Disegno di legge n° 924
D’iniziativa del senatore Battafarano (DS) comunicato alla Presidenza il 5 dicembre 2001
Tutela della persona che
lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività
lavorativa
Onorevoli Senatori. - Il lavoro è
uno dei momenti fondamentali di autorealizzazione
dell’individuo; la menomazione di questa opportunità per conflitti
interpersonali nei luoghi di lavoro o per decisione dell’impresa, ente e
amministrazione pubblica è un fatto grave sotto l’aspetto della tutela
individuale della dignità ed integrità della persona, ma è anche grave perchè determina la generazione di diseconomie
interne ed esterne al luogo di lavoro. La cooperazione nel lavoro è la migliore
strada per una adeguata utilizzazione e valorizzazione
delle risorse umane.
La moderna psicologia del lavoro ha individuato nei fattori che fanno degradare tale cooperazione e che determinano menomazioni psico-fisiche nei lavoratori, un’area di intervento meritevole di prioritaria attenzione soprattutto sotto l’aspetto della prevenzione. La pubblicistica anglo-sassone più avanzata, ed in particolare quella scandinava, ha definito mobbing il fenomeno delle violenze morali, pressioni e molestie psicologiche nei luoghi di lavoro. Il mobbing si determina quando tali fatti si verificano in modo sistematico, duraturo e intenso, tra lavoratori e nel rapporto tra lavoratori e datori di lavoro (pubblici e privati).
Si tratta di problemi rilevanti che devono essere affrontati con un rapporto equilibrato nella relazione che si può determinare con gli spazi di autonomia gestionale e organizzativa propri delle imprese e degli enti.
I soggetti che restano vittime
delle azioni di mobbing
vengono colpiti nella sfera psichica, spesso con forme depressive gravi, e compressi
nella propria capacità lavorativa e nella propria autostima. In casi estremi la
forte pressione psicologica, le «percosse psichiche», i maltrattamenti verbali,
la compressione della vittima in una permanente condizione di
inferiorità, concorrono, spesso in modo decisivo, al suicidio. In Svezia
si è calcolato che le cause di suicidio vedono il mobbing come elemento scatenante su oltre il 15 per
cento dei casi. Le forme depressive dovute al mobbing,
recano un danno socio-economico rilevante - quindi, come sopra detto,
intervenire su questo problema non è solo necessario per ragioni etiche, di
giustizia e di correttezza nei rapporti umani e per la tutela dei valori della
convivenza civile, ma anche di opportunità economica,
sia per il buon funzionamento delle aziende, sia per minimizzare i costi
sociali e sanitari, sia anche per accrescere la coesione sociale.
Il provvedimento legislativo qui proposto interviene prima di tutto per
favorire una azione preventiva efficace, per informare
e sensibilizzare tutti i soggetti interessati alla gravità del problema, per
riconoscere il mobbing , per poter intervenire
quando le molestie morali e le violenze psicologiche non abbiano ancora
prodotto danni.
Oltre alla definizione del fenomeno (articolo 2), vengono indicate le azioni di prevenzione ed informazione che vanno attuate per prevenire e controllare il mobbing ed i suoi effetti (articolo 3).
Ed ancora: vengono previste precise responsabilità disciplinari (articolo 4) e viene data la praticabilità ad adeguate azioni di tutela con il ricorso alla conciliazione ed in giudizio (articolo 5).
Viene
poi prevista la possibilità del ripristino della situazioni professionali
colpite dalla azioni di mobbing e il loro
risarcimento (articolo 6). È prevista la pubblicità nell’azienda o ente
interessato alle risultanze giudiziarie delle
determinazioni disciplinari assunte (articolo 7). Infine, è prevista la nullità
di tutti quegli atti di ritorsione che possono condizionare l’iniziativa di
tutela del lavoratore colpito da mobbing (articolo
8).
Art.
1 Finalità e campo applicativo
1. La presente legge tutela
qualsiasi lavoratrice e lavoratore da violenze morali e persecuzioni
psicologiche perpetrate in ambito lavorativo mediante azioni definite
dall’articolo 2.
2. La tutela di cui al comma 1 si
esplica per tutte le tipologie di lavoro, pubblico e
privato, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura,
mansione e grado.
Art.
2 Definizione
1. Ai fini della presente legge
sono considerate violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell’ambito
dell’attività lavorativa, quelle azioni che mirano esplicitamente a danneggiare
una lavoratrice o un lavoratore. Tali azioni devono essere svolte con carattere
sistematico, duraturo e intenso.
