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L'ESPERTO RISPONDE

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Aggiornamento - 12 Ottobre 2011

DOMANDA: Qual è la procedura per riconoscere i punti di invalidità? Il riconoscimento di una certa percentuale di invalidità, anche  minima, dà diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di azienda in crisi?

 

RISPOSTA:

"Prima di poter procedere alla domanda per richiedere la visita di accertamento dell'invalidità civile, l'accertamento dello stato di handicap o l'accertamento delle condizioni di disabilità, la persona con disabilità deve rivolgersi al proprio medico di medicina generale (medico di famiglia) per farsi rilasciare il certificato. Il medico dovrà adoperare solo i modelli di certificazione predisposti dall'INPS, nei quali, oltre a riportare i dati anagrafici della persona, dovrà attestare la natura delle sue menomazioni, riportando l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Tale certificato dovrà essere compilato dal medico su supporto informatico e dovrà essere inviato dal medico stesso telematicamente.

Una volta che il medico ha inviato il certificato, il sistema informatico dell'INPS genera un codice univoco (una ricevuta) che il medico dovrà consegnare all'interessato. Questi, quindi, potrà procedere alla formulazione della domanda. Il certificato ha validità 30 giorni: se l'interessato non presenta in tempo la domanda, il certificato scade, costringendolo a richiederlo nuovamente.

Le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile e quelle relative al riconoscimento dell'handicap devono essere presentate alla Commissione Medica per l'Invalidità civile presso l'ASL competente per territorio.

La commissione dell'Asl fissa la data della visita medica.
Nel caso in cui l'interessato non si presenti a visita, è convocato una seconda volta. Nell'eventualità che non si presenti neppure la seconda volta, la domanda di riconoscimento perde ogni effetto e dovrà essere ripresentata.
Se il soggetto, convocato a visita, si trovi nell'impossibilità fisica di recarsi presso la Commissione può chiedere la visita domiciliare, motivando l'impedimento con idonea certificazione medica. Alla visita è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti di legge.

Alla visita d'accertamento l'interessato può farsi accompagnare da un medico di fiducia.
Nel caso in cui, avendo fatto richiesta di riconoscimento presso la propria ASL di residenza, il richiedente, trovandosi ad essere ricoverato o domiciliato, contemporaneamente, al periodo della convocazione a visita, in una struttura Ospedaliera appartenente all'ASL diversa da quella d'effettiva residenza, può richiedere l'accertamento in rogatoria. Tale domanda deve essere fatta all'ASL di residenza, la quale chiederà, alla commissione medica dell'ASL ove si trova ricoverato o domiciliato il richiedente, di provvedere ad effettuare gli accertamenti del caso e di comunicargliene l'esito quale «Commissione competente». Successivamente, la stessa si farà carico di emettere il serbale sanitario riportante la valutazione dell'invalidità riconosciuta con l'indicazione eventuale rispetto all'handicap: assenza di handicap; presenza di handicap (L.104/1992 art.3, comma1); handicap in situazione di gravità (L.104/1992 art.3, comma 3).

Dunque, ha diritto alla visita domiciliare il cittadino che, chiamato a visita sanitaria presso la commissione provinciale sanitaria presso l'INPS, presenta una certificazione medica che attesta l'impossibilità di essere trasportato. Con il Messaggio n. 6878 del 2008 l'Inps ha chiarito che il medico incaricato deve presentarsi con copia dell'incarico ricevuto su carta intestata INPS e tesserino dell'ordine dei medici.
Una volta terminata la visita il medico deve inviare l'intero fascicolo con i risultati dell'accertamento alla commissione e l'intero iter deve concludersi entro 60 giorni dalla data di richiesta del cittadino.

In merito al secondo quesito, non vi sono obblighi particolari per il datore di lavoro circa la conservazione del posto di lavoro (o prefernze al loro mantenimento) per i disabili nell'ipotesi di crisi aziendale. Difatti, l'unica imposizione è quella di mantenere, nel caso di licenziamenti collettivi, la percentuale di lavoratori disabili, pena la nullità del licenziamento".

Avv. Fabio Varallo

dott.ssa Angela Manno


 

Trasferimento ad altra Unità produttiva

 

DOMANDA: La mia azienda ha adottato un provvedimento di trasferimento nei miei confronti da una Filiale capoluogo di provincia ad altra Filiale della stessa provincia, con medesimo ruolo professionale.

Vista la differenza tra le piazze e tra le stesse Filiali in termini di volumi, clientela, opportunità, ecc. ho chiesto all’azienda le “ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base pel provvedimento”, sottolineando il carattere lesivo del trasferimento dal punto di vista professionale.

