VERBALE D’ACCORDO

 

 

Il  giorno 8.1.2003, in Roma

 

 

 

tra

 

 

 

-   l’Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi

 

 

 

e

 

 

-                     la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI);

-                     la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI);

-                     la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL);

-                     la Federazione Italiana Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL);

-                     il Sindacato Nazionale per il Personale Direttivo delle aziende concessionarie della riscossione tributaria (SINDART);

-                     la UIL Credito e Assicurazioni (UIL C.A.);

 

 

premesso che:

 

 

·        il ccnl 12 dicembre 2001 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle Aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi  è scaduto il 31 dicembre 2001.

 

·        il predetto contratto è stato caratterizzato da importanti innovazioni normative, che hanno determinato, in taluni casi, difficoltà di interpretazione e conseguenti problemi applicativi, in particolare per la disciplina dei quadri direttivi e della banca delle ore;

 

·        nell’ambito degli impegni tra le Parti, si era convenuto di affrontare alcuni importanti temi che finora non è stato possibile definire;

 

·        il sistema di relazioni sindacali, motore del complessivo disegno contrattuale, va rafforzato; a tal fine le Parti condividono di ridefinire un nuovo protocollo sulle prospettive del settore, che costituisca la comune base di riferimento per realizzare uno sviluppo delle aziende concessionarie socialmente sostenibile e compatibile;

 

·        le Parti si danno atto che intendono rinnovare il contratto collettivo nazionale seguendo un percorso definito, ferme restando le decorrenze e le scadenze del prossimo CCNL;

 

·        le Parti intendono rinnovare, con il presente accordo, la parte economica del contratto collettivo nazionale 12 dicembre 2001, nel rispetto del Protocollo 23 luglio 1993,

 

si conviene:

 

1.  Gli incrementi retributivi per il biennio 2002-2003, salvo quanto previsto dal successivo punto 2, si applicheranno secondo le seguenti percentuali sulle tabelle, sugli assegni ad personam derivanti dalla ristrutturazione tabellare, sulla voce “ex premio di rendimento” per la quota che in origine era variabile e sulle indennità riportate nella tabella allegata al presente accordo:

 

-     1,8% dal 1° marzo 2002;

-         0,8% dal 1° giugno 2002;

-         1,2% dal 1° novembre 2002;

-         0,8% dal 1° febbraio 2003;

-         0,8% dal 1° agosto 2003.

 

2.  A totale copertura del periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2002 gli incrementi percentuali sopra indicati vengono corrisposti sotto forma di UNA TANTUM nelle misure stabilite dalla sottoriportata tabella.

 

UNA TANTUM dal 1° marzo al 31 dicembre 2002

 

 

 

 

 

 

scatti di

importo ex

Livelli retributivi

stipendio

anzianità

ristrutturazione

 

 

 

tabellare

QD 4° Livello

947,09

24,45

3,67

QD 3° Livello

794,51

24,45

3,67

QD 2° Livello

703,39

10,68

2,04

QD 1° Livello

661,42

10,68

2,04

3^a Area P 4° Livello

586,47

10,68

2,04

3^a Area P 3° Livello

545,71

10,68

2,04

3^a Area P 2° Livello

517,20

10,68

2,04

3^a Area P 1° Livello

488,72

10,68

2,04

2^a Area P 3° Livello

460,19

9,16

1,74

2^a Area P 2° Livello

447,99

7,48

1,41

2^a Area P 1° Livello

435,74

7,48

1,41

Livello unico + g. nott.

414,74

5,44

1,02

Livello unico

407,26

5,16

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta UNA TANTUM verrà aziendalmente integrata applicando le percentuali di incremento sugli assegni ad personam derivanti dalla ristrutturazione tabellare e sulla voce “ex premio di rendimento” per la quota che in origine era variabile.

 

            La determinazione della misura dell’erogazione UNA TANTUM va effettuata con riferimento all’inquadramento di ciascun interessato alla data del 31 dicembre 2002.

 

Gli importi UNA TANTUM così determinati:

 

-         vanno computati pro-quota in relazione all’eventuale minore servizio retribuito nel periodo predetto;

-         vanno sterilizzati ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;

-         non sono computati ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell’A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.

