AREE PROFESSIONALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Nell'ambito del nuovo CCNL applicabile anche alle aziende concessionarie già destinatarie delle Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio, le Parti definiscono le seguenti particolarità relative al sistema di classificazione del personale per aree professionali per il personale già appartenente alle categorie, qualifiche e gradi del personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario. Tale sistema si articola su tre aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi.
I lavoratori/lavoratrici come sopra inquadrati vengono inseriti nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione della “tabella di corrispondenza” che segue, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite.
Prima di dare attuazione a quanto sopra, le Parti aziendali procederanno ad un confronto negoziale sulla correlazione tra gli inquadramenti aziendalmente in essere e le declaratorie ed i profili esemplificativi previsti dal CCNL definendo eventuali profili professionali cui collegare l'inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella.
Le intese relative verranno inserite nel contratto integrativo aziendale armonizzandone i contenuti.
I profili professionali previsti negli accordi aziendali in atto danno luogo all'inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella, salvo che si addivenga, in presenza di normative aziendali difformi, a diverse intese in coerenza con i principi generali della presente normativa.
Nell'ipotesi in cui dovessero manifestarsi difformità di valutazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Protocollo per la fase della sua prima attuazione, il problema potrà - a richiesta delle organizzazioni sindacali o dell'Azienda interessata - essere esaminato in sede Ascotributi, con l'assistenza della Associazione stessa e delle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali medesime.
Trascorsi i 6 mesi dall'avvenuta attuazione della nuova complessiva disciplina degli inquadramenti, le Parti aziendali procederanno ad una verifica per una valutazione congiunta delle eventuali problematiche applicative nascenti dal nuovo sistema di inquadramenti.
Le declaratorie ed i profili esemplificativi che determinano le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale e nei livelli retributivi sono quelle di cui al capitolo XVI del CCNL.
Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle parti. Le intese relative vengono inserite nel contratto integrativo aziendale.
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l'azienda può attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell'area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.
L'azienda, nel corso di un apposito incontro informa, su loro richiesta, le 00.SS. aziendali in merito ai criteri adottati per la miglior gestione della flessibilità di cui al comma che precede; in tale occasione, le predette 00.SS. possono avanzare proposte, ai fini di una valutazione congiunta, su situazioni aventi rilevanza generale che possano risultare in contrasto con le finalità più sopra enunciate.
Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.
Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale è riconosciuto l'inquadramento nel livello corrispondente all'attività superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri previsti dall'art. 80 del presente CCNL.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti, in relazione a quanto
previsto nelle presenti disposizioni generali, chiariscono che restano
confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano
specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla
fungibilità nell'utilizzo del personale globalmente connesse agli assetti in
atto frutto di normative aziendalmente pattuite.
TABELLA DI CORRISPONDENZA
|
PRECEDENTE
CATEGORIA QUALIFICA O GRADO (1) |
NUOVO INQUADRAMENTO |
1ª area professionale
|
personale di pulizia, fatica e custodia guardie diurne e notturne |
livello retributivo unico livello retributivo unico + indennità mensile |
2ª
area professionale
|
operaio/commesso (2) capo e vice capo commesso (2) impiegato di grado minimo |
1° livello retributivo 2° livello retributivo 3° livello retributivo |
3ª
area professionale
|
impiegato di grado superiore al minimo capo reparto vice capo ufficio capo ufficio |
1° livello retributivo 2° livello retributivo 3° livello retributivo 4° livello retributivo |
A
far tempo dal momento del passaggio al sistema di classificazione per le aree
professionali, il lavoratore/lavoratrici che, in rapporto alle funzioni svolte,
risulti destinatario - in base a intese aziendali - di un trattamento economico
superiore a quello dell'originaria qualifica o grado, verrà inquadrato nel
livello retributivo corrispondente ovvero più prossimo per difetto, purché
nell'ambito dell'area professionale di appartenenza, conservando l'eventuale
eccedenza economica come assegno ad personam assorbibile in occasione di
successivi avanzamenti.
I lavoratore/lavoratrice destinatari del presente Protocollo sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi secondo la disciplina e le modalità previste dal capitolo XVI del presente CCNL.
La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale.
I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.
