PROTOCOLLI

 

 

PROTOCOLLO PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE GIA’ DESTINATARIE DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CASSE DI RISPARMIO

 

 

 

 

AREE PROFESSIONALI

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Nell'ambito del nuovo CCNL applicabile anche alle aziende concessionarie già destinatarie delle Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio, le Parti definiscono le seguenti particolarità relative al sistema di classificazione del personale per aree professionali per il personale già appartenente alle categorie, qualifiche e gradi del personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario. Tale sistema si articola su tre aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi.

 

I lavoratori/lavoratrici come sopra inquadrati vengono inseriti nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione della “tabella di corrispondenza” che segue, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite.

 

Prima di dare attuazione a quanto sopra, le Parti aziendali procederanno ad un confronto negoziale sulla correlazione tra gli inquadramenti aziendalmente in essere e le declaratorie ed i profili esemplificativi previsti dal CCNL definendo eventuali profili professionali cui collegare l'inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella.

 

Le intese relative verranno inserite nel contratto integrativo aziendale armonizzandone i contenuti.

 

I profili professionali previsti negli accordi aziendali in atto danno luogo all'inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella, salvo che si addivenga, in presenza di normative aziendali difformi, a diverse intese in coerenza con i principi generali della presente normativa.

 

            Nell'ipotesi in cui dovessero manifestarsi difformità di valutazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Protocollo per la fase della sua prima attuazione, il problema potrà - a richiesta delle organizzazioni sindacali o dell'Azienda interessata - essere esaminato in sede Ascotributi, con l'assistenza della Associazione stessa e delle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali medesime.

            Trascorsi i 6 mesi dall'avvenuta attuazione della nuova complessiva disciplina degli inquadramenti, le Parti aziendali procederanno ad una verifica per una valutazione congiunta delle eventuali problematiche applicative nascenti dal nuovo sistema di inquadramenti.

 

            Le declaratorie ed i profili esemplificativi che determinano le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale e nei livelli retributivi sono quelle di cui al capitolo XVI del CCNL.

 

            Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle parti. Le intese relative vengono inserite nel contratto integrativo aziendale.

 

            In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l'azienda può attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell'area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.

 

L'azienda, nel corso di un apposito incontro informa, su loro richiesta, le 00.SS. aziendali in merito ai criteri adottati per la miglior gestione della flessibilità di cui al comma che precede; in tale occasione, le predette 00.SS. possono avanzare proposte, ai fini di una valutazione congiunta, su situazioni aventi rilevanza generale che possano risultare in contrasto con le finalità più sopra enunciate.

 

            Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.

 

            Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale è riconosciuto l'inquadramento nel livello corrispondente all'attività superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri previsti dall'art. 80 del presente CCNL.

 

 

CHIARIMENTO A VERBALE

 

Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nelle presenti disposizioni generali, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell'utilizzo del personale globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.


TABELLA DI CORRISPONDENZA

 

 

 

 

 

PRECEDENTE CATEGORIA QUALIFICA O GRADO (1)

 

 

NUOVO INQUADRAMENTO

 

 

1ª area professionale

 

personale di pulizia, fatica e custodia

guardie diurne e notturne

 

livello retributivo unico

livello retributivo unico

+ indennità mensile

 

 

 

2ª area professionale

 

operaio/commesso (2)

capo e vice capo commesso (2)

impiegato di grado minimo

 

1° livello retributivo

2° livello retributivo

3° livello retributivo

 

 

 

3ª area professionale

 

impiegato di grado superiore al minimo

capo reparto

vice capo ufficio

capo ufficio

 

1° livello retributivo

2° livello retributivo

3° livello retributivo

4° livello retributivo

 

 

A far tempo dal momento del passaggio al sistema di classificazione per le aree professionali, il lavoratore/lavoratrici che, in rapporto alle funzioni svolte, risulti destinatario - in base a intese aziendali - di un trattamento economico superiore a quello dell'originaria qualifica o grado, verrà inquadrato nel livello retributivo corrispondente ovvero più prossimo per difetto, purché nell'ambito dell'area professionale di appartenenza, conservando l'eventuale eccedenza economica come assegno ad personam assorbibile in occasione di successivi avanzamenti.

 

I lavoratore/lavoratrice destinatari del presente Protocollo sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi secondo la disciplina e le modalità previste dal capitolo XVI del presente CCNL.

 

La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale.

 

I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.