La risposta aziendale è la seguente:  “le ragioni tecniche, organizzative e produttive  che hanno motivato il provvedimento in questione sono legate all’esigenza di avvicendare/riposizionare il personale interessato nelle diverse strutture viciniori di rete della Banca”… “Il suddetto trasferimento non risulta lesivo della professionalità dell’interessato in quanto lo stesso continua ricoprire lo stesso ruolo…….. per svolgere le conseguenti attività qualificanti”

Chiedo se tali ragioni possano essere ritenute sufficienti a motivare il provvedimento.

 

RISPOSTA: In merito alla problematica di cui sopra, va anzitutto sottolineato che le ragioni addotte dall'azienda potrebbero non essere sufficienti a giustificare il provvedimento di trasferimento: "l’esigenza di avvicendare/riposizionare il personale" sarebbe decisamente contestabile in sede giudiziale e potrebbe non reggere il vaglio del giudicante. 

Se poi si mettono a confronto anche le attività professionali svolte nelle due strutture e se si tiene conto del contesto in cui attualmente opera il lavoratore rispetto al precedente, potrebbe configurarsi addirittura un trasferimento di natura demansionatoria, poichè lo stesso inciderebbe in maniera significativa sulla acquisita professionalità del lavoratore e giustificherebbe certamente il ricorso alla procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per impugnare l'atto di trasferimento. 

Avv. Fabio Varallo

dott.ssa Angela Manno


 

Indennità di pendolarismo

 

DOMANDA: La mia azienda ha un accordo sul pendolarismo che prevede la corresponsione, in caso di trasferimento, di una indennità chilometrica al superamento dei 22 Km.. Tale distanza deve essere calcolata dalla residenza del Lavoratore al luogo di lavoro effettivo. (Indirizzo della Filiale, struttura, ecc.). L’azienda utilizza il Viamichelin per il calcolo del percorso più breve. Come bisogna comportarsi nel caso in cui l’indirizzo non sia riportato da alcun sistema di navigazione e l’azienda dichiara che non esistono i presupposti per la corresponsione dell’indennità prevista? Da una “misurazione” effettuata con autovettura propria il percorso più breve risulta superiore ai 22 Km. richiesti.

Un cordiale saluto.

 

RISPOSTA: In merito al quesito relativo all'indennità di pendolarismo, posso far presente che esisterebbero due soluzioni alla mancata indicazione sul sito www.viamichelin.it dell'indirizzo di destinazione:

1) affidare un incarico ad un professionista che sulla base di criteri tecnici oggettivi provveda ad indicare chiaramente la distanza da percorrere ai fini dell'indennità in questione. Questa soluzione, però, non incontra il mio favore, poichè, trattandosi di perizia di parte, potrebbe non essere accettata dalla controparte e servirebbe un giudizio apposito perchè sia il Giudice a pronunciarsi in via definita;

2) la strada consigliabile e certamente più breve è quella della "consulenza tecnica preventiva". La legge 14 maggio 2005 n.80 ha introdotto nel codice di procedura civile l’art. 696 bis rubricato appunto “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”. Dal testo dell’art. 696 bis c.p.c. si ricava che tra le parti deve esistere – quanto meno potenzialmente – una “lite” intorno ad un diritto di “credito” derivante dalla mancata od inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali (come nel nostro caso). Il procedimento si svolge con la nomina di un consulente tecnico del giudice, il quale, dopo aver tantato di conciliare le parti, deposita un elaborato peritale che determinerebbe l'esatta distanza. Utilizzando questo sistema, dunque, in contraddittorio con l'altra parte, si può accertare, incontrovertibilmente, l'esistenza o meno dei requisiti per usufruire dell'indennità in oggetto. 

Avv. Fabio Varallo


 

 

- Mansioni superiori

 

DOMANDA: Mi chiamo ...... e sono dipendente del Comune di ........, da circa 6 anni vengo adibito alle mansioni di autista di scuolabus pur essendo ancora inquadrato nella qualifica funzionale "B1".

Da tempo tramite il mio Sindacato di appartenenza sollecitiamo l'anomalo inquadramento e sollecitiamo affinchè l'amministrazione provveda ad attivare la procedura necessaria per il giusto inquadramento giuridico "B3".

A tutt'oggi, dalle  solite promesse non si è avuto seguito.

Cosa mi consigliate?

