tra
- l’Associazione
Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi
e
FABI, FALCRI, FIBA, FISAC, UILCA, SINDART
si è convenuto:
1)
di
stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro unico per i
quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a
alla 3a) dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio
nazionale di riscossione dei tributi e per i dipendenti delle aziende
controllate che svolgono attività ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e
ai sensi della lettera b) del comma 5 dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446,
in sostituzione:
del c.c.n.l. 12 luglio 1995 e, per le norme
relative ai funzionari, del c.c.n.l. 17 luglio 1995;
La redazione del testo coordinato del contratto 12 dicembre 2001 è stata completata il 6 novembre 2002.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti stipulanti il presente
contratto prendono atto di quanto contenuto nell’art. 5 dell’accordo 1° agosto
2001, per il personale dipendente dal Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i
Concessionari del Servizio della riscossione dei tributi (CNC).
2) di definire l’accordo per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente in servizio alla data del 31 dicembre
2000:
a) delle
concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle
aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie
iscritti al 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla
Legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli
inquadrati come ausiliari;
b) della associazione
nazionale di categoria (Ascotributi);
c) del Consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).
PREMESSA
Le parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato in coincidenza temporale con una profonda trasformazione del sistema della riscossione dei tributi che rende inderogabile la ristrutturazione dell’organizzazione delle aziende concessionarie, in una logica di maggiore efficienza, competitività ed economicità gestionale, allo scopo di attuare quel complesso di azioni finalizzate ad elevare le capacità di efficienza del sistema.
La recente riforma della riscossione dei tributi in uno all’attuazione legislativa del decentramento fiscale attraverso la previsione dell’autonomia regolamentare degli Enti locali nella gestione dei propri tributi hanno, infatti, mutato il campo di attività delle aziende concessionarie introducendo uno scenario innovativo rispetto alle precedenti regole operative.
Le nuove prospettive richiedono conseguentemente al sistema della riscossione un processo globale di riconversione e di riposizionamento strategico con una ridefinizione delle aree di affari e dei baricentri reddituali.
Pertanto, le parti si danno atto che le nuove prospettive impongono anche una regolamentazione degli eventuali fenomeni di sovradimensionamento aziendale del personale che si potranno verificare per effetto delle innovazioni introdotte nell’area della riscossione e della fiscalità locale. A tal fine convengono sulla necessità della istituzione, contestualmente al rinnovo contrattuale, del fondo per la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell’occupazione di cui al comma 7 dell’art. 63 del decreto legislativo n. 112/1999.
Le parti si danno inoltre atto della necessità di un rinnovato impegno
delle aziende concessionarie soprattutto nell’area della fiscalità locale
promuovendo, all’interno delle stesse, le necessarie iniziative volte, da un
lato, al consolidamento del mercato di riferimento e, dall’altro, alla ricerca
di ulteriori spazi operativi nel campo dei servizi integrativi ed aggiuntivi
agli Enti locali.
Nell’ambito e nella condivisione di tali premesse e per quanto di loro competenza, le parti hanno concordato sull’obiettivo di accrescere l’efficienza e la competitività del sistema di riscossione, anche attraverso una opportuna riqualificazione del personale, mirando al raggiungimento di concreti risultati nel quadriennio di valenza contrattuale.
* * *
Il presente CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla
1ª alla 3ª) - che costituisce una normazione unitaria e inscindibile - viene
strutturato in parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed
in due distinte discipline dedicate alle
rispettive specificità.
* * *
Il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è a tempo
indeterminato ed è soggetto alle norme
del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e Decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.
CAPITOLO
I
AREA CONTRATTUALE
Art. 1 – Ambito di applicazione del contratto
Il contratto collettivo
nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende concessionarie del
servizio nazionale di riscossione dei tributi ed ai dipendenti delle aziende
controllate, che svolgono attività ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e
ai sensi della lett. b) del comma 5 dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento e le esigenze del sistema (v. gli articoli che seguono).
Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all’articolo 3 che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto con le relative specificità.
Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 15, che dovrà comunque coinvolgere sia l’azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l’applicazione dei contratti complementari, che saranno concordati dalle Parti nazionali, che l’appalto anche ad aziende che non applichino il presente contratto, in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo 4.
* * *
Sono esclusi dall’applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
a) coloro che, per determinazione del concessionario, appartengono alla categoria dei dirigenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato con separato contratto collettivo;
b) il personale espressamente assunto o normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi diretta relazione con la funzione di riscossione;
c) il personale il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto del credito che, non addetto al servizio di riscossione, sia incaricato di prestare servizio parzialmente oppure per esigenze di carattere eccezionale presso concessioni gestite in forma diretta o partecipata;
d) il
personale il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto del credito
destinato a funzioni di sovraintendenza di ispezione, di controllo
amministrativo-contabile delle Concessioni gestite in forma diretta o
partecipata, nonché quello destinato a funzioni di assistenza e patrocinio
legale delle Concessioni.
1) Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla lett. b) del presente articolo, devono intendersi attività o nuclei distinti quali, ad esempio, le mense, le colonie, ecc.
2) In riferimento alla lett. d) del presente articolo, si precisa che la destinazione del personale regolato dal contratto del credito a funzioni di sovraintendenza, ispezione, controllo e di assistenza e patrocinio legale delle Concessioni non potrà influire sulla carriera del relativo personale nell’ambito di ciascuna concessione.
3) Le parti, non essendo pervenute ad univoca interpretazione sui criteri di applicazione dell’art. 1, lett. c) del presente articolo stabiliscono, nell’attesa che si pervenga alla suddetta univoca interpretazione delle citate disposizioni, di esaminare congiuntamente, in sede aziendale, le situazioni conseguenti all’applicazione del predetto art. 1, lett. c) del presente articolo, ritenute dalle OO.SS. tali da richiedere una verifica.
Qualora, nella
predetta sede aziendale, non si addivenisse ad una interpretazione univoca, si
darà luogo ad una riunione in sede Ascotributi ove l’argomento verrà esaminato
dall’Ascotributi e dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS., stipulanti il
presente C.C.N.L., con la partecipazione delle parti aziendali.
Art. 2 – Attività istituzionali
Le principali attività istituzionali sono costituite da:
a) riscossione delle entrate pubbliche tramite ruolo o versamenti spontanei;
b) fiscalità locale;
c) recupero crediti;
d) eventuali ulteriori attività attribuite ai concessionari tramite provvedimenti legislativi.
Le Parti stipulanti si impegnano a
definire, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto,
norme volte a definire per le attività di cui alle precedenti lettere b) e c):
- orario di lavoro;
- inquadramento nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo del personale stabilmente incaricato dall’azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale;
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.
Le
previsioni di cui al secondo comma si applicano anche al personale addetto alle
attività svolte tramite call-center.
Quanto
previsto dal secondo e terzo alinea del secondo comma si applica al personale
assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
Art.
3 – Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:
A) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
B) Servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività:
- nell'area sistema di pagamento: gestione dei pagamenti automatizzati o prenotati e l’uso di mezzi diversi dal contante;
- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori;
C) Gestione amministrativa degli immobili d'uso;
D) Attività di notifica.
Orario di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orario di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Capitolo XVI del presente contratto.
Inquadramenti: Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto si applica la seguente declaratoria di inquadramento:
- i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2a area professionale, 3° livello retributivo.
Per i servizi di elaborazione dati:
- le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del servizio di riscossione dei tributi, ma adeguandoli alle necessità di contenuti professionali tipici;
-
in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa
aziendale, si procederà ad un riesame delle discipline in atto in materia di
inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli
obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a
eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.
Art. 4 – Attività complementari e/o accessorie appaltabili
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
a. lavorazioni di data entry, (relative alle attività di back-office, compresa la lettura ottica);
b. trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, ecc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto valori;
c. attività di supporto tecnico funzionale per i sistemi di pagamento automatizzato, comprese le attività esclusivamente di supporto tecnico funzionale dei pagamenti a mezzo call – center;
d. gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d’uso), servizi centralizzati di sicurezza, vigilanza;
e. attività di supporto tecnico-funzionale concernenti la fiscalità ed altre entrate locali.