 

 

 

Attuali quadri e funzionari

 

            Le Parti aziendali, in occasione del confronto negoziale relativo alla definizione degli inquadramenti delle tre aree professionali, definiranno eventuali profili professionali cui collegare l'inquadramento dei quadri.

 

            Le Parti stesse, procederanno altresì, in coerenza con i principi generali del presente CCNL all'inquadramento tra i quadri direttivi dei funzionari salvaguardando i profili professionali aziendalmente già definiti.

 

 

Trattamento economico tabellare per il personale neo assunto

 

            Al personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL, non competono le particolari erogazioni eventualmente previste nei contratti integrativi aziendali definite “differenza aziendale” e “carica aziendale”.

 

                     

Maggiorazioni per laurea e per iscrizione ad albo professionale

 

            Gli importi vengono mantenuti, sotto forma di assegno ad personam non riassorbibile a tutti gli effetti, al solo personale che già li percepisca e a tutto il personale in servizio alla data di stipula del presente ccnl che consegua la laurea e/o l'iscrizione all'Albo professionale entro la data del 1° gennaio 2002 restando, a tali effetti, comunque ferme le condizioni previste dall’art. 1 delle Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio (Parte economica) del ccnl 12 luglio 1995 e dagli artt. 4 e 6  delle medesime Disposizioni Particolari di cui al ccnl 17 luglio 1995.

 

 

 

 

 

Disciplina del reclutamento

 

            L'Azienda informerà preventivamente le OO.SS. aziendali circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per le assunzioni del personale.

 

 

Disciplina dei trasferimenti - fornitura dell'alloggio

 

            La specifica previsione relativa alla fornitura dell'alloggio per il caso di trasferimento troverà applicazione a far tempo dal l° gennaio 2002.

 

 

Provvidenze di studio

 

            Per il solo personale in servizio alla data di stipula del presente ccnl e, comunque, per il periodo di vigenza dello stesso, resta applicabile la disciplina prevista dalle Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio di cui ai ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.

 

 

Permessi sostitutivi delle festività soppresse

 

      L’attuale regime di cui alle Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio dei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995 vale per l’anno 2001. A far tempo dall'anno 2002, si applica la disciplina prevista dal presente CCNL.

 

 

Nota a verbale

 

            In ordine all'obiettivo di realizzare una graduale armonizzazione tra la normativa generale e le Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio, le Parti stipulanti convengono che, in sede di stesura contrattuale, si esamineranno le possibili soluzioni per gli aspetti non definiti nel presente CCNL. Nel caso di impossibilità ad individuare discipline omogenee, continueranno comunque a valere le preesistenti normative, per il lavoratore/lavoratrice ai quali si applicano le Disposizioni Particolari previste per le Casse di Risparmio di cui ai ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995, in servizio alla data di stipula del presente CCNL.


PROTOCOLLO IN TEMA DI AGIBILITA'  SINDACALI

 

 

 

Le Parti, premesso che:

 

-      l’accordo 4 dicembre 1995 sui permessi sindacali per i dirigenti nazionali e di strutture periferiche territoriali - la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 1999 - è stato disdetto entro il termine del 30 giugno 1999;

 

convengono:

 

-      di procedere alla revisione della disciplina delle agibilità sindacali successivamente alla stipula del presente CCNL.

 


 

 

TABELLE


 

ALLEGATO 1

 

UNA TANTUM

 

 

 

 

 

Tabella 1

 

 

Importo per

            Importo a copertura

 

Importo per

ogni scatto

         dal 1 ottobre 1999 al 31 dicembre 2001

 

ogni qualifica

43.642

4a Area professionale

2° livello

2.321.416

43.642

 

1° livello

2.181.572

43.642

 

4° livello

2.013.758

43.642

3a Area professionale

3° livello

1.873.914

43.642

 

2° livello

1.776.023

43.642

 

1° livello

1.678.132

37.363

 

3° livello

1.580.241

30.538

2a Area professionale

2° livello

1.538.288

30.538

 

1° livello

1.496.334

22.223

1a Area professionale

liv.un.

1.424.174

21.123

 

liv.un.