 

RISPOSTA: Poichè l'attuale normativa prevede la possibilità di mobilità orizzontale tra la categoria B1 e B3 (in presenza di determinati requisiti), con conseguente adeguamento del trattamento retributivo, nulla osterebbe ad un possibile intervento giudiziale, in caso di persistenza del diniego da parte della P.A.

avv. Fabio Varallo


Aggiornamento - 6 Maggio 2011

- Trasferimento - Sostituto del direttore

DOMANDA: Considerato il dettato, dell'art. 2103 del cod. civile (sintetizzato nella risposta chiara dell'Avv. Varallo, dell'art. 84 CCNL del Credito (concernente i profili della terza area professionale), dell'art. 87 del CCN del Credito (concernente lo sviluppo professionale) e  la sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 13281 del 31 maggio 2010, Pres. Vidiri, Rel. Picone: nell'ipotesi concreta di un lavoratore bancario appartenente alla III AREA PROF. IV LIVELLO RETRIBUTIVO che dall'aprile del 2004 ha sempre svolto il ruolo di addetto commerciale con mansioni di sostituto del preposto dell'agenzia (con lettera formale di incarico da parte della banca e conseguente riconoscimento del trattamento economico di QD2 nei periodi di assenza del preposto) che venga trasferito ad altra agenzia, conservando la mansione di addetto commerciale ma perdendo il ruolo di sostituto del preposto, potrebbero delinearsi i tratti peculiari del demansionamento professionale?

RISPOSTA: Per fornire una risposta concreta alla domanda posta, sarebbe necessario conoscere in quali periodi v'è stata una concreta sostituzione e per quanto tempo continuativamente.

Nel caso proposto, potrebbe configurarsi un’ipotesi di dequalificazione professionale per svuotamento delle mansioni precedenti, poiché la nuova assegnazione, a mezzo trasferimento, incide in concreto sul lato soggettivo e oggettivo del rapporto.

La normativa attualmente vigente, però, limita tale dequalificazione al ricorrere di determinate situazioni di fatto, che nella vexata questio potrebbero non rintracciarsi.

L'unico elemento certo è che la perdita del ruolo di sostituto del preposto non comporta automaticamente il demansionamento.

Avv. Fabio Varallo

 

 


Aggiornamento - 6 Maggio 2011

- Obbligo partecipazione corso Isvap

DOMANDA: Corso Isvap. In relazione all'obbligo, previsto da normativa, di partecipazione annuale al corso c.d. ISVAP da parte del personale bancario che colloca prodotti di natura assicurativa; nell'ipotesi in cui il lavoratore bancario non è stato chiamato a partecipare all'annuale ed obbligatoria sessione formativa; le responsabilità, derivanti dal collocamento di prodotti assicurativi in assenza di detto requisito obbligatorio per legge, ricadrebbero sul lavoratore ovvero sull'azienda che non ha correttamente vigilato, attivando quelle inibizioni di natura procedurale nei confronti dei lavoratori sprovvisti di tale requisito?

RISPOSTA: In linea astrattamente teorica, la normativa Isvap prevede che siano le Banche a dover verificare che i propri addetti abbiano adempiuto correttamente agli obblighi formativi.

In particolare, alcune circolari Isvap hanno stabilito specifici obblighi in merito alla formazione delle reti commerciali bancarie.

Le Banche, ciascun anno, dovrebbero inviare all’Isvap un rapporto avente ad oggetto le iniziative e le verifiche attuate in merito alla formazione, indicando, tra l’altro, il numero degli addetti formati nel corso dell’anno, le tipologie di corsi erogati, il numero di partecipanti, le ore di docenza, i prodotti in relazione ai quali è stata effettuata la formazione.

La responsabilità per la mancanza di un adeguato e corretto aggiornamento professionale, dunque, è certamete ascrivibile al datore di lavoro.

Questo, a mio parere, non escluderebbe del tutto una seppur minima responsabilità del lavoratore, il quale, a conoscenza degli obblighi imposti dalla normativa, non si sia attivato presso l'Azienda per fare presente tale situazione di deficit formativo.

Avv. Fabio Varallo

 


Aggiornamento - 20 Aprile 2011

- Missioni - indennità

DOMANDA: questione interpretativa contrattuale (art 64 ccnl bancari) della prevalenza o meno del comma 2 (no diarie sotto i 5 giorni) rispetto al comma 4 terzo alinea. "occorrono sempre e comunque almeno 5 giorni di missione per vedersi riconoscere la diaria ovvero questa spetta comunque (ancorchè ridotta) per un giorno di missione che superi le 10 ore dal momento della partenza da casa al ritorno (o addirittura con pernottamento)?"