Attuali
quadri e funzionari
Le Parti aziendali, in occasione del confronto negoziale relativo alla definizione degli inquadramenti delle tre aree professionali, definiranno eventuali profili professionali cui collegare l'inquadramento dei quadri.
Le Parti stesse, procederanno altresì, in coerenza con i principi generali del presente CCNL all'inquadramento tra i quadri direttivi dei funzionari salvaguardando i profili professionali aziendalmente già definiti.
Trattamento
economico tabellare per il personale neo assunto
Al personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL, non competono le particolari erogazioni eventualmente previste nei contratti integrativi aziendali definite “differenza aziendale” e “carica aziendale”.
Maggiorazioni
per laurea e per iscrizione ad albo professionale
Gli importi vengono mantenuti, sotto forma di assegno ad personam non riassorbibile a tutti gli effetti, al solo personale che già li percepisca e a tutto il personale in servizio alla data di stipula del presente ccnl che consegua la laurea e/o l'iscrizione all'Albo professionale entro la data del 1° gennaio 2002 restando, a tali effetti, comunque ferme le condizioni previste dall’art. 1 delle Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio (Parte economica) del ccnl 12 luglio 1995 e dagli artt. 4 e 6 delle medesime Disposizioni Particolari di cui al ccnl 17 luglio 1995.
Disciplina
del reclutamento
L'Azienda informerà preventivamente le OO.SS. aziendali circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per le assunzioni del personale.
Disciplina
dei trasferimenti - fornitura dell'alloggio
La specifica previsione relativa alla fornitura dell'alloggio per il caso di trasferimento troverà applicazione a far tempo dal l° gennaio 2002.
Provvidenze di studio
Per il solo personale in servizio alla data di stipula del presente ccnl e, comunque, per il periodo di vigenza dello stesso, resta applicabile la disciplina prevista dalle Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio di cui ai ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.
Permessi sostitutivi delle festività soppresse
L’attuale regime di cui alle Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio dei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995 vale per l’anno 2001. A far tempo dall'anno 2002, si applica la disciplina prevista dal presente CCNL.
Nota a verbale
In ordine all'obiettivo di realizzare una graduale armonizzazione tra la normativa generale e le Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio, le Parti stipulanti convengono che, in sede di stesura contrattuale, si esamineranno le possibili soluzioni per gli aspetti non definiti nel presente CCNL. Nel caso di impossibilità ad individuare discipline omogenee, continueranno comunque a valere le preesistenti normative, per il lavoratore/lavoratrice ai quali si applicano le Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio di cui ai ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995, in servizio alla data di stipula del presente CCNL.
PROTOCOLLO IN TEMA DI AGIBILITA' SINDACALI
Le Parti, premesso che:
- l’accordo 4 dicembre 1995 sui permessi sindacali per i dirigenti nazionali e di strutture periferiche territoriali - la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 1999 - è stato disdetto entro il termine del 30 giugno 1999;
convengono:
- di procedere alla revisione della disciplina delle agibilità sindacali successivamente alla stipula del presente CCNL.
TABELLE
ALLEGATO
1
UNA TANTUM
Tabella 1
|
Importo per |
Importo a copertura |
|
Importo per |
|
ogni scatto |
dal 1 ottobre 1999 al 31 dicembre
2001 |
|
ogni qualifica |
|
43.642 |
4a Area professionale |
2° livello |
2.321.416 |
|
43.642 |
|
1° livello |
2.181.572 |
|
43.642 |
|
4° livello |
2.013.758 |
|
43.642 |
3a Area professionale |
3° livello |
1.873.914 |
|
43.642 |
|
2° livello |
1.776.023 |
|
43.642 |
|
1° livello |
1.678.132 |
|
37.363 |
|
3° livello |
1.580.241 |
|
30.538 |
2a Area professionale |
2° livello |
1.538.288 |
|
30.538 |
|
1° livello |
1.496.334 |
|
22.223 |
