Progetto
di legge n° 2143
D’iniziativa del deputato Tarantino
(Forza Italia) Presentata il 21 dicembre 2001
Disposizioni per la
tutela dei lavoratori da molestie morali e violenze psicologiche
Onorevoli Colleghi!
Nel vocabolario ufficiale della lingua italiana del 2000 è entrata una
nuova parola di origine anglossassone:
mobbing; essa come altre, ad esempio stress, è diventata ormai
insostituibile.
La parola mobbing deriva
dall’etologia. Konrad Lorenz,
per primo, la usò per definire il movimento di accerchiamento
che compiono alcuni animali (in particolare gli uccelli, quando viene insediato
il loro nido) verso qualcuno della stessa specie, fino a portarlo, talvolta,
alla morte e deriva dal verbo inglese to mob,
che significa “assalire tumultuando”.
Il termine esprime così
l’immagine dell’assalto e dell’accerchiamento di gruppo, e la situazione di
terrore dovuta all’isolamento della vittima di fronte
all’ostilità degli altri.
In psicologia del
lavoro tale termine fu introdotto dallo studioso svedese Heinz
Leymann, psicologo del lavoro di origine
tedesca, il quale aveva notato un fenomeno molto frequente (molto di più di
quello che si potrebbe pensare): l’emarginazione e l’isolamento sul posto di
lavoro.
Lo scopo del mobbing è quello
di eliminare una persona che è o è divenuta “scomoda”, distruggendola
psicologicamente e socialmente, in modo da provocarne il licenziamento o da
indurla alle dimissioni.
Il fenomeno non è per
niente da sottovalutare: non è secondario né poco frequente, ed in tutto il
mondo colpisce più le donne che gli uomini e, nella maggior parte dei casi,
comincia sotto forma di molestie sessuali.
Nel 1998 uno studio della Fondazione europea condotta su
un campione di 12000 lavoratori ha messo in evidenza
che nei 15 Paesi dell’Unione europea, l’8,1 per cento si è dichiarato vittima
di atti di violenza e di persecuzione psicologica nell’ambito dell’attività
lavorativa.
I Paesi europei che hanno adottato misure legislative
che tutelano dal fenomeno sono state per primi la Finlandia e la Svezia, poi è
seguita la Germania che ha introdotto nei contratti di
lavoro misure cautelative contro il mobbìng.
Anche in Francia è frequente questo fenomeno: nel suo
libro “Molestie morali - La violenza
perversa in famiglia e sul posto di lavoro” la psicanalista francese Marie France Hirigoyen,
esperta in vittimologia, (disciplina per la quale è stata istituita in Francia una cattedra
universitaria) parla del narcisismo perverso”, di uno psicotico senza sintomi,
che trova il suo equilibrio scaricando su un altro il dolore che non è capace
di sentire. Questo transfert del
dolore gli permette di valorizzarsi a spese di un altro.
Volendo parlare, però, delle cause del mobbing, tutti gli studi internazionali
attribuiscono grande importanza all’organizzazione del lavoro: una cattiva
organizzazione del lavoro crea stress nei
dipendenti e facilita i fenomeni di mobbing, se ci
sono personalità disturba. Deriva, dunque, dal combinarsi
negativo di varie concause.
Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed
eclatante. Nel 2000, nel corso della prima Conferenza
nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Luigi
Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i
fattori di rischio per malattia mentale ed inoltre, è stata riportata la cifra
di 2 milioni di vittime, nonché quella di 4 milioni di familiari, che sono
anch’essi interessati indirettamente da questa grave patologia sociale.
Gli effetti sono devastanti nella vittima (del tutto
sana prima di diventare “il capro espiatorio” di un collega, di un capo,
eccetera). Dagli studi fatti in tutto il mondo le
vittime risultano ammalarsi o di “sindrome post-traumatica da stress” (che è la malattia che colpisce
le vittime di rapimenti prolungati, chi ha dovuto subire una situazione che
mettesse in serio rischio la vita, propria o quella di una persona cara:
famosi, a questo proposito, sono gli studi condotti sulle vittime dei Iager nazisti e sui reduci del Vietnam). A
questa si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno
studio condotto da Leymann in collaborazione con
l’Organizzazione mondiale della sanità è risultato che
tra il 20 ed il 15 per cento di suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing.
Inoltre, si accompagnano sempre disturbi fisici:
costante è l’ipertensione, l’ulcera, le malattie artrosiche,
le malattie della pelle e, perfino, i tumori. Come non dimenticare il caso
Tortora?
Il mobbing, infatti, viene consumato in maniera isolata, sotto gli occhi di
spettatori indifferenti, a loro volta ricattati dal mobber (cioè di chi fa mobbing in prima
persona). Dai dati in mio possesso, mi risulta che
sicuramente almeno tremila lavoratrici e lavoratori è stato riconosciuto
ufficialmente che sono vittime di questa patologia sociale dai tre centri
specialistici maggiormente accreditati in Italia.
