Disegno di legge n° 422
D’iniziativa del Sen. Luciano Magnalbò (AN)
comunicato alla Presidenza il 9 luglio 2001
Norme per
contrastare il fenomeno del mobbing
Onorevoli Senatori - Il
termine mobbing, che da qualche tempo è divenuto di uso frequente, deriva dal verbo inglese “to mob”, che
significa assalire tumultuando in massa, malmenare, aggredire. Fu usato, per la
prima volta, da Konrad Lorenz,
biologo inglese dell’Ottocento (e poi ripreso agli inizi degli anni Ottanta dal
professor Leymann) per indicare il comportamento di alcuni animali quando si coalizzano contro un membro del
gruppo fino ad escluderlo dalla comunità.
Si tratta di un termine
destinato a entrare in modo diffuso nella lingua
italiana di qui ai prossimi anni, giacché oggi è largamente interpretato per
indicare una qualsiasi forma di terrorismo psicologico esercitato nei luoghi di
lavoro in danno dei lavoratori.
Sino a
una decina di anni fa il significato era per lo più sconosciuto: solo con gli
studi e le ricerche promosse per la prima volta in Svezia, agli inizi degli
anni Ottanta, la conoscenza e lo studio del mobbing
si è esteso in Germania e negli altri paesi del Nord Europa, fino ad arrivare
nel 1995 in Italia.
Lo scopo del mobbing è quello di porre in essere
comportamenti di tipo persecutorio, attuati in modo evidente e continuo, per
eliminare una persona che è o è divenuta, in qualche modo, scomoda,
distruggendola psicologicamente e socialmente in modo da provocarne il
licenziamento o indurla alle dimissioni.
Anche le molestie
sessuali possono rientrare nelle pratiche di mobbing:
il cui scopo finale appare, in ogni caso, quello di
eliminare soggetti scomodi”.
I soggetti attivi del mobbing possono essere i superiori, i capi intermedi
e gli stessi colleghi del lavoratore, vittima della persecuzione. In qualche
caso, la stessa azienda o lo stesso datore di lavoro possono
assumere il ruolo di mobbers , nel
quadro di una precisa strategia aziendale.
Fondamentalmente, a
qualunque fine sia mirato, il mobbing rimane
un abuso perpetrato nei confronti della dignità di una persona, che ne subisce
in primo luogo i danni di natura psicologica e, secondariamente, quelli di
natura economica.
Seguendo
l’interpretazione di Leymann possiamo tentare di
spiegare il fenomeno contraddistinguendone le diverse fasi nel modo seguente:
I
fase - In tutti i luoghi di lavoro
nascono quotidianamente dei conflitti, il che è normale: infatti nel lavoro
come nella vita, si scontrano caratteri, opinioni e abitudini diverse. Questi
conflitti non fanno sempre parte del mobbing,
ma possono diventarlo: quando il conflitto quotidiano non si risolve, se ilo
momentaneo screzio non si chiarisce, allora l’astio, il desiderio di rivalsa da
parte di uno o più attori possono perdurare anche per lungo tempo e minare alla
base le relazioni sociali, favorendo l’insorgere di una situazione di mobbing.
II fase - Si verifica quando un conflitto nato per caso matura e
diventa
continuativo, trasformandosi in mobbing
vero e proprio. Il ruolo della vittima e quello del mobber
si definiscono: il mobber
continua ad agire in modo sistematico e per lo più intenzionale, mentre
per colui che subisce la situazione di mobbing
inizia un pericoloso processo di stigmatizzazione:
egli diventa agli occhi di tutti la vittima.
III fase - Il mobbing è ormai così evidente da oltrepassare
i limiti dell’ufficio o del reparto in cui è nato e diventa di pubblico
dominio. La vittima comincia ad accusare problemi di salute, ad assentarsi con
sempre maggiore frequenza, a richiedere permessi sempre più frequenti per visite
mediche, a mettersi in malattia, a manifestare un calo di rendimento. Il caso
probabilmente sarà esaminato dall’ufficio di amministrazione
del personale che svolgerà indagini. Di solito i risultati saranno inficiati
dall’azione dei miti psicologici sparsi dal mobber,
per cui speso ne consegue che la vittima è un elemento
dannoso e dispendioso per l’azienda e per costringerla alle dimissioni si
ricorre a trasferimenti, declassamenti di mansioni e punizioni di vario tipo.
IV fase - Il mobbing raggiunge il suo scopo: eliminare la
vittima. Essa può dimettersi, esasperata può chiedere il prepensionamento oppure essere licenziata con un
pretesto o con l’inganno. Non tutti i casi di mobbing
arrivano però a questa fase. Solo le vittime dei casi estremi sono costrette
in un modo o nell’altro ad abbandonare il lavoro.