1a Area professionale |
liv.un. |
1.424.174 |
|
21.123 |
|
liv.un. |
1.398.444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Importo a copertura |
|
|
|
|
dal 1 ottobre 1999 al 31 dicembre 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funzionari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Importo
fisso per tutti |
3.252.159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
per
ogni scatto di anzianità |
96.564 |
|
|
|
per
ogni maggiorazione |
103.853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 3 (valori in
Euro) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Importo per |
Importo a
copertura |
|
Importo per |
|
ogni scatto |
dal 1 ottobre 1999 al 31 dicembre
2001 |
|
ogni qualifica |
|
22,54 |
4a Area professionale |
2° livello |
1.198,91 |
|
22,54 |
|
1° livello |
1.126,69 |
|
22,54 |
|
4° livello |
1.040,02 |
|
22,54 |
3a Area professionale |
3° livello |
967,80 |
|
22,54 |
|
2° livello |
917,24 |
|
22,54 |
|
1° livello |
866,68 |
|
19,30 |
|
3° livello |
816,13 |
|
15,77 |
2a Area professionale |
2° livello |
794,46 |
|
15,77 |
|
1° livello |
772,79 |
|
11,48 |
1a Area professionale |
liv.un. |
735,52 |
|
10,91 |
|
liv.un. |
722,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 4 (valori in
Euro) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Importo a copertura |
|
|
|
|
dal 1 ottobre 1999 al 31
dicembre 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funzionari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Importo fisso per tutti |
1.679,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
per ogni scatto di anzianità |
49,87 |
|
|
|
per ogni maggiorazione |
53,64 |
|
ALLEGATO
2
TABELLE ECONOMICHE
TAB. A
|
Dal
1° gennaio 2002 (13 mensilità, valori in
lire) |
||||
|
|
|
Stipendio
|
Scatti di anzianità |
Importo ex ristr.
tabellare |
Quadri Direttivi |
4°
livello |
6.110.908 |
157.780 |
23.667 |
|
|
3°
livello |
5.126.227 |
157.780 |
23.667 |
|
|
2°
livello |
4.538.396 |
68.778 |
13.226 |
|
|
1°
livello |
4.267.784 |
68.778 |
13.226 |
|
|
|
|
|
|
|
3ª Area Professionale |
4°
livello |
3.783.911 |
68.778 |
13.226 |
|
|
3°
livello |
3.521.138 |
68.778 |
13.226 |
|
|
2°
livello |
3.337.198 |
68.778 |
13.226 |
|
|
1°
livello |
3.153.259 |
68.778 |
13.226 |
|
|
|
|
|
|
|
2ª Area Professionale |
3°
livello |
2.969.318 |
58.882 |
11.324 |
|
|
2°
livello |
2.890.487 |
48.126 |
9.255 |
|
|
1°
livello |
2.811.656 |
48.126 |
9.255 |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Area Professionale |
Liv.
retributivo unico |
2.627.716 |
33.288 |
6.403 |
|
|
Ind.
Guardie notturne |
48.351 |
1.736 |
333 |
TAB. B
|
Dal
1° gennaio 2002 (13 mensilità, valori in euro) |
||||
|
|
|
Stipendio
|
Scatti di anzianità |
Importo ex ristr.
tabellare |
Quadri direttivi |
4°
livello |
3.156,02 |
81,49 |
12,22 |
|
|
3°
livello |
2.647,48 |
81,49 |
12,22 |
|
|
2°
livello |
2.343,89 |
35,52 |
6,83 |
|
|
1°
livello |
2.204,13 |
35,52 |
6,83 |
|
|
|
|
|
|
|
3ª Area Professionale |
4°
livello |
1.954,23 |
35,52 |
6,83 |
|
|
3°
livello |
1.818,52 |
35,52 |
6,83 |
|
|
2°
livello |
1.723,52 |
35,52 |
6,83 |
|
|
1°
livello |
1.628,52 |
35,52 |
6,83 |
|
|
|
|
|
|
|
2ª Area Professionale |
3°
livello |
1.533,52 |
30,41 |
5,85 |
|
|
2°
livello |
1.492,81 |
24,86 |
4,78 |
|
|
1°
livello |
1.452,10 |
24,86 |
4,78 |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Area Professionale |
Liv.
retributivo unico |
1.357,10 |
17,19 |
3,31 |
|
|
Ind.
Guardie notturne |
24,97 |
0,90 |
0,17 |
APPLICAZIONE TRANSITORIA DELLE TABELLE
Per gli attuali lavoratori
appartenenti alla 4ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (quadri e
quadri super per le aziende che applicano le disposizioni particolari per le
Casse di Risparmio), fino alla data di inserimento rispettivamente nel 1° e 2°
livello dei quadri direttivi, gli importi mensili di cui alla presente tabella
sono diminuiti rispettivamente di 1/13 di lire 2.150.000 (€ 1.110,38) e di 1/13 di lire 2.250.000 (€ 1.162,03) corrispondenti alla forfettizzazione per
lavoro straordinario, per il quale continua a corrispondersi il relativo
compenso.