1.398.444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella  2

 

 

 

 

 

 

 

              Importo a copertura

 

 

 

             dal 1 ottobre 1999 al 31 dicembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

Funzionari

 

 

 

 

 

 

 

Importo fisso per tutti

3.252.159

 

 

 

 

 

 

per ogni scatto di anzianità

96.564

 

 

per ogni maggiorazione

103.853

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tabella  3 (valori in Euro)

 

 

 

 

 

 

Importo per

            Importo a copertura

 

Importo per

ogni scatto

         dal 1 ottobre 1999 al 31 dicembre 2001

 

ogni qualifica

22,54

4a Area professionale

2° livello

1.198,91

22,54

 

1° livello

1.126,69

22,54

 

4° livello

1.040,02

22,54

3a Area professionale

3° livello

967,80

22,54

 

2° livello

917,24

22,54

 

1° livello

866,68

19,30

 

3° livello

816,13

15,77

2a Area professionale

2° livello

794,46

15,77

 

1° livello

772,79

11,48

1a Area professionale

liv.un.

735,52

10,91

 

liv.un.

722,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella  4 (valori in Euro)

 

 

 

 

 

 

 

              Importo a copertura

 

 

 

             dal 1 ottobre 1999 al 31 dicembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

Funzionari

 

 

 

 

 

 

 

Importo fisso per tutti

1.679,60

 

 

 

 

 

 

per ogni scatto di anzianità

49,87

 

 

per ogni maggiorazione

53,64

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

TABELLE ECONOMICHE

 

TAB. A

 

Dal 1° gennaio 2002  (13 mensilità, valori in lire)

 

 

 

Stipendio

Scatti di anzianità

Importo ex ristr. tabellare

Quadri Direttivi

4° livello

6.110.908

157.780

23.667

 

3° livello

5.126.227

157.780

23.667

 

2° livello

 4.538.396

68.778

13.226

 

1° livello

 4.267.784

68.778

13.226

 

 

 

 

 

3ª Area Professionale

4° livello

3.783.911

68.778

13.226

 

3° livello

3.521.138

68.778

13.226

 

2° livello

3.337.198

68.778

13.226

 

1° livello

3.153.259

68.778

13.226

 

 

 

 

 

2ª Area Professionale

3° livello

2.969.318

58.882

11.324

 

2° livello

2.890.487

48.126

9.255

 

1° livello

2.811.656

48.126

9.255

 

 

 

 

 

1ª Area Professionale

Liv. retributivo unico

2.627.716

33.288

6.403

 

Ind. Guardie notturne

     48.351

1.736

333

 

 

TAB. B

 

Dal 1° gennaio 2002 (13 mensilità, valori in euro)

 

 

 

Stipendio

Scatti di anzianità

Importo ex ristr. tabellare

Quadri direttivi

4° livello

3.156,02

81,49

12,22

 

3° livello

2.647,48

81,49

12,22

 

2° livello

2.343,89

35,52

6,83

 

1° livello

2.204,13

35,52

6,83

 

 

 

 

 

3ª Area Professionale

4° livello

1.954,23

35,52

6,83

 

3° livello

1.818,52

35,52

6,83

 

2° livello

1.723,52

35,52

6,83

 

1° livello

1.628,52

35,52

6,83

 

 

 

 

 

2ª Area Professionale

3° livello

1.533,52

30,41

5,85

 

2° livello

1.492,81

24,86

4,78

 

1° livello

1.452,10

24,86

4,78

 

 

 

 

 

1ª Area Professionale

Liv. retributivo unico

1.357,10

17,19

3,31

 

Ind. Guardie notturne

     24,97

0,90

0,17

 

 

 

APPLICAZIONE TRANSITORIA DELLE TABELLE

 

 

            Per gli attuali lavoratori appartenenti alla 4ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (quadri e quadri super per le aziende che applicano le disposizioni particolari per le Casse di Risparmio), fino alla data di inserimento rispettivamente nel 1° e 2° livello dei quadri direttivi, gli importi mensili di cui alla presente tabella sono diminuiti rispettivamente di 1/13 di lire 2.150.000 ( 1.110,38) e di 1/13 di lire 2.250.000 ( 1.162,03) corrispondenti alla forfettizzazione per lavoro straordinario, per il quale continua a corrispondersi il relativo compenso.

 

            Per gli attuali funzionari, fino alla data del loro inserimento nel 3° o 4° livello dei quadri direttivi, si applicano gli importi afferenti la tabella del 4° livello retributivo. Si applica altresì un importo mensile di lire 4.468 (€ 2,31) per ogni scatto di anzianità e un importo mensile di lire 4.805 (€ 2,48) per ogni punto di maggiorazione.