Tuttavia,
anche senza abbandonare il lavoro, il mobilizzato può entrare in una situazione
di vera disperazione. Di solito soffre
di forme depressive più o meno gravi e si cura con psicofarmaci e terapie che
hanno solo un effetto palliativo perché il problema sul lavoro non solo resta,
ma tende ad aggravarsi. Spesso anche la famiglia della vittima è coinvolta, infatti l’assorbimento familiare della crisi causata dal mobbing implica che anche i vari membri ne subiscono
le conseguenze, sia di ordine psicologico che pratico ed economico, come nel
caso in cui si dovesse arrivare al licenziamento o alle dimissioni.
Gli errori da parte
dell’amministrazione sono spesso dovuti alla mancanza
di conoscenza del fenomeno e delle sue caratteristiche. Di conseguenza i
provvedimenti presi sono non solo inadatti, ma molto pericolosi per la vittima.
Per una corretta
valutazione del fenomeno, si devono comunque tenere in
considerazione le correlazioni con l’ambiente culturale in cui ha luogo. Il mobbing, infatti, non è un evento fisso ed omogeneo:
esso è un processo articolato che comincia lentamente e subdolamente e diventa
spesso evidente dopo un lungo periodo con manifestazioni diverse.
Gli effetti del mobbing sono assai rilevanti per l’ordinamento: sono legati
alla riqualificazione del lavoratore, ma anche e soprattutto al suo stato di
salute, il cui decadimento finisce per riverberarsi sulla struttura sanitaria
nazionale, in termini di aggravio delle spese per
l’assistenza. E ciò senza considerare gli altri
obiettivi danni subiti dalla stessa unità lavorativa interessata, con un
inevitabile, grave calo della produttività in tale ambito.
Approfondite ricerche
svolte in altri Paesi hanno dimostrato che il mobbing
può portare alla invalidità psicologica del
lavoratore, sì che può essere corretto, in proposito, parlare di una vera e
propria malattia professionale, del tutto simile a un infortunio sul lavoro.
In Germania, le
ricerche scientifiche sul fenomeno del mobbing
e la legislazione in materia sono particolarmente
avanzate. I sindacati tedeschi hanno promosso campagne di sensibilizzazione e
strategie di intervento sui casi di mobbing, i cui danni rientrano nella casistica delle
malattie professionali e fra le cause per ottenere il risarcimento del danno
biologico. In Svezia il mobbing è addirittura
elencato come reato nel codice penale.
Per quel che attiene al
nostro Paese, talune statistiche riferiscono di una percentuale modesta, pari a
4,2 per cento del totale dei lavoratori dipendenti in Italia, circa 750.000
vittime.
In realtà il dato che
emerge, appare assai lontano dal vero, in quanto
ancora oggi le violenze morali in ambito lavorativo, risultano particolarmente
difficili da quantificare: sia perché lo studio del fenomeno giunge con
notevole ritardo, rispetto alle altre nazioni, sia perché le stesse vittime
rifiutano di considerarsi tali, per timore di ulteriori ritorsioni, o per altri
motivi.
Una recente ricerca
effettuata dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, avrebbe accertato l’esistenza di circa 1.500.000 lavoratori, vittime
del mobbing nel giugno 2000.
Se si tiene conto,
tuttavia, del fatto che oltre al lavoratore interessato, anche i familiari sono
pienamente coinvolti dalle ritorsioni - sia di ordine
pratico che psicologico - causate dal fenomeno sopra descritto, non è difficile
pervenire ad un numero globale di circa 4.000.000 di soggetti perseguiti in via
diretta o indirettamente.
Sempre l’ISPESL
riferisce che il 71 per cento delle denunce riguarderebbe i dipendenti del
pubblico impiego. Nel 62 per cento dei casi , si
tratterebbe di persone con più di 50 anni; l’81 per cento sarebbe, poi,
composto da quadri e impiegati. Da un’altra analisi risulterebbe
che a esercitare il mobbing sarebbero
il 57,3 per cento i superiori e per il 30,3 per cento i colleghi.
Lo stesso mondo
politico risulta influenzato dal mobbing
visto che già negli anni Settanta a un deputato venne riconosciuta una
indennità per effetto del mobbing, seguita da
una pensione di invalidità. In proposito, si è inteso configurare all’articolo
7 la pratica del mobbing anche nel contesto della vita dei partiti politici e delle
associazioni in genere, così come regolate dall’articolo 36 del codice civile.