Eventuali future nuove attività, complementari e/o accessorie appaltabili, diverse da quelle suindicate, potranno venire individuate, mediante confronto a livello nazionale, su istanza di ciascuna delle parti.
I contratti di appalto che siano aziendalmente in essere alla data di stipulazione del presente accordo mantengono la loro validità ed efficacia e le relative attività possono continuare ad essere affidate in appalto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per “lavorazioni di data entry”, relative ad attività di back-office, si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quale, ad esempio, l’inserimento dati negli archivi informatici.
NORMA TRANSITORIA
Quanto previsto nell’art. 148 del ccnl 12 luglio 1995
continua a trovare applicazione per i servizi di elaborazione dati.
RACCOMANDAZIONE
Ascotributi
raccomanda alle proprie aziende associate che l’affidamento all’esterno
successivo alla data di
stipula del presente
Accordo di attività
già svolte da personale dipendente non comporti ricadute sui livelli
occupazionali dei relativi addetti.
CONTRATTI COMPLEMENTARI
Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l’obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
- orario di lavoro;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all’art. 3 che precede (specifiche regolamentazioni);
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.
Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 5 – Nozione di controllo
Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3.
E’altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con l’azienda concessionaria svolga per essa attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
CAPITOLO II
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 – Assetti contrattuali –
Decorrenze e scadenze
In relazione a quanto indicato nella premessa, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica;
- un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello.
I contratti di cui al precedente alinea riguarderanno tutte le Concessioni conferite al medesimo Concessionario.
Il presente contratto:
- per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 2001;
- per la parte economica:
· per il periodo 1° gennaio 1998 – 30 settembre 1999 si confermano le previsioni in atto;
· dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2001 è corrisposta l’una tantum di cui alle tabelle nn. 1 e 2, (All. n.1);
· resta altresì fermo quanto previsto nella riforma della retribuzione.
Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo pari a quello di cui al primo alinea del primo comma e così successivamente qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Norma speciale per le Concessioni gestite in forma diretta
da Banche
Nell’ambito delle norme fissate dal presente CCNL, contratti integrativi aziendali disciplineranno il trattamento economico e la progressione automatica delle retribuzioni, nonché ogni altra materia espressamente rinviata in sede di contratto integrativo aziendale dal capitolo III del presente CCNL, fermo restando che, per quanto concerne in particolare il trattamento economico globale lordo, esso non potrà risultare inferiore a quello praticato per il personale del settore credito della Banca Concessionaria.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 6 non riguardano le Concessioni conferite d’ufficio in qualità di Commissario Governativo.
Art. 7 – Procedura di rinnovo
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
Durante questo periodo e per il mese successivo a detta scadenza – ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva – le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art. 8.
Entro il termine di scadenza del primo biennio di valenza contrattuale le Organizzazioni Sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.
Art. 8 – Indennità di vacanza
contrattuale
In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito dall’art. 7, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue:
· per le aree professionali: 88% della voce stipendio;
· per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio;
· per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’ad personam di cui all’art. 71, 10° comma, del presente contratto nazionale;
· per il 4° livello dei quadri direttivi:
o 79% della voce stipendio;
o 87% della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad personam percepito a tale titolo.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Art. 9 – Osservatorio nazionale
All’Osservatorio nazionale - composto dai rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l’Ascotributi - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro;
b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
c) evoluzione della ristrutturazione del sistema nazionale della riscossione dei tributi, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;
d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
e) pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea;
j) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
k) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
l) assetto previdenziale del settore;
m) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
n) trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni dell'Autorità garante.
L’Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l’Ascotributi.
I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.
Nell’ambito dei membri dell’Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni del Presidente e del Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall’Ascotributi e viceversa.
Il Presidente e il Vice Presidente dell’Osservatorio nazionale costituiscono l’ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell’attività dell’Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una “banca dati” gestita operativamente da Ascotributi con accesso da parte di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.
Attraverso la “banca dati” si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l’esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell’Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
L’Osservatorio sottopone, di volta in volta, all’approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.
L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l'anno.
Nell’ambito dell’Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.
Art. 10 – Conciliazione delle controversie individuali
di lavoro e arbitrato
Le Parti stipulanti, al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa, delle controversie individuali in materia di lavoro, convengono di introdurre, in via sperimentale, le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia.
1. Conciliazione
In caso di controversie individuali di lavoro, le Parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
La segreteria della Commissione ha sede presso l’Ascotributi.
Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, ovvero presso l’azienda interessata alla controversia.
La predetta Commissione è composta:
a) per le aziende, da un rappresentante dell’Ascotributi;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di aziende, anche tramite l’Ascotributi.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.
La richiesta deve precisare:
a) le generalità del ricorrente e l’azienda interessata;
b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; all’Ascotributi qualora la parte ricorrente sia l’azienda;
c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
d) l’oggetto della vertenza.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
2. Arbitrato
Ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura della Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma.
1) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall’Ascotributi e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e dall’Ascotributi.
2) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’Ascotributi o dell’Organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma.
3) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
4) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
5) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
6) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.
7) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’Ascotributi.
8) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
9) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento dell’eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
10) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
11) Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le Parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
12) Il Collegio può assegnare alle Parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche.
Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
13) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue.
Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c..
14) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
15) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.
Norma transitoria
Le Parti convengono, che per consentire un’adeguata valutazione degli impatti tecnico-organizzativi che derivano dall’applicazione della disciplina di cui al punto 2), la procedura arbitrale viene attivata, per un periodo di un anno, nella sola Regione del Lazio con riferimento alle controversie insorte in tale ambito territoriale.
Le Parti medesime si riservano ogni valutazione al termine del periodo predetto.
Le Parti concordano altresì sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede.
Art. 11 – Incontro annuale
Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, il Concessionario fornisce unitariamente a tutte le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, entro trenta giorni dalla data della richiesta, anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, una informativa sugli argomenti di seguito indicati:
a) numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttiva;
b) andamento dell'occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;
c) programmi dei corsi di formazione professionale effettuati in base alle previsioni contrattuali;
d) trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell’ambito di quanto previsto dall’art. 87;
e) andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo distinte per singole unità produttiva;
f) previsioni sul numero percentuale di contratti di formazione e lavoro che l'azienda prevede, nell'anno, di convertire in contratti a tempo indeterminato. Gli organismi sindacali in parola possono fare proprie osservazioni in argomento;
g) andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva e fasce orarie dei lavoratori/lavoratrici a tempo parziale;
h) previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
i) distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull’apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;
j) interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costituzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività di riscossione dei tributi, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
k) provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi;
l) misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (antiriciclaggio);
m) posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
n) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
o) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all'anno successivo;
p) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all'innovazione ed allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
q) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part-time, mansioni del personale, telelavoro ai sensi dell’art. 27;
r) modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all'anno di calendario precedente; nei casi da a) a g) l'azienda suddivide le informazioni per categorie, aree professionali, livelli retributivi e sesso; le materie da m) a r) possono essere oggetto di valutazione congiunta fra le Parti.
All'incontro previsto dalla presente
norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli
organismi sindacali aziendali cui le aziende accordano permessi
retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dell'incontro annuale.
Art. 12 – Incontri semestrali
Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici i Concessionari daranno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette Organizzazioni facenti parte del personale prospetteranno i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici per l’adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale saranno inserite in apposito verbale.
Detti incontri avranno luogo preferibilmente presso la Direzione generale del Concessionario in rapporto alla propria organizzazione interna.
Gli incontri in parola dovranno tenersi - unitariamente con tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All'inizio di ogni incontro semestrale le Organizzazioni Sindacali dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.
Le predette Organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all’Azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni Organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori alle 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
A detti dirigenti i Concessionari accorderanno permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
Art. 13 – Pari opportunità
Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della l. n. 125 del 1991, con l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.
L’informativa e la valutazione sono finalizzati ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio nazionale di cui all’art. 9 del presente contratto.