Voglio far notare che
una legge su questa materia è ormai indispensabile anche in Italia, e non solo
per motivi etici, umani e di giustizia e correttezza nei rapporti umani. Infatti l’Unione europea ha più volte sanzionato l’Italia
per la mancanza di un legge su questo fenomeno.
Le malattie mentali e fisiche dovute
al mobbing recano un danno socio-economico
rilevante per la società: costi per i ricoveri ospedalieri, costi per le cure,
eccetera. Si può calcolare che un lavoratore costretto al prepensionamento a
soli 40 anni determina un costo sociale pari a più di un miliardo e 200 milioni
in più rispetto ad un lavoratore che va in quiescenza in età prevista.
Si
tratta, dunque, di un danno economico per la società e le aziende (sia
pubbliche, nelle quali chi paga e lo Stato, e non certo perché i capi
provochino danni ai loro sottoposti, che comunque non
sono loro dipendenti, sia private, che non utilizzano capacità e intelligenze:
ricordiamoci che le vere risorse delle aziende sono le risorse umane, ed una
buona direzione del personale ed una buona organizzazione dei lavoro sono la
migliore garanzia dell’ottimo funzionamento di un’azienda).
Saranno
necessari corsi per dirigenti per evitare questo fenomeno, condotti da
specialisti. Di questo si avvantaggerà l’intera società: eviteremo che persone
sane si ammalino, con i costi conseguenti. Eviteremo che intelligenze utili vengano sprecate.
Eviteremo
che dirigenti, che hanno il compito di utilizzare al meglio le risorse loro
disponibili, dimentichino qual è il loro compito.
E, infine, finalmente ci allineeremo,
anche rispetto a questo, con il resto dell’Europa.
Ciò è fondamentale dopo l’approvazione, da parte dei
Consiglio europeo di Nizza, in data 7, 8 e 9 dicembre 2000, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nella
scorsa legislatura alcuni colleghi dello stesso schieramento politico avevano
presentato alcune proposte di legge in materia penale. La presente proposta di
legge, invece, non contiene disposizioni in materia penale, in
quanto intendiamo fare prevenzione e non lasciare fuori i due milioni di
“mobbizzati” in quanto le leggi penali non sono
retroattive.
Da parlamentare tarantino sono particolarmente
motivato all’approvazione di una legge che abbia una
finalità preventiva nei confronti di questo fenomeno, dal momento che proprio
la mia città è stata il triste teatro di un episodio di mobbing, ormai famoso in tutta Italia, che recentemente ha registrato
l’emissione, in prima fase di giudizio, di una serie di condanne.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Campo di applicazione).
1. La presente legge prescrive misure per la tutela da
molestie morali e violenze psicologiche dei lavoratori nei luoghi di lavoro in
tutti i settori di attività, privati o pubblici,
comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura e dalla
mansione o dal grado ricoperto dal lavoratore.
Art. 2. (Definizioni).
1. Agli effetti della presente legge, per molestie
morali e violenze psicologiche nell’ambito del posto di lavoro, si intendono le azioni, esercitate esplicitamente con
modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo, sistematico e con
intenzionalità punitiva.
2. Gli atti persecutori e di grave maltrattamento, la
comunicazione verbale distorta e critica, anche di fronte a terzi, le molestie
sessuali, la lesione dell’immagine personale e professionale, le offese alla dignità personale, attuati da superiori, pari
grado, inferiori, o dal datore di lavoro, per avere il carattere di molestia
morale e di violenza psicologica, devono avere il fine di emarginare,
discriminare, screditare, o, comunque, recare danno al lavoratore nella propria
carriera, nella posizione professionale acquisita, nella personalità e nella
dignità, e nel rapporto con gli altri, attraverso la rimozione da incarichi, la
esclusione dalla comunicazione e dalla informazione aziendale, la svalutazione
sistematica dei risultati. Sono altresì considerati atti persecutori: il
sabotaggio del lavoro, quando viene svuotato dei
contenuti, la privazione degli strumenti necessari a svolgere l’attività, il
sovraccarico di lavoro, l’attribuzione di compiti di impossibile realizzazione,
ovvero l’attribuzione di compiti molto al di sotto o molto al di sopra della
qualifica e preparazione professionali e delle condizioni fisiche e di salute
del lavoratore. Sono inoltre considerate persecutorie anche le azioni sanzionatorie, se immotivate, quali visite fiscali, di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane,
rifiuto di permessi, di ferie o trasferimenti, con la finalità e la conseguenza
dell’estromissione del soggetto dal proprio posto di lavoro.