Vanno anche configurati
come mobbing, non solo la lotta contro la diversità
politica del lavoratore rispetto a contesto in cui si
trova ad operare, ma anche tutti gli attacchi alla sua reputazione, i
pettegolezzi, le insinuazioni malevoli, le attribuzioni di errori altrui, le
segnalazioni diffamatorie e altro.
Per quel che attiene,
poi, al profilo della adozione del mobbing,
quale strumento di una precisa strategia aziendale, rivolta a porre le basi per
l’abbandono del posto di lavoro - sotto forma di dimissioni volontarie - da parte
delle vittime, la censura non può che essere seria e grave, soprattutto in un
Paese come il nostro che soffre di altissimi livelli di disoccupazione e che
difficilmente riesce a creare nuovi posti di lavoro per i giovani.
Superfluo, è perciò, sottolineare il gravissimo clima di paura, incertezza e
ansia che il mobbing è destinato a
portare con sé.
In considerazione di
quanto premesso si auspica la rapida approvazione del presente disegno di
legge, che intende in tal modo prevenire il verificarsi di atti
e comportamenti così gravemente lesivi sia della dignità, sia della reputazione
di ogni lavoratore, in linea con quanto così fermamente proclamato dagli
articoli 32 e 41 della Costituzione.
Il presente disegno di
legge si compone di sette articoli.
L’articolo 1 definisce
i principi generali cui ricondurre il fenomeno del mobbing
e le sue manifestazioni.
L’articolo 2 sancisce
il principio dell’annullabilità dei provvedimenti assunti dal datore di lavoro con il fine di danneggiare il lavoratore.
L’articolo 3
attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di
emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente disegno di legge, un apposito decreto cui ricondurre le
singole fattispecie d violenze e persecuzioni oggetto del mobbing
e rilevanti ai fini della presente proposta normativa.
L’articolo 4 definisce
i casi in cui applicare le responsabilità disciplinari; gli articoli 5 e 6
riguardano il ricorso alla giustizia ordinaria.
Infine, l’articolo 7
estende l’applicazione della normativa in oggetto anche nel
contesto delle associazioni regolate dall’articolo 36 del codice civile
e dei patiti politici.
Art. 1 Principi e
finalità
1.
Sono da ricondurre,
nell’ambito della definizione di mobbing,
tutti quegli atti e comportamenti posti in essere da
datori di lavoro, capi intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti
persecutori, attuati in forma evidente, con specifica determinazione e
carattere di continuità, atti ad arrecare danni rilevanti alla condizione
psico-fisica del lavoratore, ovvero anche al solo fine di allontanarlo dalla
collettività in seno alla quale presta la propria opera.
2.
La presente legge è
volta a tutelare tutti i lavoratori che, in qualsiasi luogo di lavoro e a
qualsiasi livello, subiscono comportamenti ostili che assumono le
caratteristiche della violenza fisica, comprese le
molestie sessuali, e della persecuzione psicologica, nell’ambito dei rapporti d
lavoro.
3.
Gli atti e
comportamenti che rilevano ai fini della presente legge
sono caratterizzati dal contenuto vessatorio e da finalità persecutorie che si
traducono in molestie, in maltrattamenti verbali, nonché in atteggiamenti tali
da danneggiare la personalità e la dignità del lavoratore, incidendo sulla di
lui immagine sociale, sulla situazione privata e professionale, nonché sulle
relazioni sociali, oltre che sulla salute.
4.
In particolare le
attività di mobbing si sostanziano in atti di ostilità, attacchi alla reputazione, creazione di
pettegolezzi, insinuazioni malevoli, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di
errori altrui, carenza di informative e informazioni volutamente errate, al
fine di creare problemi, controlli e sorveglianza continui, minacce di
trasferimenti, apertura di corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie,
assenza di promozioni o passaggi di grado, ingiustificata rimozione da
incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati ottenuti.
5.
Il danno di natura
psico-fisica, provocato dagli atti e comportamenti di cui ai commi 3 e 4,
rileva, ai fini della presente legge, quando incide sulla capacità lavorativa
del lavoratore, sia pregiudicandone l’autostima, sia inducendo crisi depressive
o danni diretti o indiretti alla salute.
Art. 2 Annullabilità degli atti di discriminazione
1.
Gli atti posti in essere dal datore di lavoro, nonché i provvedimenti
assunti, nella eventuale modifica delle mansioni e qualifiche, trasferimenti di
altra natura, riconducibili alle condotte di cui all’articolo 1, sono
annullabili a richiesta del lavoratore danneggiato.