A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
Art. 14 – Organismo paritetico della formazione
Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con l’organismo di cui all’art. 57 al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.
Art.
15 – Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni – Trasferimenti d’Azienda
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l'informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
L’informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati, formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali.
La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge direttamente in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 10 giorni, successivi all’informativa di cui al primo comma.
Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si da luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 25 giorni, trascorsi i quali l’azienda può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale territoriale competente e l’azienda può farsi assistere dall’Ascotributi.
Nelle ipotesi invece di trasferimento di azienda, nel senso di trasformazione, nel corso del rapporto di concessione della natura soggettiva del titolare (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate.
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l’impresa cedente e quella cessionaria, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
Art. 16 – Distacco del personale
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende potranno disporre
il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere
disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella
previdenziale) tempo per tempo vigente presso l’azienda distaccante.
Qualora il distacco riguardi gruppi di
lavoratori, l’azienda fornirà preventivamente agli organismi sindacali
aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo
provvedimento, nonché, in generale, sulla durata dello stesso.
Detta informativa è altresì
finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo
comma nonché delle modalità di rientro degli interessati.
Art. 17 – Appalti
All’atto della stipulazione di un
contratto di appalto, di opere e servizi, l’azienda committente deve farsi rilasciare
dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l’impresa stessa si
impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme
contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di
appartenenza.
L’azienda committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli organismi sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
L’azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell’impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell’impegno di cui sopra.
L’azienda che decide un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all’area contrattuale, così come indicato all’art. 4, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere ad Ascotributi di esaminare la questione in sede nazionale. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l’azienda può rendere operativa la decisione.
Art. 18 – Occupazione
Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 le aziende, in presenza di tensioni occupazionali- anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali – forniscono agli Organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.
A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo,
entro i 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell’ambito dei
quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il
patrimonio umano e professionale presente nell’Azienda. A questo fine valutano
l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull’eventuale quota
aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le
incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time,
il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di
solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna i distacchi di cui all’art. 16
la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103
c.c., il ricorso al fondo di solidarietà per il sostengo del reddito,
dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale dipendente
dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi erariali e degli
altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Nell’ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi
formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.
La procedura, in
tutte le sue diversi fasi deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 40
giorni, durante i quali le parti si astengono da ogni azione diretta.
Art. 19 – Procedura in
tema di orari di lavoro
L'azienda, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme che precedono, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
L'azienda - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro tre giorni dal ricevimento dell'informativa avvia una procedura di confronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa stessa, per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
Al termine della procedura l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell'andamento della banca delle ore.
Art.
20 – Nuove flessibilità e normative obsolete
In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell’Azienda interessata intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di settore.
L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste,
con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà
quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole
circostanze.
Le intese anzidette verranno realizzate fra
l’Azienda e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto.
Prima di dar luogo ai relativi incontri, l’Azienda interessata provvederà ad informare le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l’ASCOTRIBUTI.
Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.
Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici di cui al 4° comma. Ove le predette Organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale tra le Parti aziendali, con l’assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell’Ascotributi, per una preliminare valutazione dell’argomento.
CAPITOLO III
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Art. 21 –
Decorrenza e procedura di rinnovo – Materie demandate
I contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale e sono
rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al
fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate.
La contrattazione integrativa potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato ad Ascotributi ed alle Segreterie nazionali dei Sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica.
In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell'azienda interessata e delle relative strutture sindacali.
La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà – nell’ambito dei 3 mesi di cui al terzo comma – un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).
Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:
a) premio aziendale;
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;
d) compensi di cui agli articoli 43 e 44.
Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
I contratti integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio 2002 e scadranno il 31 dicembre 2003.
Raccomandazione
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l’Ascotributi raccomanda di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) i lavoratori dipendenti - che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell’azienda datrice di lavoro.
Art. 22 – Rapporti fra il contratto nazionale e le
normative preesistenti
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce
integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei
preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o
regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli
stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione
unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali sulle materie opzionate ai sensi del CCNL del 1995 per le quali non
venga esercitata entro il 31 marzo 2003, la revoca della predetta opzione.
È comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
Le controversie collettive aventi ad oggetto l’interpretazione di norme del presente contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle Parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.
CAPITOLO IV
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE
Le Parti nazionali - nell'ambito delle iniziative finalizzate ad incentivare l'occupazione con particolare riferimento ai modelli contrattuali che prevedono momenti di alternanza tra attività lavorativa e formativa - si riservano di esaminare il tema dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro - ai fini dell'introduzione di una disciplina contrattuale nel settore della riscossione - in relazione all'evoluzione legislativa della relativa normativa, in una complessiva valutazione circa l'ambito di applicabilità e le connesse agevolazioni. A tal fine le Parti stesse si incontreranno entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti legislativi.
Art. 24 – Contratti di lavoro a tempo determinato
Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 25 – Contratti di fornitura di
lavoro temporaneo
Ai sensi dell'art.1 della L. n.196/1997 si individuano le seguenti ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle di legge, per le quali le aziende possono stipulare contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo:
a) esecuzione di un'attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
b) incrementi di attività anche derivanti da sopravvenute esigenze operative e di servizio, ovvero collegati ad eventi e decisioni provenienti da altri settori, da Enti o da Autorità pubbliche;
c) attività che presentino carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo produttivo;
d) sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa o distacco anche presso altre aziende del gruppo;
e) sostituzione di lavoratori che svolgono attività formativa ovvero prestano temporaneamente attività lavorativa al di fuori dell'unità produttiva di appartenenza;
f) esigenze di carattere transitorio di inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico o nell'organizzazione aziendale o derivanti dal lancio di nuovi prodotti o servizi messi a disposizione delle imprese di settore;
g) inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale di cui si voglia sperimentare l'utilità.
Restano escluse dalla fornitura di lavoro temporaneo le attività riconducibili alla 1ª area professionale.
Per le causali di cui sopra il numero dei rapporti non può superare il 5% del personale dipendente dall'azienda utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato con un minimo utilizzabile di 5 dipendenti elevabile a 10 con intese a livello aziendale.
Sempre ai sensi della normativa indicata al 1° comma, le
aziende possono, altresì, stipulare contratti di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo nella seguente ipotesi:
- assunzioni di messi notificatori per uno o più periodi, anche non continuativi, nel limite massimo del numero complessivo dei dipendenti in servizio presso ciascuna concessione gestita.
La percentuale di cui al comma che precede è riferita all'organico in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Fermo quanto previsto dall'art. 7, 4° comma, della l. n. 196/1997, in occasione dell’incontro annuale, le Parti aziendali procedono ad un esame congiunto dell'andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Ai sensi dell'art. 4 della l. n. 196/1997, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all'andamento economico dell'impresa (premio aziendale).
Ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, i prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore per favorire l’occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.
1. Normativa
applicabile
Ai rapporti di lavoro a
tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo
nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente
richiesti dalla specialità del rapporto:
a) Assenze e ferie
Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario di lavoro sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario.
Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell'anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.
Per i giorni di ferie goduti durante la
prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà
ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui
fruisce delle ferie.
La disciplina dei permessi per ex festività è
quella prevista dall'art. 50.
Nelle giornate semifestive, i
lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l’orario di entrata fissato dal
contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una
riduzione d’orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo
restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore
nella giornata.
b)
Addestramento
per i neo assunti
Le Aziende provvedono ad un addestramento dei
lavoratori/lavoratrici, appartenenti alle tre aree professionali per un numero
di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a
tempo pieno.
Nel caso in cui la durata giornaliera
dell'addestramento superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la
parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri
stabiliti all'art. 98, del
presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti al punto 5 che
segue:
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti
tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono
equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle
anzianità previste dalle singole norme contrattuali.
In relazione a quanto
previsto dalla presente lett. c), nei casi in cui, per effetto di previgenti
disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario
i periodi trascorsi a tempo parziale, l’azienda dovrà riconsiderare tali
periodi per intero.