 


 

TAB. C

 

 

Assegni mensili di anzianità (13 mensilità, valori in lire)

 

 

Dal 1° gennaio 2002*

 

Inquadramento

Importo

 

 

 

3ª Area professionale

2° e 3° livello retributivo

45.904

2ª Area professionale

3° livello retributivo

(limitatamente agli ex operai specializzati)

65.577

2ª Area professionale

1° e 2° livello retributivo

43.281

1ª Area professionale

 

28.854

 

 

-    Per le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio:

-    L. 298.375 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex Vice Capo Ufficio”;

-    L. 289.850 annue, quale “difenda assegno di anzianità ex subalterni (compresi Capo Commesso e Vice Capo Commesso);

-    L. 119.350 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex operai”;

-    L. 136.400 annue, quale “differenza assegno di anzianità  ex ausiliari (esclusi gli operai)”.

Gli importi di cui alla presente nota verranno corrisposti in occasione della 13ª mensilità al solo personale che già percepita l’assegno di anzianità.

(Cfr. gli artt. 119 e 123 del CCNL 12 luglio 1995 e artt. 8, 9 e 10 delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio del ccnl 12 luglio 1995).


 

 

TAB. D

 

Assegni mensili di anzianità (13 mensilità, valori in euro)

 

Dal 1° gennaio 2002*

 

Inquadramento

Importo

Dal 1° gennaio 2002*

 

 

3ª Area professionale

2° e 3° livello retributivo

23,71

2ª Area professionale

3° livello retributivo

(limitatamente agli ex operai specializzati)

33,87

2ª Area professionale

1° e 2° livello retributivo

22,35

1ª Area professionale

 

14,90

 

-          Per le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio:

-          € 154,10 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex Vice Capo Ufficio”;

-          € 149,70 annue, quale “difenda assegno di anzianità ex subalterni (compresi Capo Commesso e Vice Capo Commesso);

-          € 61,64 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex operai”;

-          € 70,44 annue, quale “differenza assegno di anzianità  ex ausiliari (esclusi gli operai)

Gli importi di cui alla presente nota verranno corrisposti in occasione della 13ª mensilità al solo personale che già percepita l’assegno di anzianità.

(Cfr. gli artt. 119 e 123 del CCNL 12 luglio 1995 e artt. 8, 9 e 10 delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio del ccnl 12 luglio 1995).

 

 

 

 


 

TAB. E

 

 

Scatti di anzianità

 

 

Livello professionale

Numeri scatti

 

 

Aree professionali dalla

1ª alla 3ª e Quadri direttivi di 1° e 2° livello

 

 

Quadri direttivi

di 3° e 4° livello

 

12  (a)

                                          8  (b)

 

 

 

 

9 (c)

7 (d)

 

Cadenza

 


-         1° scatto quadriennale

-         Successivi scatti a cadenza triennale

-         Spostamento di 6 mesi per quelli biennali in corso di maturazione (totale 30 mesi)

 

 

 

 

a)                  Personale in servizio al 12 luglio 1995

 

b)                 Personale assunto dopo il 12 luglio 1995

 

c)                  Personale in servizio al 1° luglio 1995

 

d)                 Personale assunto o nominato a far tempo dal 1° luglio 1995

 


ALLEGATO 3

 

INDENNITA’ E COMPENSI VARI

 

 

TAB. F

 

dal 1° gennaio 2002 (valori in lire)

 

Aree professionali e quadri direttivi

 

- lavori in locali sotterranei

84.400

- turno notturno

56.300

 

Aree professionali

 

- turno diurno

7.900

- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15

 

6.750

 

2a area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente

al personale addetto a mansioni di commesso)

 

- pernottamento

33.800

- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno

45.000

- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno

27.000

- custodia diurna nella giornata di sabato

90.000

 

1a area professionale

 

- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno

27.000

- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno

16.900

- pernottamento semplice

19.700

 

 


 

TAB. G

 

dal 1° gennaio 2002 (valori in euro)

 

Aree professionali e quadri direttivi

 

- lavori in locali sotterranei

43,59

- turno notturno

29,08

 

Aree professionali

 

- turno diurno

4,08

- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15

 

3,49

 

2a area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente

al personale addetto a mansioni di commesso)

 

- pernottamento

17,46

- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno

23,24

- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno

13,94

- custodia diurna nella giornata di sabato

46,48

 

1a area professionale

 

- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno

13,94

- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno

8,73

- pernottamento semplice

10,17

 

 


 

ALLEGATO 4

 

CONCORSO SPESE TRANVIARIE

 

 

 

TAB. H

 

Concorso spese tranviarie (12 mensilità) valori in lire

                                                                                                                  Lire  mensili

 

- Verona                                                                                                                                                                2.150

- Catania                                                                                                                                                               2.350

- Bari, Taranto                                                                                                                                                      2.400

- Venezia                                                                                                                                                               2.450

- Padova, Palermo                                                                                                                                               2.600

. Trieste                                                                                                                                                                 2.850

- Bologna                                                                                                                                                              2.900

- Messina, Napoli, Torino                                                                                                                                  3.000

- Genova                                                                                                                                                               3.300

- Firenze                                                                                                                                                                3.900

- Roma                                                                                                                                                                   4.500

- Milano                                                                                                                                                                5.650

 

 

 

 

 

TAB. I

 

Concorso spese tranviarie (12 mensilità) valori in euro

                                                                                                                  Euro  mensili

 

- Verona                                                                                                                                                                       1,11

- Catania                                                                                                                                                                      1,21

- Bari, Taranto                                                                                                                                                             1,24

- Venezia                                                                                                                                                                      1,27

- Padova, Palermo                                                                                                                                                      1,34

. Trieste                                                                                                                                                                        1,47

- Bologna                                                                                                                                                                     1,50

- Messina, Napoli, Torino                                                                                                                                         1,55

- Genova                                                                                                                                                                      1,70

- Firenze                                                                                                                                                                       2,01

- Roma                                                                                                                                                                          2,32

- Milano                                                                                                                                                                       2,92

 


 

 

                                                                                                                 

ALLEGATO 5

 

INDENNITA’ DI RISCHIO

 

 

TAB. L

 

Indennità di rischio (misure mensili in lire)

 

                                                                     Capoluoghi di prov.

                                                                                            e centri aventi intenso

                                                                                            movimento bancario                        ALTRI CENTRI

 

Quadri direttivi, 3° Area Professionale

e 2° Area Professionale, 3° livello retri-

butivo (esclusi gli addetti a mansioni

operaie)

a) cassieri che hanno con conti-

nuità effettivo maneggio di valori

inerente alle operazioni svolte di-                                                          

rettamente allo sportello dei contanti*                                245.168                                                         183.850

 

 

b) addetti alla cassa per coadiuvare il

 cassiere (art. 77, 3° livello retributivo, 3° alinea)           106.618                                                           79.990

 

2ª Area professionale, 1° e 2° livello retributivo

(esclusi gli addetti a mansioni operaie)

c) che hanno maneggio di contanti o valori

non esplicabile allo sportello di cui all’art. 77,

1° livello retributivo, 1° e 7° alinea, 2ª punto                      70.422                                                           52.725

 

 


 

                                                                                                                 

TAB. M

                                                                                                                 

Indennità di rischio (misure mensili in euro)

 

                                                                     Capoluoghi di prov.

                                                                                            e centri aventi intenso

                                                                                            movimento bancario                        ALTRI CENTRI

 

Quadri direttivi, 3° Area Professionale

e 2° Area Professionale, 3° livello retri-

butivo (esclusi gli addetti a mansioni

operaie)

a) cassieri che hanno con conti-

nuità effettivo maneggio di valori

inerente alle operazioni svolte di-                                                          

rettamente allo sportello dei contanti*                                        126,62                                                              94,95

 

 

b) addetti alla cassa per coadiuvare il

 cassiere (art. 77, 3° livello retributivo, 3° alinea)                     55,06                                                              41,31

 

2ª Area professionale, 1° e 2° livello retributivo

(esclusi gli addetti a mansioni operaie)

c) che hanno maneggio di contanti o valori

non esplicabile allo sportello di cui all’art. 77,

1° livello retributivo, 1° e 7° alinea, 2ª punto                              36,38                                                              27,23

 

 


ALLEGATO 6

 

PREAVVISO

 

 

TAB. N

 

 

                In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 64 lett. a), spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 70 oltre all’indennità di mancato preavviso nella seguente misura:

 

 

Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

             giorni 90

 

 

giorni 135

giorni 180

giorni 190

 

 

Quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo e lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale

 

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 65

 

 

             giorni 80

giorni 110

giorni 120

 

Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3° livello

retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 50

 