3. Il danno all’integrità psico-fisica provocato dai
comportamenti ed atti di cui ai commi 1 e 2 è rilevante, ai fini della presente legge,
quando comporta la riduzione della capacità lavorativa fino a stati
invalidanti, disturbi psichici, quali la depressione, il disturbo da
disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress e disturbi psicosomatici.
Art. 3. (Prevenzione).
1. Alfine di prevenire i casi di molestie morali e di
violenze psicologiche e alfine di individuare le condizioni o i sintomi di cui
all’articolo 2, i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con
le organizzazioni sindacali aziendali e con le aziende sanitarie locali,
organizzano iniziative periodiche di informazione dei
dipendenti.
2. In
concorso con le aziende sanitarie locali, annualmente il datore di
lavoro organizza corsi per i dirigenti preposti alla gestione del personale, durante
i quali sono illustrati gli effetti devastanti delle molestie morali e delle
violenze psicologiche sulla persona che la subisce ed il danno economico che ne
deriva all’azienda.
3. E’ fatto obbligo di partecipazione ai corsi di cui al
comma 2 anche al medico competente ed al rappresentante alla sicurezza, di cui
agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
4. Del servizio di prevenzione e protezione delle
aziende di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, fa parte uno specialista in materia
Art. 4. (In formazione).
1. Nelle
riunioni periodiche di cui all’articolo 3, improntate alla trasparenza e alla
correttezza nei rapporti aziendali e professionali sono fornite ai lavoratori informazioni relative alle qualifiche, alle
mansioni, alle assegnazioni degli incarichi e ai trasferimenti, nonché agli
altri aspetti organizzativi rilevanti ai fini della presente legge.
2. Il datore
di lavoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora siano
denunciati i comportamenti di cui all’articolo 2 da singoli o da gruppi di
lavoratori o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero
del rappresentante alla sicurezza, hanno l’obbligo di accerta
re tempestivamente i fatti.
3. Accertati
i fatti di cui al comma 2, il datore di lavoro è tenuto a prendere
provvedimenti per il loro superamento. A tale fine vengono
sentiti anche i lavoratori dell’area aziendale interessata.
4. L’inadempimento
degli obblighi di cui ai commi i e 2 da parte del datore di lavoro costituisce
violazione dell’articolo 2087 del codice civile.
5. Ad
integrazione da quanto disposto dall’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblea
annuale, al di fuori dell’orario di servizio, per trattare il tema delle
molestie morali e delle violenze psicologiche nei luoghi di lavoro.
Art. 5. (Azioni di tutela giudiziaria).
1. Ogni
lavoratore che abbia subito molestie morali e violenze
psicologiche nel luogo di lavoro e non ritenga di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, ma intenda adire in giudizio,
può promuovere il tentativo di conciliazione contemplato dall’articolo 410 del
codice di procedura civile, ove del caso, anche con l’ausilio delle
rappresentanze aziendali, là dove esistenti. Il procedimento è regolato dall’articolo 413 del codice di procedura civile.
2. Il
giudice condanna il responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento
del danno, la cui liquidazione ha luogo in forma equitativa.
3. Qualora
la vittima di molestie morali e violenze psicologiche ritiene
di dover ricorrere in giudizio, le procedure hanno carattere di urgenza, e si
applica l’articolo 700 del codice di procedura civile.
Art. 6. (Pubblicità del
provvedimento del giudice).
1. Su richiesta della parte interessata, il giudice può
disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione sia data
informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro,
omettendo il nome della persona oggetto di molestie morali e violenze
psicologiche.
Art. 7.
(Responsabilità disciplinare).
1. Nei
confronti di coloro che pongono in essere atti e
comportamenti previsti all’articolo 2, può essere disposta, da parte del datore
di lavoro o del superiore, una sanzione disciplinare prevista dal contratto
collettivo di lavoro. La stessa soluzione può essere applicata a chi denuncia
fatti inesistenti, alfine di ottenere vantaggi personali.
Art. 8. (Nullità degli atti discrimina tori).
1. Tutti
gli atti discriminatori di cui all’articolo 2 sono nulli.
Art. 9.
(Istituzione di
centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da
disadattamento lavorativo).
1. Ogni regione, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, istituisce un centro per la prevenzione, la diagnosi e la
terapia dei disturbi di disadattamento lavorativo. Il centro è diretto da un
dirigente medico psichiatra di adeguata esperienza in
materia di disturbi di disadattamento lavorativo. Il centro ha carattere sovradistrettuale ed anche ai fini contrattuali è
riconosciuto quale struttura complessa.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è emanato dal Ministro della salute un regolamento
generale recante i criteri generali dell’organizzazione dei centri regionali
per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie da disadattamento
lavorativo.
Art. 10. (Tutela del benessere del lavoratore).
1.
All’articolo 2087 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“ed il loro benessere fisico, psichico e sociale”.