioni in materia di sanzioni per coloro che pongono in essere comportamenti rilevanti ai fini della legge, l'articolo 8 prevede che tutti gli atti discriminatori assunti e riconducibili al "mobbing" siano nulli.

Con l'articolo 9 si istituiscono i centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, quale organo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione delle ASL.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1- Ambito di applicazione

1. La presente legge reca norme per la tutela da molestie morali e da violenze psicologiche delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito lavorativo ed in tutti i settori di attività, privati e pubblici, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura, ovvero dalla mansione o dal grado rivestiti dal lavoratore.

2. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato è vietato qualsiasi comportamento, anche omissivo, che leda o ponga in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti della presente legge, si intendono per molestie morali e per violenza psicologica nell'ambito del posto di lavoro le azioni, esercitate esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e sistematico. Per avere il carattere di molestia morale e di violenza psicologica, tali atti devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare o, comunque, recare danno alla lavoratrice o al lavoratore nella propria carriera, nel grado di autorevolezza, e nel rapporto con gli altri. Le azioni di cui al presente comma possono, altresì, essere attuate mediante:

a) la rimozione da incarichi;

b) l'esclusione dalla comunicazione e dalla informazione aziendali;

c) la svalutazione sistematica dei risultati, fino a giungere al sabotaggio della attività lavorativa, che può essere privata dei suoi contenuti o degli strumenti necessari al suo svolgimento;

d) sovraccarico di lavoro, o attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acuiscono i sensi di impotenza e di frustrazione;

e) attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e alla preparazione professionali o alle condizioni fisiche e di salute;

f) esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali, di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, comunque finalizzate alla estromissione del soggetto dal posto di lavoro ricoperto;

g) atti persecutori e di grave maltrattamento, comunicazioni verbali distorte e tese alla critica, anche di fronte a terzi;

h) molestie sessuali;

i) discriminazioni in base all'orientamento e alla identità sessuali;

l) squalifica dell'immagine personale e professionale;

m) offese alla dignità personale, attuate da superiori o da pari-grado o da subordinati o dal datore di lavoro.
2. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità l'istigazione è considerata equivalente alla realizzazione del fatto.

3. Il danno sull'integrità psico-fisica provocato dai comportamenti e dagli atti di cui al comma 1 è rilevato, ai fini della presente legge, ogni qualvolta comporti riduzione della capacità lavorativa per disturbi psicofisici di qualunque entità quali depressione, nonché disturbi psicosomatici conseguenti a stress lavorativo come ipertensione, ulcera, artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, tumori.

Art. 3 - Prevenzione e informazione

1. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e di violenza psicologica i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali, ed i servizi competenti per la prevenzione e la protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali (ASL), unitamente ai centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo di cui all'articolo 9, organizzano iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2.

2. In concorso con i centri di cui all'articolo 9 i servizi della ASL di cui al comma 1 organizzano annualmente corsi sul fenomeno del cosiddetto "mobbing" obbligatori e a carico del datore di lavoro per i dirigenti, i medici competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, deve essere competente in materia di "mobbing", anche servendosi di appositi consulenti.

4. Devono essere previste in ogni azienda, all'interno dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, apposite riunioni aziendali periodiche, improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e professionali, atte a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni sugli aspetti organizzativi.

5. Deve essere fornita a tutti i lavoratori, prevedendo allo scopo due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, un'adeguata informazione generale sull'attività dell'azienda e sui rapporti aziendali e professionali.

Art. 4 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, qualora siano denunciati azioni o atti di cui all'articolo 2 da singoli lavoratori o da gruppi di lavoratori, o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali o del rappresentante alla sicurezza, nonché dal medico competente, ha l'obbligo di accertare tempestivamente i comportamenti denunciati.

2. Il datore di lavoro è tenuto a prendere adeguati provvedimenti per il superamento dei comportamenti denunziati ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area interessata, il medico competente nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 5 - Azioni di tutela giudiziaria

1. Qualora siano posti in essere comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 2, il tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, nei cinque giorni successivi alla presentazione del ricorso, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al citato ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunziato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro tale decisione è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore dal responsabile di comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 2 deve comprendere in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico da determinare in via equitativa.

3. Sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi di cui al presente articolo riguardanti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Restano valide le norme vigenti in materia di tutela di lavoro subordinato.

Art. 6 - Pubblicità del provvedimento del giudice

1. Su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione sia data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e di violenza psicologica.

2. Se l'atto è commesso dal datore di lavoro o si evince una sua complicità, il giudice dispone la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e di violenza psicologica. Le eventuali spese sono a carico del condannato.

Art. 7 - Responsabilità disciplinare

1. Nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti previsti all'articolo 2 deve essere disposta, da parte del datore di lavoro o del superiore, una sanzione disciplinare stabilita in sede di contrattazione collettiva.

Art. 8 - Nullità degli atti discriminatori

1. Tutti gli atti discriminatori di cui all'articolo 2 o ad essi conseguenti sono dichiarati nulli.

Art. 9 - Istituzione di centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo

1. Ogni regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, con un adeguato organico, diretto da uno psichiatra di ex II livello che abbia seguito appositi corsi di formazione. Il centro, anche ai fini contrattuali, ha carattere di struttura complessa ed è organizzato quale organismo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Esso svolge i seguenti compiti:

a) ricerca e prevenzione del fenomeno "mobbing";

b) informazione dei lavoratori;

c) formazione degli operatori dei servizi e delle strutture di prevenzione delle ASL;

d) formazione dei medici competenti, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;

e) monitoraggio dei casi di "mobbing".

2. Il centro di cui al comma 1 organizza  una  conferenza  annuale  per valutare  i risultati  del  lavoro svolto e per individuare opportune iniziative finalizzate alla riduzione o all'eliminazione del fenomeno "mobbing".