Per
gli attuali funzionari, fino alla data del loro inserimento nel 3° o 4° livello
dei quadri direttivi, si applicano gli importi afferenti la tabella del 4°
livello retributivo. Si applica altresì un importo mensile di lire 4.468 (€
2,31) per ogni scatto di anzianità e un importo mensile di lire 4.805 (€ 2,48)
per ogni punto di maggiorazione.
TAB. C
Assegni mensili di anzianità (13 mensilità, valori in lire)
Dal 1° gennaio 2002*
|
|
Inquadramento |
Importo |
|
|
|
|
|
3ª Area professionale |
2° e 3° livello retributivo |
45.904 |
|
2ª Area professionale |
3° livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializzati) |
65.577 |
|
2ª Area professionale |
1° e 2° livello retributivo |
43.281 |
|
1ª Area professionale |
|
28.854 |
- Per le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio:
- L. 298.375 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex Vice Capo Ufficio”;
- L. 289.850 annue, quale “difenda assegno di anzianità ex subalterni (compresi Capo Commesso e Vice Capo Commesso);
- L. 119.350 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex operai”;
- L. 136.400 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)”.
Gli importi di cui alla presente nota verranno corrisposti in occasione della 13ª mensilità al solo personale che già percepita l’assegno di anzianità.
(Cfr. gli artt. 119 e 123 del CCNL 12 luglio 1995 e artt. 8, 9 e 10 delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio del ccnl 12 luglio 1995).
TAB. D
Assegni mensili di anzianità (13 mensilità, valori in euro)
Dal 1° gennaio 2002*
|
|
Inquadramento |
Importo |
|
Dal 1° gennaio 2002* |
|
|
|
3ª Area professionale |
2° e 3° livello retributivo |
23,71 |
|
2ª Area professionale |
3° livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializzati) |
33,87 |
|
2ª Area professionale |
1° e 2° livello retributivo |
22,35 |
|
1ª Area professionale |
|
14,90 |
- Per le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio:
- € 154,10 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex Vice Capo Ufficio”;
- € 149,70 annue, quale “difenda assegno di anzianità ex subalterni (compresi Capo Commesso e Vice Capo Commesso);
-
€ 61,64 annue, quale “differenza assegno di
anzianità ex operai”;
- € 70,44 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)
Gli importi di cui alla presente nota verranno corrisposti in occasione della 13ª mensilità al solo personale che già percepita l’assegno di anzianità.
(Cfr. gli artt. 119 e 123 del CCNL 12 luglio 1995 e artt. 8, 9 e 10 delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio del ccnl 12 luglio 1995).
TAB. E
Scatti di anzianità
|
Livello professionale |
Numeri
scatti |
|
Aree professionali dalla 1ª alla 3ª e Quadri direttivi di 1° e 2° livello Quadri direttivi di 3° e 4° livello |
12 (a)
8 (b) 9 (c) 7 (d) |
|
Cadenza
-
1° scatto quadriennale -
Successivi scatti a cadenza triennale -
Spostamento di 6 mesi per quelli biennali in corso di maturazione
(totale 30 mesi) |
|
a)
Personale in servizio al 12 luglio 1995
b)
Personale assunto dopo il 12 luglio 1995
c) Personale in servizio al 1° luglio 1995
d) Personale assunto o nominato a far tempo dal 1° luglio 1995
ALLEGATO
3
INDENNITA’ E COMPENSI VARI
TAB. F
dal 1° gennaio 2002 (valori in lire)
|
Aree
professionali e quadri direttivi |
|
|
- lavori in locali sotterranei |
84.400 |
|
- turno notturno |
56.300 |
|
Aree professionali |
|
|
- turno diurno |
7.900 |
|
- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15 |
6.750 |
|
2a area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) |
|
|
- pernottamento |
33.800 |
|
- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno |
45.000 |
|
- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno |
27.000 |
|
- custodia diurna nella giornata di sabato |
90.000 |
|
1a
area professionale |
|
|
- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno |
27.000 |
|
- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno |
16.900 |
|
- pernottamento semplice |
19.700 |
TAB. G
dal 1°
gennaio 2002 (valori in euro)
|
Aree
professionali e quadri direttivi |
|
|
- lavori in locali sotterranei |
43,59 |
|
- turno notturno |
29,08 |
|
Aree professionali |
|
|
- turno diurno |
4,08 |
|
- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15 |
3,49 |
|
2a area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) |
|
|
- pernottamento |
17,46 |
|
- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno |
23,24 |
|
- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno |
13,94 |
|
- custodia diurna nella giornata di sabato |
46,48 |
|
1a
area professionale |
|
|
- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno |
13,94 |
|
- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno |
8,73 |
|
- pernottamento semplice |
10,17 |
ALLEGATO 4
CONCORSO SPESE TRANVIARIE
TAB. H
Concorso spese tranviarie (12 mensilità) valori in lire
Lire mensili
- Verona 2.150
- Catania 2.350
- Bari, Taranto 2.400
- Venezia 2.450
- Padova, Palermo 2.600
. Trieste 2.850
- Bologna 2.900
- Messina, Napoli, Torino 3.000
- Genova 3.300
- Firenze 3.900
- Roma 4.500
- Milano 5.650
TAB. I
Concorso spese tranviarie (12 mensilità) valori in euro
Euro mensili
- Verona 1,11
- Catania 1,21
- Bari, Taranto 1,24
- Venezia 1,27
- Padova, Palermo 1,34
. Trieste 1,47
- Bologna 1,50
- Messina, Napoli, Torino 1,55
- Genova 1,70
- Firenze 2,01
- Roma 2,32
- Milano 2,92
ALLEGATO 5
TAB. L
Indennità di rischio (misure mensili in lire)
Capoluoghi di prov.
e
centri aventi intenso
movimento
bancario ALTRI
CENTRI
Quadri direttivi, 3° Area
Professionale
e 2° Area Professionale, 3°
livello retri-
butivo (esclusi gli addetti
a mansioni
operaie)
a) cassieri che hanno con
conti-
nuità effettivo maneggio di
valori
inerente alle operazioni
svolte di-
rettamente allo sportello
dei contanti* 245.168 183.850
b) addetti alla cassa per
coadiuvare il
cassiere (art. 77, 3° livello
retributivo, 3° alinea) 106.618 79.990
2ª Area professionale, 1° e
2° livello retributivo
(esclusi gli addetti a
mansioni operaie)
c) che hanno maneggio di
contanti o valori
non esplicabile allo
sportello di cui all’art. 77,
1° livello retributivo, 1° e
7° alinea, 2ª punto 70.422 52.725
TAB. M
Capoluoghi di prov.
e
centri aventi intenso
movimento
bancario ALTRI
CENTRI
Quadri direttivi, 3° Area
Professionale
e 2° Area Professionale, 3°
livello retri-
butivo (esclusi gli addetti
a mansioni
operaie)
a) cassieri che hanno con
conti-
nuità effettivo maneggio di
valori
inerente alle operazioni
svolte di-
rettamente allo sportello
dei contanti* 126,62 94,95
b) addetti alla cassa per
coadiuvare il
cassiere (art. 77, 3° livello retributivo, 3°
alinea) 55,06 41,31
2ª Area professionale, 1° e
2° livello retributivo
(esclusi gli addetti a
mansioni operaie)
c) che hanno maneggio di
contanti o valori
non esplicabile allo
sportello di cui all’art. 77,
1° livello retributivo, 1° e
7° alinea, 2ª punto 36,38 27,23
ALLEGATO
6
PREAVVISO
TAB. N
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 64 lett. a), spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 70 oltre all’indennità di mancato preavviso nella seguente misura:
|
Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 90 giorni 135 giorni 180 giorni 190 |
|
Quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo e lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 65 giorni 80 giorni 110 giorni 120 |
|
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 50 giorni 75 giorni 100 giorni 110 |
|
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 35 giorni 65 giorni 90 giorni 100 |
|
Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 30 giorni 40 giorni 50 giorni 60 |
TAB. O
La cessazione del rapporto di lavoro di cui alle lett. b) dell’art. 64 deve essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:
|
Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 90 giorni 135 giorni 180 giorni 190 |
|
Quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo e lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 65 giorni 80 giorni 110 giorni 120 |
|
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 50 giorni 75 giorni 100 giorni 110 |
|
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 35 giorni 65 giorni 90 giorni 100 |
|
Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 30 giorni 40 giorni 50 giorni 60 |
TAB. P
La cessazione del rapporto di lavoro di cui alle lett. c) dell’art. 64 deve essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:
|
Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 90 giorni 135 giorni 180 giorni 190 |
|
Quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo e lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 65 giorni 80 giorni 110 giorni 120 |
|
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 50 giorni 75 giorni 100 giorni 110 |
|
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 35 giorni 65 giorni 90 giorni 100 |
|
Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 30 giorni 40 giorni 50 giorni 60 |
TAB. Q
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro si verifichi per morte del lavoratore, spettano agli aventi diritto, di cui all’art. 2122 del c.c. l’indennità di mancato preavviso nella misura indicata all’art. 64 e il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 70.