 

3.  Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° marzo 2002 e la data di stipulazione del presente accordo, gli effetti economici relativi a detto periodo (corresponsione UNA TANTUM e aumenti retributivi) si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.

 

4.  Si conviene altresì:

 

a)        di avviare un confronto sulle principali linee evolutive del sistema della riscossione dei tributi, al fine di individuare in un apposito Protocollo comuni impegni ed obiettivi, coerenti con uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;

b)        di esaminare, con l’intento di risolvere con una interpretazione congiunta, i problemi applicativi relativi al ccnl 12 dicembre 2001, riferiti a:

-           quadri direttivi - prestazione lavorativa (autogestione, autocertificazione, remunerazione) - ruoli chiave - verifica applicazione procedure;

-           formazione, sviluppo professionale, sistema di valutazione; ruolo e prospettive del costituendo organismo per la formazione di cui all’art. 57 del ccnl 12 dicembre 2001;

-           banca delle ore - effettiva esigibilità;

c)      di procedere, secondo quanto previsto dal Protocollo in calce al ccnl 12 dicembre 2001, alla revisione della disciplina delle agibilità sindacali, ferma l’esigenza di un ridimensionamento dei connessi oneri sulle aziende, esaminando - in tale ambito - la possibilità di aderire a quanto verrà convenuto nel settore del credito, tenendo conto dell’evoluzione organizzativa del sistema della riscossione dei tributi;

d)      di ricercare soluzioni condivise sulle materie individuate dall’appendice 1 del predetto ccnl e degli artt. 3, 4, e 22 e della norma transitoria in calce all’art. 26:

 

-           previdenza e assistenza;

-           azionariato dei dipendenti;

-           Commissione Nazionale per la Sicurezza;

-           inquadramento del personale;

-           legge 8 marzo 2000, n. 53 e Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

-           lavoro a tempo parziale;

-           inquadramenti presso i servizi di elaborazione dati;

-           indicatori di “pre-crisi”;

-           contratti complementari;

-           contratti di apprendistato.

 

Le parti esamineranno altresì le problematiche connesse all’applicazione della normativa contrattuale nazionale sul sistema incentivante.

 

Le parti stipulanti convengono che i temi identificati nelle quattro aree di confronto saranno definiti entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

 

A tal fine si impegnano a monitorare costantemente l’andamento complessivo del lavoro svolto e a rendersi disponibili per una proficua ed intensa fase di definizione di quanto richiamato nel presente accordo.

 

Ai sensi dell’art. 22 del ccnl 12 dicembre 2001 resta comune impegno delle Parti stipulanti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale nazionale.

 


Allegati

 

dal 1° gennaio 2003

 

importi mensili

 

 

 

 

 

 

 

 

importo ex

Livelli retributivi

stipendio

scatti di

ristrutturazione

 

 

anzianità

tabellare

 

 

 

 

 QD 4° Livello

3.277,39

84,62

12,69

 QD 3° Livello

2.749,30

84,62

12,69

 QD 2° Livello

2.434,03

36,89

7,09

 QD 1° Livello

2.288,90

36,89

7,09

 3^a Area P 4° Livello

2.029,39

36,89

7,09

 3^a Area P 3° Livello

1.888,46

36,89

7,09

 3^a Area P 2° Livello

1.789,80

36,89

7,09

 3^a Area P 1° Livello

1.691,15

36,89

7,09

 2^a Area P 3° Livello

1.592,50

31,58

6,07

 2^a Area P 2° Livello

1.550,22

25,82

4,96

 2^a Area P 1° Livello

1.507,94

25,82

4,96

 Livello unico + g.nott.