Detta ricostruzione
produrrà i propri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1°
gennaio 2002.
d)
Agevolazioni per motivi di studio
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si
applicano, con l'esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni
di lavoro, l'art. 62 del presente contratto o le diverse norme aziendali
opzionate, con i seguenti adattamenti:
-
ai
lavoratori /lavoratrici che devono sostenere prove di esame i permessi
aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la
prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione
lavorativa dell'interessato;
-
i permessi
per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in
ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa;
e)
Formazione professionale
Ai
lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l’art. 57 del presente contratto
proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo
restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto
articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di
lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a
carico dell’azienda.
2. Costituzione e durata del
rapporto di lavoro a tempo parziale
I rapporti di lavoro a tempo parziale
(orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati tra l’Azienda, ed il
lavoratore/lavoratrice a tempo
indeterminato ovvero a termine.
Il Concessionario, in presenza di proprie
esigenze tecniche, organizzative e produttive può accogliere domande di
prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio e/o assumere
lavoratori/lavoratrici a tempo parziale.
Il Concessionario - purché ciò risulti
compatibile con le esigenze di cui sopra - accoglie prioritariamente le domande
di quei lavoratori/lavoratrici in servizio con 1'inquadramento necessario che,
appartenendo all'unità produttiva
in cui si è manifestata l'esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le
mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga,
l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale che gli vengano forniti
chiarimenti.
Le aziende favoriranno
– ai fini della precedenza nell’accoglimento – le domande avanzate dai
lavoratori/lavoratrici che abbiano comprovati motivi personali o familiari di
rilevante gravità.
Il Concessionario comunica agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente l’informativa in caso di variazioni.
Il numero dei rapporti a tempo parziale, salvo
diversi accordi in sede aziendale, non può superare le seguenti percentuali:
-
20% del
personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i
passaggi a tempo parziale del personale in servizio;
-
10% del
complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le
assunzioni dall’esterno.
Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di formazione e lavoro, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.
In deroga a quanto disposto dall'art. 80 comma
7 del presente contratto ed ai fini ivi previsti, nei confronti del
lavoratore/lavoratrici a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio
della prevalenza, intendendosi per tale l'utilizzo nelle mansioni per un numero
di ore superiore alla metà dell'orario mensile dell'interessato.
Il trattamento economico del personale a tempo
parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse
indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale)
contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero con la
stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione
lavorativa.
Se il lavoratore/lavoratrice è adibito ad
attività per la quale è prevista l'indennità di rischio, la stessa gli viene
corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari a
2/5 del valore giornaliero dell'indennità stessa.
L'indennità per lavori svolti in locali
sotterranei viene corrisposta al lavoratore/lavoratrice a tempo parziale quando
la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del
normale orario giornaliero di un
lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con il medesimo inquadramento.
Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all’art 76.
Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello si applica, agli effetti delle prestazioni aggiuntive, la normativa sulla flessibilità della prestazione, proporzionata rispetto alla durata dell’orario a tempo parziale.
Per le 3 aree
professionali, l’orario del personale a tempo parziale – viene fissato secondo
i seguenti criteri:
a)
la durata
settimanale dell’orario del personale a tempo parziale può essere compresa tra
le 15 e le 32 ore e 30 minuti, con distribuzione sia orizzontale, verticale o
mista; per il personale
appartenente alla 1ª area professionale, o addetto a mansioni operaie
inquadrato nella 2ª area professionale, può risultare inferiore a 15 ore; nel
caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o
annuale, l’orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno;
b)
le
prestazioni lavorative sono concordate fra l’azienda e il
lavoratore/lavoratrice secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di
uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro
a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto, in ogni caso, di una
prestazione giornaliera massima di 9 ore.
c)
la
distribuzione dell’attività lavorativa che comprenda anche la giornata di
sabato e/o domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui
detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In
altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli
organismi sindacali aziendali;
d)
ai
lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali
vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art. 62
del ccnl 12 luglio 1995 e viene attribuita, a far tempo dal 1° gennaio 2002,
un’ulteriore riduzione di orario proporzionata al minore orario effettuato,
rispetto a quella riconosciuta al personale a tempo pieno (durata dell’orario
settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle
citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o
mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando la
riduzione d’orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate
mediamente prestate nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione
dell’orario;
e)
le
prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma,
contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le
seguenti specifiche esigenze organizzative possono venire richieste prestazioni
supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore
per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli
appartenenti alle tre aree professionali, corrispondente alla paga oraria
calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 97, del presente C.C.N.L.:
-
operazione
di quadratura contabile e di chiusura;
-
interruzioni
temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
-
assenze
impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.
E’ consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all’art. 97 del presente CCNL.
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª
area professionale e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere al
Concessionario, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime
mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici
addetti alle mansioni di cassa) di essere utilizzati in altre mansioni
di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a
tempo parziale.
Il concessionario valuterà la richiesta di cui
sopra in relazione ai casi specifici.
Alla scadenza del termine eventualmente
convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore/lavoratrice
interessato viene assegnato - all'atto della trasformazione del rapporto a
tempo pieno - alla stessa unità produttiva.
L'azienda accoglierà, compatibilmente con le
proprie esigenze organizzative e produttive le richieste del
lavoratore/lavoratrice di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della
scadenza concordata, tenendo anche conto dell’eventuale disponibilità al
trasferimento manifestata dall’interessato.
Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi
accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, il
lavoratore/lavoratrice - sempreché la prestazione a tempo parziale abbia
superato i due anni - può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati
chiarimenti.
Nell'eventualità che il Concessionario -
tenendo anche conto della manifestata disponibilità del lavoratore/lavoratrice
ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta -
ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all'interessato tempi e condizioni
per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l'interessato ha facoltà di
chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie
considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di
rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.
Comunque le Aziende considereranno
l'opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno,
avanzate dai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, prioritariamente rispetto
all’adibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo pieno alle stesse
mansioni svolte dal lavoratore/lavoratrice a tempo parziale e nella stessa
unità produttiva.
8. Intese aziendali
Fermo quant’altro previsto nel
presente articolo, fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono
intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale
e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi
di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:
-
superamento
delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti
a tempo parziale;
-
fissazione
della durata settimanale dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale
in misura inferiore o superiore a quelle indicate al punto 5 che precede;
-
ulteriori
specifiche esigenze organizzative per l’effettuazione di prestazioni
supplementari.
*
* *
La prestazione di lavoro a tempo parziale non
può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro
ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli
automatismi.
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 dicembre 2002 per definire eventuali modifiche ed integrazioni alla presente disciplina sulla base della vigente normativa di legge in materia e dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nella medesima.
Art. 27 - Telelavoro
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l'efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/o telematici.
1.
Tipologie
Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) presso il domicilio del lavoratore/lavoratrice;
2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) sotto forma di telelavoro mobile.
2.
Costituzione del rapporto di lavoro
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere.
Nel primo caso l'azienda deve precisare, all'atto dell’assunzione, l'unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell'unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.
Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.
3. Prestazione lavorativa - Trattamento economico
La prestazione lavorativa del telelavoratore/lavoratrice si svolge nel rispetto dell'orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l'azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d'intesa tra l'azienda e il lavoratore/lavoratrice interessato.
Il telelavoratore/lavoratrice ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda, d'intesa con l'interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore/lavoratrice è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
L'azienda deve far conoscere al telelavoratore/lavoratrice le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L'interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.
Il telelavoratore/lavoratrice ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali.
4. Rientri in azienda - Formazione
L’azienda, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore/lavoratrice presso l'unità produttiva di appartenenza per il tempo necessario.
Devono concordarsi fra l'azienda e il lavoratore/lavoratrice rientri periodici in azienda.
L'azienda fornisce al telelavoratore/lavoratrice una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori/lavoratrice.
Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l'azienda procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.