2. Gli atti vessatori, persecutori, le critiche e i maltrattamenti verbali esasperati, l’offesa alla dignità, la delegittimazione di immagine, anche di fronte a soggetti esterni all’impresa, ente o amministrazione - clienti, fornitori, consulenti - comunque attuati da superiori, pari-grado, inferiori e datori di lavoro, per avere il carattere della violenza morale e delle persecuzioni psicologiche, devono mirare a discriminare, screditare o, comunque, danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale e informale, grado di influenza sugli altri. Allo stesso modo vanno considerate la rimozione da incarichi, l’esclusione o immotivata marginalizzazione dalla normale comunicazione aziendale, la sottostima sistematica dei risultati, l’attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica e di salute.
3. Ciascun elemento concorre individualmente nella valutazione del livello di gravità.
4. Ai fini dell’accertamento
della responsabilità soggettiva, l’istigazione è considerata equivalente alla
commissione del fatto.
Art.
3 Prevenzione ed informazione
1. Ai fini di prevenire le
attività di violenza morale e persecuzione psicologica, i datori di lavoro,
pubblici e privati, e le rispettive rappresentanze sindacali aziendali, pongono
in essere - anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2087 del
codice civile - iniziative di informazione periodica
verso i lavoratori. Tali azioni concorrono ad individuare,
anche a livello di sintomi, la manifestazione di condizioni di maltrattamenti e
di discriminazioni, così come indicate all’articolo 2. L’attività
informativa investe anche gli aspetti organizzativi - ruoli, mansioni,
carriere, mobilità - nei quali la trasparenza e la correttezza nei rapporti
aziendali e professionali deve essere sempre
manifesta.
2. Qualora siano denunciati da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, al datore di lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, comportamenti di cui all’articolo 2, questi ultimi hanno l’obbligo di attivare procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati e misure per il loro superamento. Per la predisposizione di tali misure vengono sentiti anche i lavoratori dell’area aziendale interessata ai fatti accertati.
3. Al momento della formalizzazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna ai lavoratori una comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativa alla tutela dalle violenze morali e dalla persecuzione psicologica nel lavoro. La predetta comunicazione deve essere affissa nelle bacheche aziendali.
4. Ad integrazione di quanto
disposto dall’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori
hanno diritto a due ore di assemblea su base annuale,
fuori dall’orario di lavoro, per trattare il tema delle violenze morali e delle
persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro, di cui agli articoli 1 e 2 della
presente legge. Le assemblee sono indette con le modalità
e si svolgono nelle forme di cui al citato articolo 20 della legge n. 300 del
1970. Alle assemblee possono partecipare le rappresentanze sindacali aziendali,
i dirigenti sindacali ed esperti.
Art.
4 Responsabilità disciplinari
1. Nei confronti di coloro che attuano azioni di cui all’articolo 2, si
configura responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva. Analoga responsabilità grava su chi denuncia
consapevolmente fatti di cui al medesimo articolo 2 che si rivelino inesistenti
per ottenere vantaggi comunque configurabili.
Art.
5 Azioni di tutela giudiziaria
1. Il lavoratore che abbia subìto violenza morale e
persecuzione psicologica nel luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 2, e non
ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi ma intenda adire il giudizio, può promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dall’articolo 410 del codice di procedura civile, anche
attraverso le rappresentanze sindacali aziendali. Si applicano, per il ricorso
in giudizio, le disposizioni di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile. Il giudice condanna altresì il
responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, che
liquida in forma equitativa.
Art.
6 Conseguenze per gli atti derivanti dalle violenze psicologiche
1. Le variazioni nelle
qualifiche, nelle mansioni, negli incarichi, nei trasferimenti o le dimissioni,
determinate da azioni di violenza morale e persecuzione psicologica, sono
impugnabili ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2113 del codice
civile, salvo risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 5 della presente legge.
Art.
7 Pubblicità del provvedimento del giudice
1. Su istanza
della parte interessata il giudice può disporre che del provvedimento di
condanna o di assoluzione venga data informazione, a cura del datore di lavoro,
mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività, dove si è
manifestato il caso di violenza morale e persecuzione psicologica, oggetto
dell’intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subìto tali azioni di violenza e persecuzione.
Art.
8 Nullità degli atti discriminatorie di ritorsione
1. Tutti
gli atti o fatti che derivino da comportamento di cui agli articoli 1, 2 e 3
sono nulli.
2. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore che abbia posto in essere una denuncia per comportamenti di cui all’articolo 2, in qualunque modo peggiorativi della propria condizione professionale, compresi i trasferimenti e i licenziamenti, adottati entro un anno dal momento della denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio, salvo prova contraria, ai sensi dell’articolo 2728, secondo comma, del codice civile.