|
Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 90 giorni 135 giorni 180 giorni 190 |
|
Quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo e lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 65 giorni 80 giorni 110 giorni 120 |
|
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 50 giorni 75 giorni 100 giorni 110 |
|
Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 35 giorni 65 giorni 90 giorni 100 |
|
Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale |
Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni |
giorni 30 giorni 40 giorni 50 giorni 60 |
ALLEGATO
7
MISSIONI E DIARIE
TAB. R
Missioni e diarie (valori in lire)
|
|
Q. D. 3° e 4° livello |
Q. D. 1° e 2° livello |
3° e 2° area profes., 3° livello retributivo |
2° area profes., 1° e 2° livello retributivo |
1ª Area Professionale |
|
Abitanti |
|
|
|
|
|
|
Centri fino a 200.000 |
252.000 |
171.700 |
149.700 |
118.300 |
111.000 |
|
Centri da 200.001 a 500.000 |
277.200 |
188.870 |
164.670 |
130.130 |
122.100 |
|
Centri da 500.001 a 1.000.000 |
302.400 |
206.040 |
179.640 |
141.960 |
33.200 |
|
Centri oltre 1.000.000 |
327.600 |
223.210 |
194.610 |
153.790 |
144.300 |
TAB. S
Missioni e diarie (valori in euro)
|
|
Q. D. 3° e 4° livello |
Q. D. 1° e 2° livello |
3° e 2° area profes., 3° livello retributivo |
2° area profes., 1° e 2° livello retributivo |
1 Area Professionale |
|
Abitanti |
|
|
|
|
|
|
Centri fino a 200.000 |
130,15 |
88,68 |
77,31 |
61,10 |
57,33 |
|
Centri da 200.001 a 500.000 |
143,16 |
97,54 |
85,04 |
67,21 |
63,06 |
|
Centri da 500.001 a 1.000.000 |
156,16 |
106,41 |
92,78 |
73,32 |
68,79 |
|
Centri oltre 1.000.000 |
169,19 |
115,28 |
100,51 |
79,43 |
74,52 |
ALLEGATO
8
COMPENSI AGLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE
TAB. T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per l'intero debito (sorte
ed accessori) |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sino |
|
|
a L. |
25.000 |
|
L. |
1.000 |
|
da L. |
25.001 |
|
sino a L. |
50.000 |
|
“ |
1.500 |
|
“ |
50.001 |
|
“ |
100.000 |
|
“ |
2.000 |
|
“ |
100.001 |
|
“ |
250.000 |
|
“ |
2.500 |
|
“ |
250.001 |
|
“ |
500.000 |
|
“ |
3.000 |
|
“ |
500.001 |
|
“ |
1.000.000 |
|
“ |
4.000 |
|
“ |
1.000.001 |
|
“ |
2.500.000 |
|
“ |
4.600 |
|
“ |
2.500.001 |
|
“ |
5.000.000 |
|
“ |
5.000 |
|
“ |
5.000.001 |
|
“ |
10.000.000 |
|
“ |
6.000 |
|
“ |
10.000.001 |
|
“ |
20.000.000 |
|
“ |
6.500 |
|
oltre L. |
20.000.000 |
|
|
|
|
|
7.000 |
TAB. U
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per l'intero debito (sorte
ed accessori) |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sino |
|
|
a € |
12,91 |
|
€ |
0,52 |
|
da € |
12,91 |
|
sino a € |
25,82 |
|
“ |
0,77 |
|
“ |
25,82 |
|
“ |
51,65 |
|
“ |
1,03 |
|
“ |
51,65 |
|
“ |
129,11 |
|
“ |
1,29 |
|
“ |
129,11 |
|
“ |
258,23 |
|
“ |
1,55 |
|
“ |
258,23 |
|
“ |
516,46 |
|
“ |
2,07 |
|
“ |
516,46 |
|
“ |
1.291,14 |
|
“ |
2,38 |
|
“ |
1.291,14 |
|
“ |
2.582,28 |
|
“ |
2,58 |
|
“ |
2.582,29 |
|
“ |
5.164,57 |
|
“ |
3,10 |
|
“ |
5.164,57 |
|
“ |
10.329,14 |
|
“ |
3,36 |
|
oltre € |
10.329,14 |
|
|
|
|
|
3,62 |
APPENDICI
APPENDICE 1
IMPEGNI
DELLE PARTI NAZIONALI
Sui tempi di seguito indicati le Parti stipulanti il
presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire
alla relativa conclusione con la massima tempestività.