1.435,22

18,79

3,61

 Livello unico

1.409,29

17,85

3,44

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 1° febbraio 2003

 

importi mensili

 

 

 

 

 

 

 

 

importo ex

Livelli retributivi

stipendio

scatti di

ristrutturazione

 

 

anzianità

tabellare

 

 

 

 

 QD 4° Livello

3.303,61

85,30

12,79

 QD 3° Livello

2.771,29

85,30

12,79

 QD 2° Livello

2.453,50

37,18

7,15

 QD 1° Livello

2.307,21

37,18

7,15

 3^a Area P 4° Livello

2.045,62

37,18

7,15

 3^a Area P 3° Livello

1.903,56

37,18

7,15

 3^a Area P 2° Livello

1.804,12

37,18

7,15

 3^a Area P 1° Livello

1.704,68

37,18

7,15

 2^a Area P 3° Livello

1.605,24

31,83

6,12

 2^a Area P 2° Livello

1.562,62

26,02

5,00

 2^a Area P 1° Livello

1.520,01

26,02

5,00

 Livello unico + g.nott.

1.446,70

18,94

3,64

 Livello unico

1.420,57

17,99

3,46

 

dal 1° agosto 2003

 

importi mensili

 

 

 

 

 

 

 

 

importo ex

Livelli retributivi

stipendio

scatti di

ristrutturazione

 

 

anzianità

tabellare

 

 

 

 

 QD 4° Livello

3.330,04

85,98

12,89

 QD 3° Livello

2.793,46

85,98

12,89

 QD 2° Livello

2.473,13

37,48

7,21

 QD 1° Livello

2.325,66

37,48

7,21

 3^a Area P 4° Livello

2.061,99

37,48

7,21

 3^a Area P 3° Livello

1.918,79

37,48

7,21

 3^a Area P 2° Livello

1.818,55

37,48

7,21

 3^a Area P 1° Livello

1.718,32

37,48

7,21

 2^a Area P 3° Livello

1.618,08

32,09

6,17

 2^a Area P 2° Livello

1.575,12

26,23

5,04

 2^a Area P 1° Livello

1.532,17

26,23

5,04

 Livello unico + g.nott.

1.458,28

19,09

3,67

 Livello unico

1.431,93

18,14

3,49

 

 

 

 

 


 

INDENNITA' E COMPENSI VARI

 

 

 

 

 

 

 

Aree professionali e quadri direttivi

01/01/03

01/02/03

01/08/03

 

 

 

 

- lavori in locali sotterranei

45,27

45,63

45,99

- turno notturno

30,19

30,44

30,68

 

 

 

 

Quadri direttivi

 

 

 

- per intervento (3° e 4° livello)

60,36

60,85

61,33

- giornata di reperibilità (1° e 2° livello) (*)

30,19

30,44

30,68

 

 

 

 

Aree professionali

 

 

 

- turno diurno

4,24

4,27

4,30

- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le

 

 

 

18,15 e fino alle 19,15

3,62

3,65

3,68

- giornata di reperibilità (*)

30,19

30,44

30,68

- per intervento

18,13

18,27

18,42

 

 

 

 

2ª area professionale, 1° livello retributivo

 

 

 

(limitatamente al personale addetto a mansioni di

 

 

 

commesso)

 

 

 

- pernottamento

18,13

18,27

18,42

- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno

24,13

24,33

24,52

- vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno

14,48

14,60

14,71

- custodia diurna nella giornata di sabato

48,27

48,65

49,04

 

 

 

 

1ª area professionale

 

 

 

- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno

14,48

14,60

14,71

- vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno

9,06

9,14

9,21

- pernottamento semplice

10,57

10,65

10,74

 

 

 

 

 

 

 

 

* Con un minimo di:

13,73

13,84

13,95

 

 

 

 

MISSIONI E DIARIE

(DAL 1° GENNAIO 2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.D. 3° e 4°

 

Q.D. 1° e 2°

 

3ª area professionale e 2ª

 

2ª area professionale, 1°

 

1ª area

 

livello

livello

area professionale, 3°

e 2° livello retributivo

professionale

 

 

 

livello retributivo

 

 

Centri fino a 200.000

133,66

91,07

79,40

62,75

58,88

abitanti

 

 

 

 

 

Centri da 200.001 a

147,03

100,17

87,34

69,02

64,76

500.000 abitanti

 

 

 

 

 

Centri da 500.001 a

160,40

109,28

95,29

75,30

70,65

1.000.000 di abitanti

 

 

 

 

 

Centri oltre

173,76

118,39

103,22

81,57

76,53

1.000.000 di abitanti