 

             giorni 75

giorni 100

giorni 110

 

Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 35

 

 

             giorni 65

giorni 90

giorni 100

 

Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

giorni 30

 

 

             giorni 40

giorni 50

giorni 60

 

 

 

 

TAB. O

 

 

                La cessazione del rapporto di lavoro di cui alle lett. b) dell’art. 64 deve essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata  con l’osservanza  dei seguenti termini di preavviso:

 

 

 

 

 

Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

             giorni 90

 

 

giorni 135

giorni 180

giorni 190

 

 

Quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo e lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale

 

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 65

 

 

             giorni 80

giorni 110

giorni 120

 

Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 50

 

 

             giorni 75

giorni 100

giorni 110

 

Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 35

 

 

             giorni 65

giorni 90

giorni 100

 

Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

giorni 30

 

 

giorni 40

giorni 50

giorni 60

 

 

 


 

TAB. P              

 

 

La cessazione del rapporto di lavoro di cui alle lett. c) dell’art. 64 deve essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata  con l’osservanza  dei seguenti termini di preavviso:

 

 

 

Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

giorni 90

 

 

giorni 135

giorni 180

giorni 190

 

 

Quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo e lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale

 

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 65

 

 

giorni 80

giorni 110

giorni 120

 

Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 50

 

 

giorni 75

giorni 100

giorni 110

 

Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 35

 

 

giorni 65

giorni 90

giorni 100

 

Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

giorni 30

 

 

giorni 40

giorni 50

giorni 60

 


 

 

 

               

TAB. Q

 

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro si verifichi per morte del lavoratore, spettano agli aventi diritto, di cui all’art. 2122 del c.c. l’indennità di mancato preavviso nella misura indicata all’art. 64 e il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 70.

 

 

 

Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

giorni 90

 

 

giorni 135

giorni 180

giorni 190

 

 

Quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo e lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale

 

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

             giorni 65

 

 

giorni 80

giorni 110

giorni 120

 

Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 3° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 50

 

 

giorni 75

giorni 100

giorni 110

 

Lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale 1° e 2° livello retributivo

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

 

giorni 35

 

 

giorni 65

giorni 90

giorni 100

 

Lavoratori appartenenti alla 1ª area professionale

 

Con anzianità non superiore a 5 purchè superato il periodo di prova

 

con anzianità da 5 a 10 anni

con anzianità da 10 a 20 anni

con anzianità oltre i 20 anni

 

giorni 30

 

 

giorni 40

giorni 50

giorni 60

 

 


 

 

 

ALLEGATO 7

 

MISSIONI E DIARIE

 

 

TAB. R

 

Missioni e diarie (valori in lire)

 

 

Q. D. 3° e

4° livello

Q. D. 1° e

2° livello

3° e 2° area profes., 3° livello retributivo

2° area profes., 1° e 2° livello retributivo

1ª Area Professionale

Abitanti

 

 

 

 

 

Centri fino

a 200.000

 

252.000

 

171.700

 

149.700

 

118.300

 

111.000

Centri da 200.001

a 500.000

 

277.200

 

188.870

 

164.670

 

130.130

 

122.100

Centri da 500.001 a 1.000.000

 

302.400

 

206.040

 

179.640

 

141.960

 

33.200

Centri oltre

1.000.000

 

327.600

 

223.210

 

194.610

 

153.790

 

144.300

 

 

 

TAB. S

 

Missioni e diarie (valori in euro)

 

 

Q. D. 3° e

4° livello

Q. D. 1° e

2° livello

3° e 2° area profes., 3° livello retributivo

2° area profes., 1° e 2° livello retributivo

1 Area Professionale

Abitanti

 

 

 

 

 

Centri fino

a 200.000

 

130,15

 

88,68

 

77,31

 

61,10

 

57,33

Centri da 200.001

a 500.000

 

143,16

 

97,54

 

85,04

 

67,21

 

63,06

Centri da 500.001 a 1.000.000

 

156,16

 

106,41

 

92,78

 

73,32

 

68,79

Centri oltre

1.000.000

 

169,19

 

115,28

 

100,51

 

79,43

 

74,52

 


ALLEGATO 8

 

COMPENSI AGLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE

 

 

TAB. T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l'intero debito (sorte ed accessori)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sino

 

 

a L.

         25.000

 

L.

           1.000

da L.

         25.001

 

sino a L.

