Disegno di legge n° 266
D’iniziativa del
senatore Ripamonti (Verdi) comunicato alla Presidenza
il 21 giugno 2001
Tutela della persona
che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito
dell’attività lavorativa
Onorevoli Senatori. -
Il lavoro è uno dei momenti fondamentali di autorealizzazione dell’individuo; la menomazione di questa
opportunità per conflitti interpersonali nei luoghi di lavoro o per decisione
dell’impresa, ente e amministrazione pubblica è un fatto grave sotto l’aspetto
della tutela individuale della dignità ed integrità della persona, ma è anche
grave perchè determina la generazione di diseconomie interne ed esterne al luogo di lavoro. La
cooperazione nel lavoro è la migliore strada per una adeguata
utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane.
La moderna psicologia
del lavoro ha individuato nei fattori che fanno degradare tale cooperazione e
che determinano menomazioni psico-fisiche nei lavoratori, un’area di intervento meritevole di prioritaria attenzione soprattutto
sotto l’aspetto della prevenzione. La pubblicistica anglo-sassone più avanzata,
ed in particolare quella scandinava, ha definito mobbing
il fenomeno delle violenze morali, pressioni e molestie psicologiche nei luoghi
di lavoro. Il mobbing si determina quando tali
fatti si verificano in modo sistematico, duraturo e
intenso, tra lavoratori e nel rapporto tra lavoratori e datori di lavoro
(pubblici e privati).
Si tratta di problemi
rilevanti che devono essere affrontati con un rapporto equilibrato nella relazione
che si può determinare con gli spazi di autonomia
gestionale e organizzativa propri delle imprese e degli enti.
I soggetti che restano
vittime delle azioni di mobbing
vengono colpiti nella sfera psichica, spesso con forme depressive gravi, e
compressi nella propria capacità lavorativa e nella propria autostima.
In casi estremi la
forte pressione psicologica, le «percosse psichiche», i maltrattamenti verbali,
la compressione della vittima in una permanente condizione di
inferiorità, concorrono, spesso in modo decisivo, al suicidio. In Svezia
si è calcolato che le cause di suicidio vedono il mobbing come elemento scatenante su oltre il 15 per
cento dei casi. Le forme depressive dovute al mobbing
recano un danno socio-economico rilevante e quindi, come sopra detto,
intervenire su questo problema non è solo necessario per ragioni etiche, di
giustizia e di correttezza nei rapporti umani e per la tutela dei valori della
convivenza civile, ma anche di opportunità economica,
sia per il buon funzionamento delle aziende, sia per minimizzare i costi
sociali e sanitari, sia anche per accrescere la coesione sociale.
Il provvedimento legislativo qui proposto interviene prima di tutto per
favorire una azione preventiva efficace, per informare
e sensibilizzare tutti i soggetti interessati alla gravità del problema, per
riconoscere il mobbing, per poter intervenire
quando le molestie morali e le violenze psicologiche non abbiano ancora
prodotto danni.
Oltre alla definizione
del fenomeno (articolo 2), vengono indicate le azioni
di prevenzione e di informazione che vanno attuate per prevenire e controllare
il mobbing ed i suoi effetti (articolo 3).
Ed ancora: vengono previste precise responsabilità disciplinari
(articolo 4) e viene data la praticabilità ad adeguate azioni di tutela con il
ricorso alla conciliazione ed in giudizio (articolo 5).
Viene poi prevista la possibilità del ripristino della
situazioni professionali colpite dalla azioni di mobbing
e il loro risarcimento (articolo 6). È prevista la pubblicità nell’azienda o
ente interessato alle risultanze giudiziarie delle
determinazioni disciplinari assunte (articolo 7). Infine, è prevista la nullità
di tutti quegli atti di ritorsione che possono condizionare l’iniziativa di
tutela del lavoratore colpito da mobbing (articolo
8).
Art. 1 Finalità e campo
applicativo
1. La presente legge
tutela qualsiasi lavoratrice e lavoratore da violenze morali e persecuzioni
psicologiche perpetrate in ambito lavorativo mediante azioni definite
dall’articolo 2.
2. La tutela di cui al
comma 1 si esplica per tutte le tipologie di lavoro,
pubblico e privato, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro
natura, mansione e grado.
Art. 2 Definizione
1. Ai fini della
presente legge vengono considerate violenze morali e
persecuzioni psicologiche, nell’ambito dell’attività lavorativa, quelle azioni
che mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore. Tali
azioni devono essere svolte con carattere sistematico, duraturo e intenso.