Indicatori di “pre-crisi”
Quale misura transitoria per le aziende che presentino squilibri misurabili attraverso indicatori tali da individuare lo stato di “pre-crisi”- che verranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite una apposita Commissione paritetica nazionale, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto - le Parti aziendali opereranno sull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e/o altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio aziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in modo da contribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote delle predette erogazioni, il necessario equilibrio.
Previdenza del settore
Le
Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2002, i lavori di una
Commissione paritetica, con l’intento di concluderli entro 90 giorni, per
esaminare in sede nazionale la tematica della previdenza complementare, anche
con riferimento alla situazione dei lavoratori/lavoratrici assunti dopo l’entrata in
vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, al fine di identificare soluzioni al
riguardo.
Assistenza Sanitaria
Le
Parti convengono l’istituzione di una Commissione di studio al fine di
realizzare, senza oneri aggiuntivi, un sistema a valenza generale che le
aziende, d’intesa con gli organismi sindacali, avranno facoltà di utilizzare.
Inquadramento del personale
Le
Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2002 i lavori di una
Commissione paritetica, per un riesame dei profili professionali contenuti nel
presente contratto, allo scopo di adeguarli ai mutati assetti
tecnico/organizzativi e produttivi.
Commissione nazionale per la sicurezza
Le Parti stipulanti attiveranno
quanto prima la Commissione nazionale per la sicurezza prevista ai sensi del
d.lgs. n.626/94.
Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di una specifica Commissione di
studio “per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla
luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa”.
Le
Parti stipulanti istituiranno una Commissione paritetica, per “valutare i
criteri mediante i quali attuare nel settore i contratti in parola,
coerentemente con quanto previsto dall’Accordo per il lavoro del 24 settembre
1996, impegnandosi a coinvolgere attivamente in tale processo le autorità
pubbliche competenti”.
Tempi di vita delle citta’ (art. 28 l. 8
marzo 2000 n. 53)
Le
parti stipulanti implementeranno le iniziative di coinvolgimento sindacale
(informative/confronto) per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi
nell’ambito delle iniziative su “tempi di vita delle città”come disposto dalle
vigenti norme in materia.
Legge 8 marzo 2000, n. 53 e
T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità
Le parti stipulanti si incontreranno per esaminare le novità introdotte dalle discipline in oggetto.
APPENDICE 2
VOLONTARIATO
Considerato
il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le Aziende favoriranno gli
appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano
gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di
cui alla sopra citata legge, nella fruizione -su richiesta degli interessati e
compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli
orari di lavoro previste dal Contratto Nazionale.
Con riferimento alle esigenze emerse nell'ambito del negoziato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, concernenti l'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono - considerato il carattere non settoriale della tematica -di seguire con attenzione l'evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.
Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le Parti medesime, pertanto, convengono che,
ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i
comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza,
evitando, in particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione
sessuale;
- altri
atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una
situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare,
esplicitamente od li implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di
lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che
rientrano nella sfera personale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.
Le Parti
nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente
all’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.
RISPETTO DELLE CONVIZIONI RELIGIOSE
Le
aziende cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto in
materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei
lavoratori/lavoratrici che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto
religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
MOBILITA’
NELLE AREE URBANE
Le