RISPOSTA: Per rispondere al quesito posto, è necessaria una precisazione preliminare: il secondo comma dell’art. 64 del CCNL prevede per le missioni che non superino le cinque giornate nell’arco di un mese di calendario un rimborso spese (cd. piè di lista) che ha come limite economico gli importi previsti come "diaria". Solo il superamento del predetto limite temporale, quindi, per le missioni che vadano oltre le cinque giornate, comporta la possibilità di effettuare una scelta tra il trattamento di diaria ed il rimborso a piè di lista.

La diaria, pertanto, viene presa esclusivamente in considerazione come riferimento cui commisurare (un terzo, due terzi, ecc.) gli importi del rimborso spese per le missioni di durata inferiore alle cinque giornate.

Di conseguenza, anche per quelle che superino le dieci ore cui si riferisce il quarto comma e nell’ipotesi disciplinata dal quinto comma, non è previsto il trattamento di diaria, bensì il rimborso delle spese da parametrare alla diaria.

Avv. Fabio Varallo - dott.ssa Angela Manno


Aggiornamento - 20 Aprile 2011

- Trasferimento - Legge 104

DOMANDA: Trasferimento. Il Lavoratore che abbia segnalato all'azienda il prossimo inserimento della madre nei benefici della legge 104 con conseguente facoltà di non allontanamento dalla attuale sede di lavoro in caso di impugnazione del provvedimento in sede legale, potrebbe rivendicare la permanenza nella attuale sede di lavoro in attesa del pronunciamento del giudice?

RISPOSTA: Qualora venga disposto dal datore di lavoro il trasferimento di un lavoratore che abbia segnalato all’azienda l’imminente inserimento della madre nei benefici della legge 104 del 1992, l’unico rimedio esperibile dal lavoratore, in attesa di un pronunciamento definitivo del giudice, è il provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., nel caso in cui ricorrano i presupposti richiesti, ovvero il periculum in mora ed il fumus boni iuris.

Nell’ipotesi in questione, è ben possibile argomentare la presenza di entrambi, in considerazione sia della situazione clinica della madre del lavoratore, sia delle prescrizioni contenute nella l. 104/92.

avv. Fabio Varallo - dott.ssa Angela Manno


Aggiornamento - 31 Marzo 2011

Domanda: differenza tra fungibilità e demansionamento

Risponde l'Avv. Fabio Varallo del Foro di Lecce

In linea generale, il dipendente deve essere destinato alla mansioni per le quali è stato assunto o a quelle considerate pari nell’ambito della classificazione professionale. Il datore di lavoro può, tuttavia, assegnare al lavoratore le mansioni che ritiene più adatte alle sue peculiarità e può esercitare il diritto di destinare il personale a mansioni diverse, a patto che le nuove siano pari a quelle di assunzione.

È nel modo di esercitare tale diritto che si può cogliere la differenza tra fungibilità, pienamente riconosciuta nel nostro ordinamento, e demansionamento, considerato, al contrario, comportamento illegittimo da parte del datore di lavoro e fonte di risarcimento per il lavoratore che lo ha subito.

Dunque, con riguardo allo ius variandi del datore di lavoro, il divieto di variazioni in peius opera quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali; a tal fine, un'eventuale indagine del giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali; in particolare, le nuove mansioni possono considerarsi fungibili soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienza. Pertanto, la equivalenza delle mansioni va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi.

In conclusione, il CCNL riconosce una piena fungibilità a livello "retributivo"; questo non vuol dire, però, che il lavoratore possa essere adibito a mansioni che abbassino il livello qualitativo e professionale della sua prestazione (con indagine da effettuarsi in concreto), nel quale caso non può più parlarsi di fungibilità ma si deve parlare di demansionamento.


Aggiornamento - 31 Marzo 2011

Domanda: Contratto di Apprendistato Professionalizzante, la presenza del Tutor - mancato affiancamento del Lavoratore.

Risponde l'Avv. Fabio Varallo del Foro di Lecce

Il legislatore ha inteso stabilire una specifica ipotesi sanzionatoria in capo al datore di lavoro, il quale si dimostri inadempiente rispetto agli obblighi formativi incombenti sullo stesso in ragione di quanto stabilito nel piano formativo dell’apprendista.

Il datore di lavoro responsabile della mancata erogazione della formazione (anche attraverso la presenza del Tutor) prevista per il contratto di apprendistato stipulato tra le parti, dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.

L'assenza della formazione può portare alla conversione del contratto a tempo indeterminato in caso di inadempienza dell'obbligo formativo.

Sul concetto di inadempienza imputabile al datore di lavoro si chiarisce che lo stesso dovrà essere valutato sulla base del percorso di formazione previsto all’interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate, o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo”.

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