2. Gli atti vessatori,
persecutori, le critiche e i maltrattamenti verbali esasperati, l’offesa alla
dignità, la delegittimazione di immagine, anche di
fronte a soggetti esterni all’impresa, ente o amministrazione - clienti,
fornitori, consulenti - comunque attuati da superiori, pari-grado, inferiori e
datori di lavoro, per avere il carattere della violenza morale e delle
persecuzioni psicologiche, devono mirare a discriminare, screditare o,
comunque, danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status,
potere formale e informale, grado di influenza sugli altri. Allo stesso modo
vanno considerate la rimozione da incarichi, l’esclusione o immotivata marginalizzazione dalla normale comunicazione aziendale, la
sottostima sistematica dei risultati, l’attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o della
condizione fisica e di salute.
3. Ciascun elemento
concorre individualmente nella valutazione del livello di gravità.
4. Ai fini dell’accertamento della responsabilità soggettiva, l’istigazione è
considerata equivalente alla commissione del fatto.
Art. 3 Prevenzione ed informazione
1. Ai fini di prevenire
le attività di violenza morale e persecuzione psicologica, i datori di lavoro,
pubblici e privati, e le rispettive rappresentanze sindacali aziendali, pongono
in essere - anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2087 del
codice civile - iniziative di informazione periodica
verso i lavoratori. Tali azioni concorrono ad individuare, anche a livello di
sintomi, la manifestazione di condizioni di maltrattamenti e di
discriminazioni, cosí come indicate all’articolo 2. L’attività informativa investe anche gli
aspetti organizzativi - ruoli, mansioni, carriere, mobilità - nei quali la
trasparenza e la correttezza nei rapporti aziendali e professionali deve essere sempre manifesta.
2. Qualora siano
denunciati da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, al datore di lavoro e
alle rappresentanze sindacali aziendali, comportamenti di cui all’articolo 2,
questi ultimi hanno l’obbligo di attivare procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati e misure per il loro
superamento. Per la predisposizione di tali misure vengono
sentiti anche i lavoratori dell’area aziendale interessata ai fatti accertati.
3. Al momento della
formalizzazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, il datore di lavoro
consegna ai lavoratori una comunicazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali relativa alla tutela dal le violenze morali e dalla
persecuzione psicologica nel lavoro. La predetta comunicazione deve essere affissa
nelle bacheche aziendali.
4. Ad integrazione di
quanto disposto dall’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
lavoratori hanno diritto a due ore di assemblea su
base annuale, fuori dall’orario di lavoro, per trattare il tema delle violenze
morali e delle persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro, di cui agli
articoli 1 e 2 della presente legge. Le assemblee sono indette con le modalità e si svolgono nelle forme di cui al citato articolo
20 della legge n. 300 del 1970. Alle assemblee possono partecipare le
rappresentanze sindacali aziendali, i dirigenti sindacali ed esperti.
Art. 4 Responsabilità disciplinari
1. Nei confronti di coloro che attuano azioni di cui all’articolo 2, si
configura responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva. Analoga responsabilità grava su chi denuncia
consapevolmente fatti di cui al medesimo articolo 2 che si rivelino inesistenti
per ottenere vantaggi comunque configurabili.
Art. 5 Azioni di tutela giudiziaria
1. Il lavoratore che abbia subìto violenza morale e
persecuzione psicologica nel luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 2, e non
ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi ma intenda adire il giudizio, può promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dall’articolo 410 del codice di procedura civile, anche
attraverso le rappresentanze sindacali aziendali. Si applicano, per il ricorso
in giudizio, le disposizioni di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile. Il giudice condanna altresì il
responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, che
liquida in forma equitativa.
Art. 6 Conseguenze per
gli atti derivanti dalle violenze psicologiche
1. Le variazioni nelle
qualifiche, nelle mansioni, negli incarichi, nei trasferimenti o le dimissioni,
determinate da azioni di violenza morale e persecuzione psicologica, sono
impugnabili ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2113 del codice
civile, salvo risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 5 della presente legge.
Art. 7 Pubblicità del
provvedimento del giudice
1. Su istanza della parte interessata il giudice può disporre che
del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione, a cura
del datore di lavoro, mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto e
attività, dove si é manifestato il caso di violenza morale e persecuzione
psicologica, oggetto dell’intervento giudiziario, omettendo il nome della
persona che ha subito tali azioni di violenza e persecuzione.
Art. 8 Nullità degli
atti discriminatorie di ritorsione
1. Tutti
gli atti o fatti che derivino da comportamento di cui agli articoli 1, 2 e 3
sono nulli.
2. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore che abbia
posto in essere una denuncia per comportamenti di cui all’articolo 2, in
qualunque modo peggiorativi della propria condizione professionale, compresi i
trasferimenti e i licenziamenti, adottati entro un anno dal momento della
denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio, salvo prova contraria, ai
sensi dell’articolo 2728, secondo comma, del codice civile.