Art. 3 Attività di prevenzione e informazione
1.
Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un apposito decreto con
il quale individua le singole fattispecie di violenza e persecuzione ai danni
dei lavoratori rilevanti ai sensi della presente legge.
2.
I datori di lavoro,
pubblici o privati, a qualsiasi livello, unitamente alle rispettive
rappresentanze sindacali, là dove esistenti, sono tenuti ad
adottare tutte le iniziative necessarie intese a prevenire i fenomeni di
violenza e persecuzione di cui all’articolo 1, nonché i conflitti nei luoghi di
lavoro.
3.
Gli stessi datori di
lavoro, pubblici o privati, unitamente alle rappresentanze sindacali, là dove
esistenti, sono tenuti, altresì, a dare tutte le informazioni rilevanti
relative alle assegnazioni degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni
delle mansioni e delle qualifiche, in applicazione alla presente legge.
4.
Sia il decreto di cui
al comma 1, che le informazioni di cui al comma 3 sono
affissi nelle bacheche aziendali e, in ogni caso, resi debitamente pubblici.
5.
In
presenza di denuncia di atti e
comportamenti di cui all’articolo 1, da parte di singoli lavoratori, è compito
dei datori di lavoro e delle rispettive rappresentanze sindacali aziendali, là
dove esistenti, provvedere tempestivamente all’accertamento dei fatti
denunciati, ove del caso anche con l’ausilio di soggetti estranei all’azienda.
Accertati i fatti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere tutte le iniziative
necessarie per superare il conflitto denunciato. Ai fini della
individuazione delle misure necessarie, il datore di lavoro può anche
avvalersi della collaborazione dei lavoratori dell’area aziendale interessata.
6.
A integrazione di quanto disposto dall’articolo 20 della
legge 20 maggio 1970, n° 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori
dell’orario di lavoro, nei limiti di sei ore, su base annuale, al fine di
esaminare e dibattere riguardo alle violenze e alle persecuzioni psicologiche
nei luoghi di lavoro con le modalità e con le forme previste dal citato
articolo 20 della legge n. 300 del 1970.
Art. 4 Responsabilità disciplinare
1.
A
coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 1
si applicano le misure previste con riferimento alla responsabilità
disciplinare.
2.
Responsabilità
analoga a quella di cui al comma 1 grava su chi consapevolmente denuncia gli
atti e i comportamenti di cui all’articolo 1, ancorché notoriamente
inesistenti, al solo fine di trarne un qualsivoglia vantaggio.
Art. 5 Ricorso alla giustizia
ordinaria
1.
Ogni lavoratore che abbia subito violenza o persecuzione psicologica nel luogo
di lavoro e non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste
dai contratti collettivi, ma intenda adire in giudizio, può promuovere il
tentativo di conciliazione contemplato dall’articolo 410 del codice di
procedura civile, ove del caso, anche con l’ausilio delle rappresentanze
aziendali, là dove esistenti. Il procedimento è regolato dall’articolo
413 del codice di procedura civile.
2.
Il giudice condanna il
responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, la cui
liquidazione ha luogo un forma equitativa.
Art. 6 Provvedimento del giudice e pubblicità
1.
Il giudice, su istanza della parte interessata, può disporre idonea
pubblicità al provvedimento di condanna, a cura e spese del datore di lavoro,
ove del caso anche mediante lettera o comunicato, da indirizzare ai dipendenti
interessati, appartenenti al reparto o all’unità lavorativa dove la violenza o
la persecuzione hanno trovato attuazione.
2.
Il nome della persona
o delle persone vittime della violenza o della persecuzione possono essere
omessi.
Art. 7 Configurazione nell’ambito della vita dei partiti
politici e delle associazioni
1.
La normativa di cui
alla presente legge trova applicazione anche nel contesto
della vita dei partiti politici, nonché delle associazioni regolate
dall’articolo 36 del codice civile.
2.
Allorquando i soggetti
passivi del mobbing non rivestano la qualifica
di lavoratori dipendenti, ma siano semplici iscritti o soci, le attività di
prevenzione e di informazione d cui all’articolo 3 si
intendono demandate agli organismi di controllo regolarmente costituiti e
operanti in conformità con quanto previsto dagli atti costitutivi, ovvero dagli
statuti dei singoli organismi interessati.
3.
Se il soggetto passivo del mobbing,
non intende fare ricorso alla giustizia ordinaria, così come previsto
dall’articolo 5, ogni eventuale controversia può essere composta mediante
ricorso al collegio dei probiviri, ovvero agli altri organi di controllo
previsti dallo statuto dell’organismo interessato.