5. Diritti sindacali - Valutazioni e
informative
I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori/lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le aziende istituiscono un'apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25 della l. 300 del 20 maggio 1970, che gli interessati possono consultare fuori dell'orario di lavoro prestabilito.
I dati raccolti dall'azienda per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore/lavoratrice e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
L'azienda deve informare preventivamente l'interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli.
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l'interessato.
Nell'ambito dell'incontro annuale l'azienda fornisce un'informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell'applicazione della presente disciplina.
6. Postazioni ed attrezzature di lavoro -
Sicurezza del lavoro
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l'azienda provvede comunque a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e l'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all'azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell'installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in azienda del lavoratore/lavoratrice.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d'uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del D. Lgs. n.626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.
7. Sperimentalità della disciplina
La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque in occasione dell'emanazione della prevista legge in materia o dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 28 – Fasce deboli
In attuazione di quanto previsto dai
commi 1 e 5, art. 25, legge n. 223 del 23.7.91 e successive modifiche e/o
integrazioni, ai fini della copertura della riserva percentuale ivi prevista,
si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle “liste regionali” dei
lavoratori/lavoratrici in mobilità di cui all’art. 6, comma 1, della medesima
legge i quali non fruiscano delle integrazioni salariali e dei trattamenti di
disoccupazione, con particolare riferimento a coloro i quali, provenendo da
aziende del settore, siano in possesso delle professionalità richieste per
l’inquadramento in una delle categorie o aree contrattualmente previste, avendo
anche presente la disponibilità al trasferimento sul territorio e ad una
mansione eventualmente diversa da quella originaria.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 25
della legge 23 luglio 1991, n. 223, le Parti stipulanti convengono che tra le
assunzioni sulle quali calcolare l’aliquota legislativamente prevista, vanno
escluse quelle concernenti il 25% dei lavoratori appartenenti alla 3ª area, 1°
livello, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle
prestazioni a diretto contatto con il pubblico.
Art.
29 – Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare sempre dalla comunicazione di assunzione e non può superare i tre mesi.
Per i lavoratori/lavoratrici
inquadrati nella 1ª area professionale il periodo di prova non può essere
superiore a 30 giorni.
Non sono ammesse né la protrazione
né la rinnovazione del periodo di prova oltre il termine sopra previsto.
Durante il periodo di prova la
risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento senza
preavviso.
Nel caso di risoluzione del rapporto
ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, devono essere corrisposte le
competenze (compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di
servizio prestato, computando, come mese intero l’eventuale frazione di mese)
fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio; nel caso invece di
risoluzione del rapporto ad iniziativa del Concessionario devono essere
corrisposte le competenze (compresi i ratei della gratificazione di Natale per
i mesi di servizio prestati, computando come mese intero l’eventuale frazione
di mese) fino alla fine del mese in corso.
Il servizio prestato nel periodo di
prova, durante il quale si applicano le norme del presente contratto con le
eccezioni di cui al quarto comma del presente articolo, è computato a tutti gli
effetti nella determinazione della anzianità di servizio.
Compiuto il periodo di prova, il lavoratore s’intende confermato in servizio e deve essere dal Concessionario iscritto, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari, a norma dell’art. 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso la stessa azienda per almeno 3 mesi.
Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.
CAPITOLO V
DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il personale, nell'esplicazione
della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente
informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
Il personale ha il dovere di
dare al Concessionario, nell'applicazione della propria attività di lavoro, una
collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive del Concessionario stesso
e le norme del presente contratto. Il personale ha diritto al rispetto ed alla
tutela della sua dignità nell’espletamento della propria attività lavorativa.
Il lavoratore/lavoratrice è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e
gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie al concessionario. Gli è
fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi
ed è tenuto a notificare al concessionario l’eventuale esistenza di altro suo
impiego o incarico.
Il Concessionario deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dal concessionario stesso con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore/lavoratrice medesimo è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l’addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.
Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l’orario di lavoro (con esclusione dell’orario di sportello) mediante apposite riunioni nell’ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
Le assenze devono essere giustificate all’azienda senza ritardo.
Le assenze non giustificate saranno passibili di provvedimenti disciplinari.
Qualora
le assenze ingiustificate si protraggano oltre il quindicesimo giorno, il
lavoratore/lavoratrice sarà considerato dimissionario, ad ogni effetto, salvo
che la mancata giustificazione sia dovuta a comprovata circostanza di forza
maggiore.
Il personale deve comunicare con sollecitudine al concessionario ogni mutamento di residenza e domicilio.
Al personale è vietato in
particolare di:
a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione del Concessionario, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell’Azienda o incompatibile con i doveri di ufficio;
b) accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratore addetto al servizio della riscossione dei tributi ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge;
c) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
d) entrare o trattenersi nei locali dell’Azienda fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
Il concessionario può disporre che il personale inquadrato nella 1ª e nella 2ª area professionale, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che l’Azienda stessa fornisce all’interessato.
I detentori di chiavi debbono
garantirne la consegna per l'estrazione dei valori alla apertura dello
sportello.
Il personale di cassa, o
comunque incaricato del maneggio di denaro o valori ha l'obbligo di denunciare,
non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le
deficienze che si siano verificate nella gestione degli stessi ad esso
affidati.
Gli importi delle eccedenze di
cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli
organismi aziendali di previdenza o di assistenza se formalmente costituiti,
oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perchè provvedano a destinarli alla
pubblica assistenza.
Le deficienze di cassa devono
essere rimborsate nel termine stabilito dal Concessionario che, dopo aver
sentito l’interessato, valuta i singoli casi anche in rapporto all’entità di
tali deficienze.
Il personale di cassa, ferma
restando la propria responsabilità individuale derivante dalle mansioni svolte,
non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale da potersi
accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento
che l’Azienda non abbia messo a disposizione dell’interessato; in mancanza di
tali strumenti l’interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da
poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte
della Banca d’Italia o della Banca Centrale Europea.
Art. 32 – Cauzione
Soppresso
Per il personale delle 3 aree
professionali e per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi, il Concessionario
ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari
servizi (ad esempio, personale necessario per l'estrazione di valori; addetti a
sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a
servizi automatizzati "all'utenza"): in tal caso gli interessati
potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione,
con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli
eventuali interventi richiesti.
Al
personale di cui al comma che precede spettano:
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento;
- L. 56.300 (€ 29,08) (L. 55.000 [€ 28,41] fino al 31.12.1999) ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di L. 25.600 (€ 13,22) (L. 25.000 [€ 12,91] fino al 31.12.1999);
- limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di L. 33.800 (€ 17,46) (L. 33.000 [€ 17,04] fino al 31.12.1999).
L'Azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell'ambito dei lavoratori/lavoratrici designati dall’Azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
I quadri direttivi di 3° e 4° livello la cui presenza è necessaria per l’estrazione dei valori in caso di assenza o impedimento devono garantire la consegna delle chiavi per l’estrazione dei valori.
Al personale di cui al comma che precede, cui l’Azienda richieda di effettuare un intervento presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza in tempi nei quali non è prevista la sua presenza in servizio, spettano:
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute per l’intervento;
- un’indennità di L. 112.550 (€ 58,13) (L. 110.000 [€ 56,81] fino al 31.12.1999) per ogni intervento effettuato.
Chiarimento
a verbale
Al personale inquadrato nel 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi il trattamento di cui al 2° comma, 2° alinea, del presente articolo si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato.
Il lavoratore/lavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'azienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore/lavoratrice che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
Qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 64, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato.
L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del lavoratore/lavoratrice interessato per motivi cautelari.
L'allontanamento
dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al
lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il
tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia
divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
La circostanza che il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.
Il
lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo,
il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene
considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente
contratto collettivo di lavoro.
Anche durante il periodo di
allontanamento del lavoratore/lavoratrice dal servizio per motivi cautelari,
restano ferme, così per l'azienda che per
il lavoratore/lavoratrice medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto
di cui all'art. 64.