         50.000

 

           1.500

         50.001

 

       100.000

 

           2.000

       100.001

 

       250.000

 

           2.500

       250.001

 

       500.000

 

           3.000

       500.001

 

    1.000.000

 

           4.000

    1.000.001

 

    2.500.000

 

           4.600

    2.500.001

 

    5.000.000

 

           5.000

    5.000.001

 

  10.000.000

 

           6.000

  10.000.001

 

  20.000.000

 

           6.500

oltre L.

  20.000.000

 

 

 

 

 

           7.000

 

 

 

 

TAB. U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l'intero debito (sorte ed accessori)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sino

 

 

a €

           12,91

 

0,52

da €

           12,91

 

sino a €

           25,82

 

0,77

           25,82

 

           51,65

 

1,03

           51,65

 

         129,11

 

1,29

         129,11

 

         258,23

 

1,55

         258,23

 

         516,46

 

2,07

         516,46

 

      1.291,14

 

2,38

      1.291,14

 

      2.582,28

 

2,58

      2.582,29

 

      5.164,57

 

3,10

      5.164,57

 

    10.329,14

 

3,36

oltre €

    10.329,14

 

 

 

 

 

3,62


 

 

APPENDICI

 

 


APPENDICE 1

 

 

 

 

IMPEGNI DELLE PARTI NAZIONALI

 

 

            Sui tempi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.

 

 

Indicatori di “pre-crisi”

 

            Quale misura transitoria per le aziende che presentino squilibri misurabili attraverso indicatori tali da individuare lo stato di “pre-crisi”- che verranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite una apposita Commissione paritetica nazionale, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto - le Parti aziendali opereranno sull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e/o altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio aziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in modo da contribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote delle predette erogazioni, il necessario equilibrio.

 

 

Previdenza del settore

 

Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2002, i lavori di una Commissione paritetica, con l’intento di concluderli entro 90 giorni, per esaminare in sede nazionale la tematica della previdenza complementare, anche con riferimento alla situazione dei lavoratori/lavoratrici assunti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, al fine di identificare soluzioni al riguardo.

 

 

Assistenza Sanitaria

 

Le Parti convengono l’istituzione di una Commissione di studio al fine di realizzare, senza oneri aggiuntivi, un sistema a valenza generale che le aziende, d’intesa con gli organismi sindacali, avranno facoltà di utilizzare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento del personale

 

Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2002 i lavori di una Commissione paritetica, per un riesame dei profili professionali contenuti nel presente contratto, allo scopo di adeguarli ai mutati assetti tecnico/organizzativi e produttivi.

 

 

Commissione nazionale per la sicurezza

 

            Le Parti stipulanti attiveranno quanto prima la Commissione nazionale per la sicurezza prevista ai sensi del d.lgs. n.626/94.

 

 

Azionariato dei dipendenti

 

Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di una specifica Commissione di studio “per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa”.

 

 

Contratti d’area

 

            Le Parti stipulanti istituiranno una Commissione paritetica, per “valutare i criteri mediante i quali attuare nel settore i contratti in parola, coerentemente con quanto previsto dall’Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, impegnandosi a coinvolgere attivamente in tale processo le autorità pubbliche competenti”.

 

 

Tempi di vita delle citta’ (art. 28 l. 8 marzo 2000 n. 53)

 

Le parti stipulanti implementeranno le iniziative di coinvolgimento sindacale (informative/confronto) per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi nell’ambito delle iniziative su “tempi di vita delle città”come disposto dalle vigenti norme in materia.

 

 

Legge 8 marzo 2000, n. 53 e T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

 

         

          Le parti stipulanti si incontreranno per esaminare le novità introdotte dalle discipline in oggetto.


 

APPENDICE 2

 

 

 

 

VOLONTARIATO

 

            Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le Aziende favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991,  n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione -su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal Contratto Nazionale.

 

 

UNIONI DI FATTO

 

            Con riferimento alle esigenze emerse nell'ambito del negoziato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, concernenti l'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono - considerato il carattere non settoriale della tematica -di seguire con attenzione l'evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.

 

 

TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLE DONNE E DEGLI UOMINI

Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:

 

 -    comportamenti offensivi a connotazione sessuale;

-     altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od li implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;

-     qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.

Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.

 

 

RISPETTO DELLE CONVIZIONI RELIGIOSE

 

            Le aziende cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei lavoratori/lavoratrici che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

 

MOBILITA’ NELLE AREE URBANE

 

            Le