DECRETO
LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216
(pubblicato in G.U. n. 187 del 13.08.2003)
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
( Visti...)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. – Oggetto
1. Il presente
decreto reca le disposizioni relative all'attuazione
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione,
dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento
sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro,
disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di
discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le
stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.
Art. 2. - Nozione di discriminazione
1. Ai fini del
presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per
principio di parità di trattamento si intende
l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della
religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o
dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata
alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di
seguito definite:
a)
discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per
handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una
situazione analoga;
b)
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le
persone che professano una determinata religione o ideologia di
altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una
particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare
svantaggio rispetto ad altre persone.
2. E' fatto
salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Sono,
altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le
molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o
l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di
discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali,
dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una
discriminazione ai sensi del comma 1.
Art. 3. - Ambito di applicazione
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a
tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini professionali;
d)
affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni
di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e
prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
2. La
disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in
materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso
all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi
e degli apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico,
prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze
armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.
Art. 4. - Tutela giurisdizionale dei diritti
1. All'articolo 15, comma 2,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le
seguenti: «, di handicap, di età o basata
sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».
2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui
all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6,
8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Chi intende agire in giudizio
per il riconoscimento della sussistenza di una delle
discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura
civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche,
ai sensi dell'articolo [1] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
4. Il ricorrente, al fine di
dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno,
può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati
statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il
giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere,
se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la
cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove
ancora sussistente, nonchè la rimozione degli
effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il
termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate.
6. Il giudice tiene conto, ai
fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento
discriminatorio costituiscono ritorsione ad una
precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente
attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della
parità di trattamento.
7. Il giudice può ordinare la
pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per
una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 5. - Legittimazione ad agire
1. Le rappresentanze locali delle
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in
forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome
e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la
persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto
discriminatorio.
2. Le rappresentanze locali di
cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione
collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le
persone lese dalla discriminazione.
Art. 6. – Relazione
1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione
contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.
Art. 7. - Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente
decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
***
[1] Articolo 66 -
Collegio di conciliazione.
(Art.
69-bis del D.Lgs. n. 29 del
1993, aggiunto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19,
comma 7 del D.Lgs. n. 387
del 1998)
1. Ferma restando la facoltà del
lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65
si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti,
dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione
provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il
lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto
compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica
amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della
Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del
lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso
la quale è istituito il collegio di conciliazione
competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia
della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve
precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è
addetto;
b) il luogo dove gli devono
essere fatte le comunicazioni inerenti alla
procedura;
c)
l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa;
d) la nomina
del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la
nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal
ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga
la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte.
Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa
la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al
collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere
anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per
l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce,
anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle
parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce
titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del
codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo
tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare un
proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta
non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel
verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono
acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle
parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da
parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta
formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice
di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.