Norma
transitoria
Nei confronti del personale già destinatario delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio il presente articolo non si applica ai procedimenti in corso alla data di completamento della redazione del testo coordinato del presente C.C.N.L.
Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
Nei casi di cui sopra, al lavoratore/lavoratrice che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore/lavoratrice, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'azienda.
Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell'art. 34.
Il lavoratore/lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'azienda.
Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si applicano al lavoratore/lavoratrice anche successivamente alla cessazione del rapporto, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con
norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con
eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
Norma
transitoria
Nei confronti del personale già destinatario delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio il presente articolo non si applica ai procedimenti in corso alla data di completamento della redazione del testo coordinato del presente C.C.N.L.
In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti a rischio medesimo.
Art.
37 – Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) il
licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro (giustificato motivo);
e) il
licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, il concessionario, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.
Art. 37 bis – Estinzione dell’azione disciplinare
L’azione disciplinare si estingue con le dimissioni del lavoratore se accettate dal concessionario.
L’applicazione
dei provvedimenti disciplinari e l’accettazione delle dimissioni non
pregiudicano però l’esercizio di ogni azione penale o civile derivante dal
fatto per il quale siano stati applicati provvedimenti o presentate e accettate
le dimissioni.
Le disposizioni contrattuali
nazionali in tema di anzianità convenzionali contenute nel C.C.N.L. 12 luglio
1995 e 17 luglio 1995 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2002.
E’ riconosciuto, agli effetti degli scatti di anzianità, del trattamento di ferie e di quello di malattia il 50% del servizio prestato a tempo indeterminato presso altri concessionari, salvo che ricorra l’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 112/1999.
CAPITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO
A totale copertura del periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1999 ed il 31 dicembre 2001 viene corrisposto un importo nelle misure stabilite dall’allegato n. 1 (tabelle nn. 1 e 2).
La determinazione della misura dell’erogazione in parola va effettuata con riferimento all’inquadramento di ciascun interessato alla data del 1° novembre 2001.
L’importo di cui sopra:
- va computato pro-quota in relazione all’eventuale minore servizio retribuito nel periodo predetto;
- va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell’A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.
Gli effetti economici relativi al periodo ricompreso tra il 1° ottobre 1999 e la data di stipulazione del presente contratto si applicano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato dal servizio nel periodo medesimo con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico, ovvero ad esodi incentivati.
Dal 1° gennaio 2002 si applicano le rispettive tabelle (all. n. 2)
Fino al passaggio aziendale a quadri direttivi, si applicano ai lavoratori/lavoratrici interessati le relative tabelle transitorie (all. n. 2).
L’indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (all. n. 3).
Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
* * *
La
nuova struttura della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2002 è improntata a
criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma viene realizzata “a
costo zero”, tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli
effetti aziendali, prevedendo, a far tempo dal 1° gennaio 2002, una struttura
articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è
stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di
settore (misura utilizzata per la c.d. azienda tipo per il personale delle
quattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi
3° e 4° livello).
Le
quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le misure di
cui sopra vengono conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in
servizio alla data di stipulazione del presente contratto, previo ricalcolo
dell'importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli
utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, che assumono la denominazione di
“ex premio di rendimento”:
·
non sono
suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di
corresponsione;
·
non vengono
erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi
negativo.
Nota
a verbale
Il
preesistente premio annuale di rendimento viene riconosciuto secondo le
previsioni di cui al C.C.N.L. 30 giugno 1987 (Privati esattori) ovvero dei
contratti integrativi aziendali in atto alla data di stipula del C.C.N.L. 12
luglio 1991 senza possibilità di ulteriori variazioni.
Art. 40 – Tredicesima
mensilità
- compensi di cui agli artt. 43, 44 e 44 bis per la quota parte considerata retribuzione;
- eventuali indennità aziendali di cui al secondo comma della nota a verbale n. 1 dell’art. 46 del C.C.N.L. 23 ottobre 1980 per le esattorie gestite da Banche.
I compensi, indicati nel precedente comma, sono computati sulla media degli ultimi 12 mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso).
Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
Nota a verbale
Agli ufficiali di riscossione e messi notificatori in servizio al 12/12/2001 presso quelle aziende che non abbiano comunque già provveduto a compensare, anche in via indiretta, gli effetti riduttivi sui compensi percentuali di cui al presente articolo derivanti dalla ristrutturazione del trattamento economico su tredici mensilità annue, in occasione della corresponsione della 13ª mensilità verrà erogata un ulteriore somma di importo pari alla media mensile dei compensi di cui sopra.
Analogamente si procederà nei confronti del personale di cui sopra per quanto riguarda la gratificazione prevista dall’art. 54 del CCNL 12/7/1995.
Art.
41 – Premio aziendale
Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nel contratto integrativo aziendale presso ciascuna azienda, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell'impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio verrà parametrato in base all'inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.
Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo:
a) indicatori di redditività
b) indicatori di efficienza
c) indicatori di produttività
d) indicatori di qualità definiti a livello aziendale (determinazione a livello locale)
e) indicatori di rischiosità.
L'attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra l'altro, in termini di:
- un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;
- scostamenti rispetto a valori predeterminati;
- variazioni rispetto all'anno o a periodi precedenti;
- percentuali di indici o di valori predeterminati.
Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello aziendale.
Le aziende che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo – al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non daranno luogo all'erogazione del premio aziendale.
Il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori relativi alle performance del gruppo e/o dell’azienda capogruppo per le società controllate che, per vincoli di committenza o contrattuale con aziende o azienda del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.
Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto – nell’ambito dell’ammontare complessivo del medesimo – viene definita a livello aziendale.
Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.
Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.
In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato.
Norma transitoria
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nel 2002 con riferimento all’esercizio 2001, presso ciascuna azienda verranno applicati i criteri utilizzati per la determinazione del premio aziendale dell’anno 2000; detti criteri saranno oggetto di contrattazione nel caso in cui, per effetto di modifiche strutturali (ad esempio, fusioni, concentrazioni, etc.), sia variato il quadro di riferimento.
Art. 42 – Indennità modali
Al personale adibito in via prevalente e continuativa al maneggio di contanti o valori, è dovuta una indennità di rischio, nei casi, nelle misure mensili e con i criteri di cui alle tabelle allegate (all. n. 5).
Detta indennità cessa con il cessare dell’incarico e non compete per il periodo di assenza dal servizio effettivo superiore al mese, che non sia dovuto a ferie o malattia.
Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l’attribuzione dell’indennità di rischio, l’indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore sostituito.
Nei contratti integrativi aziendali verrà stabilita l’indennità di rischio per coloro che facciano servizio saltuario di cassa.
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell’altezza) al di sotto del livello stradale spetta un’indennità nella misura indicata nelle tabelle allegate (all. n. 3).
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo che prestino servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nelle tabelle allegate (all. n. 4).
Art. 43 – Compensi agli ufficiali
Ai lavoratori/lavoratrici con mansioni di
ufficiale della riscossione è attribuito un compenso pari al 100% delle tabelle
allegate (all. n. 8) per le riscossioni quietanzate a saldo in via esecutiva
ovvero per quelle conseguite a saldo per effetto del pignoramento o per
eventuali successivi atti esecutivi.
Tale trattamento, che per il 60% costituisce
retribuzione ad ogni effetto e per il residuo 40% costituisce rimborso spese,
assorbe eventuali percentuali fissate aziendalmente, sulla base del rinvio
contenuto nella disciplina contrattuale nazionale precedente, in misura
inferiore e quale unico compenso previsto per i suddetti lavoratori con
mansioni di ufficiale della riscossione.
Il trattamento di cui al primo comma non trova
applicazione ove aziendalmente siano stabilite forme indennitarie, anche
connesse a partecipazione ai diritti per atti esecutivi, ovvero di integrazione
di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste in aggiunta al
trattamento economico tabellare nazionalmente fissato per gli ufficiali della
riscossione.
Art. 44 – Compensi ai messi
Ai lavoratori/lavoratrici con mansioni di
messo notificatore è attribuito un compenso di £. 100 (€ 0,06) per ogni
atto effettivamente notificato mediante consegna da parte dei medesimi.
Tale trattamento, che per il 60% costituisce
retribuzione ad ogni effetto per il residuo 40% costituisce rimborso spese,
assorbe eventuali compensi della stessa natura fissati aziendalmente in misura
inferiore per i suddetti lavoratori/lavoratrici con mansioni di messo notificatore per gli atti notificati.
Il trattamento di cui al primo comma non trova applicazione ove aziendalmente siano stabilite forme indennitarie ovvero di integrazioni di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste in aggiunta al trattamento economico tabellare nazionalmente fissato per i messi notificatori.
Art. 44 bis – Legge 2 aprile 1958 n. 377, art. 13 –
Compensi
Ai fini di quanto previsto dall’art. 13, quarto comma, legge 2 aprile 1958, n. 377, il 60% dei compensi corrisposti agli ufficiali della riscossione e ai messi notificatori, quando siano dovuti per effetto di norme collettive nazionali ovvero aziendali, costituisce ad ogni effetto retribuzione, il residuo 40% costituisce il rimborso spese.
Art. 44 ter – Compensi per adibizione alla notifica
Gli ufficiali della riscossione
possono essere adibiti anche alla notifica degli atti.
In tal caso compete loro il compenso dovuto ai messi notificatori.
Detto compenso non spetta nel caso che l’ufficiale della riscossione, per l’attività di cui al 1° comma, sia già diversamente retribuito.
Art. 44 quater –
Trattamento economico nei contratti integrativi aziendali
Nei contratti integrativi aziendali
il trattamento economico dei messi notificatori di cui all’art. 90 può essere determinato mediante un compenso
fisso per ogni atto notificato.
Art.
45 – Buono pasto
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i “quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 95, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa intermedia, un “buono” per la consumazione del pasto secondo quanto previsto nell’accordo stipulato il 10 gennaio 1991.
Detto “buono pasto” viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente già riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.
Il “buono pasto” non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
Art.
46 – Sistema incentivante
L’azienda può prevedere l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 41.
L'azienda stabilisce l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o sportelli, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
Nella determinazione dei premi l'azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L'azienda si rende disponibile, su richiesta, dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa - l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
L'azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall'azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l'azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l'ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Art.
47 – Distinzione delle “piazze”
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.
RIPOSO SETTIMANALE,
FESTIVITA’, FERIE E ASSENZE
Il riposo settimanale deve
coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di
legge che regolano la materia.
Sono considerati giorni
semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre
nonchè, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale
il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è
altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.
Le aziende operanti nella piazza
di Roma provvederanno ad informare preventivamente gli organismi aziendali
delle OO.SS. stipulanti il presente contratto circa il numero dei dipendenti
che nella piazza medesima saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di
lavoro nella giornata, festiva per la piazza in parola, dei SS. Apostoli Pietro
e Paolo. A tal riguardo le aziende daranno la precedenza - compatibilmente con
le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile.
In considerazione della vigente
disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile e del
1° maggio con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale
maturato al riguardo, si conviene di definire la questione come segue: al
personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ed in
forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del l° maggio 1994,
l'azienda ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il lavoratore, in alternativa
al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Quanto previsto al precedente
comma si applica - successivamente alla data di redazione del testo coordinato
del presente contratto - anche alle festività del 25 aprile e l° maggio
coincidenti con la domenica e si estende anche alla festività del 2 giugno in
forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.
Art. 49 – Ferie
Nel corso di ogni anno il
lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie retribuite.
Aree professionali: La durata delle ferie del personale è
stabilita come segue:
- con
oltre 10 anni di anzianità ……….. giorni 25 lavorativi;
- da
oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità ………..giorni 22 lavorativi;
-
dall'anno
successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni ………… giorni
20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area
professionale, 4° livello retributivo).
Durante l'anno in cui è
avvenuta l'assunzione:
- il lavoratore/lavoratrice ha diritto a tanti giorni di ferie
quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre
dello stesso anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese;
- i
lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto, a seconda se l'assunzione è
avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre rispettivamente a 12 o 6
giorni.
Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2002 nei confronti
di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è
fissato in 26 giorni.
Ai quadri direttivi assunti
direttamente dall'azienda con tale inquadramento, durante l'anno in cui è
avvenuta l'assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi
intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando
come mese intero l'eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.
Ai lavoratori/lavoratrici
disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente
20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del
secondo semestre.
*
* *
I turni delle ferie debbono
essere fissati tempestivamente dal concessionario, confermati al
lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono
variare di comune intesa tra il concessionario ed il lavoratore/lavoratrice.
Il concessionario, solo per
particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei
quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
Nella predisposizione dei turni
di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai
lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste
degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro
anzianità di servizio.
Il concessionario può
richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di
servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie
stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti
dall'interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto.
Detto rimborso viene effettuato
anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il
viaggio di rientro in servizio a richiesta del concessionario nonchè per
l'eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava
in ferie al momento del richiamo in servizio.
Il rimborso ha luogo anche nel
caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del
turno di ferie precedentemente fissato.
Il computo delle ferie viene
effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei
confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su
quattro o sei giorni anzichè su cinque.
Nel caso di personale il cui
orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che su cinque,
l'azienda valuta la possibilità di consentire al lavoratore/lavoratrice, il cui
ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di
riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo.
Durante il periodo di ferie
compete al lavoratore/lavoratrice l’intero trattamento economico. La quota parte considerata retribuzione dei
compensi di cui agli artt. 43, 44, 44 bis viene determinata in base alla media
“ragguagliata a mese” delle somme complessivamente percepite a tali titoli
negli ultimi dodici mesi.
Nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle
ferie relative all'anno in corso, viene liquidata la retribuzione
corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato
nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello
stesso anno (tale liquidazione deve avvenire moltiplicando ciascun giorno di
ferie non fruito per 1,20).
Nel caso che il
lavoratore/lavoratrice sia cessato dal servizio nel corso dell’anno ed abbia
usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in
proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla
liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del
periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell’anno.
Nel caso di assenza dal
servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la
riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in
caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi,
salvo che l'assenza duri l'intero anno.
Non sono computati nella durata
delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso
delle stesse che siano stati dal lavoratore/lavoratrice immediatamente
denunciati al concessionario.
Art.
50 – Permessi per ex festività
Al lavorare/lavoratrice spetta
annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a
quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della
legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di
legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
- che dette ex festività ricorrano in giorni
in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato,
secondo l'orario settimanale contrattualmente prestabilito per il medesimo;
- che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto
per quei giorni all'intero trattamento economico.
I permessi di cui sopra sono
fruibili nel periodo 16 gennaio -14 dicembre di ogni anno.
La richiesta di fruizione dei
permessi va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice
intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a
periodi di ferie ovvero - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime in tre o
più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla
Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie.
L'utilizzo dei permessi nei
periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per i permessi di cui al
presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati
nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla
giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima
mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (l/360
della retribuzione annua per ogni giornata entro la fine di febbraio dell’anno
successivo).
Ai fini di cui al primo comma
del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di
cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto
prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente,
il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
Le assenze per brevi permessi
retribuiti che il Concessionario concede per giustificati motivi personali o
familiari non sono computabili nelle ferie annuali.
Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, il Concessionario può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.
Il Concessionario,
compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al
lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita
per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno
utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.
Ai fini dell'applicazione
dell'aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la
necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e quattro anni, che sia affetto da patologie di
particolare gravità, idoneamente certificate.
Le aziende valuteranno la
situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare
gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie,
ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità
di cura.
In occasione del matrimonio
viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di
calendario non computabili come ferie.
L'ASCOTRIBUTI raccomanda alle
Aziende di favorire, nella concessione dell'eventuale congedo per gravi motivi
di indole privata previsto nel secondo comma del presente articolo, quelle
situazioni provatamente accertate e meritevoli di considerazione, di lavoratori
tossicodipendenti che si sottopongano ad effettiva cura riabilitativa.
CAPITOLO IX
MALATTIE, INFORTUNI E MATERNITA’
Art.
52 – Malattie e infortuni
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati,
l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al
lavoratore/1avoratrice che abbia superato il periodo di prova per:
anzianità mesi
a) fino a 5 anni 6
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni 8
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni 12
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15
e) oltre i 20 anni 18
f)
per i
quadri direttivi di 3° e 4° livello con anzianità
superiore a 25 anni 22
I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall'azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato.
In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento
economico sono i seguenti:
anzianità mesi
a) fino a 5 anni 8
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni 18
e) oltre i 20 anni 22
f)
per i
quadri direttivi di 3° e 4° livello con anzianità
superiore a 25 anni 24
In ogni caso, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825.
I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi complessivi (30 mesi per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo).
Ai fini di quanto previsto dai comma
che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente
necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi.
Il termine finale del trattamento di cui ai
precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui
il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei
requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia
sia iniziata prima di tale data; se la malattia inizia successivamente, il
trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
Durante i predetti periodi di assenza compete
al lavoratore la retribuzione integrale, oltre agli assegni familiari. Ai
lavoratori con mansioni di ufficiali della riscossione e di messi notificatori
compete inoltre la quota parte considerata retribuzione dei compensi di cui
agli artt. 43, 44 e 44 bis determinata in base alla media, ragguagliata a mese,
delle somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi dodici mesi.
I periodi di assenza per malattia o
infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli
effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.
In caso di assenza conseguente ad infortunio
sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto
dal Concessionario con deduzione di tutte le somme che il
lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto
assicuratore.
Se la malattia o l'infortunio proseguono
oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di
detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita
per la durata massima di quattro mesi e senza alcun effetto sul decorso
dell’anzianità.
La durata di più periodi di aspettativa di
cui al comma precedente non può tuttavia superare i sei mesi in un quinquennio.
Il collocamento in aspettativa non può venire
richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in
possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui
l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.
Norme transitorie
l. La nuova disciplina di cui al presente articolo si applica a far
tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato,
considerando utili a tali fini anche le assenze per malattia o infortunio
verificatesi antecedentemente a tale data. Tuttavia fino al 31 dicembre 2003
l’applicazione della predetta nuova disciplina non potrà determinare per il
lavoratore conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che sarebbero derivate
in base alla pregressa disciplina.
2. Nei confronti del personale già destinatario delle Disposizioni
Particolari per le Casse di Risparmio in servizio al l° novembre 1999 ed in
aspettativa non retribuita per malattia alla data di redazione del testo coordinato
del presente contratto, la durata dell'aspettativa stessa è di 12 mesi.
Durante il congedo di maternità dal lavoro
per gravidanza e puerperio, al lavoratore/lavoratrice compete il trattamento
economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite
massimo di cinque mesi.
Nel caso in cui sia posta a carico di Enti
previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a
quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate
dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di
cinque mesi.
Ove, durante il periodo di astensione
obbligatoria, interviene una malattia, si applica l'articolo che precede, a
decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati
assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o
infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti
organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di
aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in
essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
Il lavoratore/lavoratrice affidatario del
minore (ai sensi dell'art. 10, legge 4 maggio 1983, n. 184) può avvalersi
dell'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo
ingresso del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella
sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15 luglio 1991.
CAPITOLO X
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonchè della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.
I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dal concessionario al dipendente anche per effetto di leggi od accordi in materia.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.
Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore è considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.
Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell'ultimo trattamento economico percepito, ciascuna delle quali calcolata come segue:
o per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;
o
per il l° ed il 2° livello dei quadri
direttivi: 85,09% della voce stipendio;
o
per il 3° livello dei quadri direttivi:
o
per il 4° livello dei quadri direttivi:
§ 89,00%
della voce stipendio;
§ 86,96% della maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all'ad personam percepito a tale titolo.
Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per ogni scatto maturato, l'omonima voce "scatti di anzianità", con l'esclusione pertanto dello “importo ex ristrutturazione tabellare".
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.
Al personale inviato in missione compete:
a) per il personale delle aree professionali e per il l° e 2° livello dei quadri direttivi il rimborso delle spese effettive di viaggio in 2ª classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km, il viaggio viene effettuato in lª classe (ove esista). In caso di viaggio aereo, autorizzato dal concessionario, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello il rimborso delle spese di viaggio in lª classe od in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dal concessionario;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'azienda;
d) il trattamento di seguito indicato.
Tutte le spese devono essere documentate.
Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria. L’azienda può autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento.
Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare per il trattamento di diaria di cui all'allegato n. 7, ovvero il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all'interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all'importo della diaria, al lavoratore/lavoratrice compete, in aggiunta a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo.
Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.
Nell'ipotesi di cui al 4° comma può essere concesso in casi particolari, il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell'azienda potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l'alloggio sia fornito dall'azienda, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un terzo.
Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), nonché al 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi, nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, semprechè il lavoratore/lavoratrice abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l'Azienda procurerà, nei limiti del possibile, dì effettuare detta comunicazione tempestivamente.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta de1 15% a partire da1 15° giorno successivo all'apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.
In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice, non superi i 25 Km (cosiddette missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto.
Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d'intesa fra le Parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal l° gennaio successivo.
Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono indicati nell’allegato n. 7.
RACCOMANDAZIONE
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, l'Ascotributi raccomanda i concessionari di adottare forme assicurative a favore dei lavoratori/lavoratrici che, a seguito dell'invio, in missione disposto dal concessionario stesso, debbano fare uso del mezzo aereo.
ADDESTRAMENTO – FORMAZIONE – CRITERI DI
SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA –
VALUTAZIONE DEL LAVORATORE/LAVORATRICE
I concessionari provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque entro il primo anno di servizio.
Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale, l° livello retributivo o a due settimane per i dipendenti inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.
Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell'azienda, previa comunicazione alla Direzione aziendale competente del nominativo designato.
Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservata al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale, mezz'ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.
Le
Parti procederanno, entro tre mesi dalla data di stipula del presente
contratto, ad un incontro volto ad istituire un organismo idoneo a promuovere iniziative
in materia di formazione anche mediante l’accesso a finanziamenti regionali,
statali o europei.
Le
Parti convengono che l’eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare
alla formazione può essere definita nell’ambito degli strumenti previsti dal
Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998.
* * *
Salvo quanto disciplinato in materia di formazione d'ingresso in relazione alle previsioni di legge - la formazione continua del personale:
· rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
· concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
· assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del servizio nazionale di riscossione dei tributi e la valutazione delle risorse umane;
· assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
Pertanto, l'azienda promuove corsi di formazione professionale – nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal l° gennaio 2002, delle seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro;
la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
Ai fini della medesima formazione cui alla lett. b) vengono considerate dall'azienda, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l'effettuazione.
La
formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con
finanziamenti da parte di fonti esterne, potrà essere, in tutto o in parte,
retribuita.
Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l'eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell'anno qualora l'azienda apporti sostanziali modifiche in materia. Nell'ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti.
Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.
All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle aziende che per la loro dimensione, per l'appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.
Le Parti si impegnano a
promuovere la preparazione e l’aggiornamento professionale del personale, con
particolare riferimento ai soggetti che rappresentano il concessionario nel
compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione, nonché davanti al
giudice dell’esecuzione.
Ai fini della frequenza ai
corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione previsti
all’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le società concessionarie,
sentite le OO.SS. aziendali, provvedono alla designazione dei dipendenti che
parteciperanno ai suddetti corsi, individuati tra quelli appartenenti alla 3ª
area professionale.
Per la designazione dei
dipendenti che parteciperanno ai suddetti corsi, le società concessionarie
terranno conto, in via prioritaria, delle richieste di partecipazione
volontaria ai corsi, presentate dai dipendenti interessati, tenute presenti le
attitudini del richiedente e la compatibilità con le esigenze operative aziendali.
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le aziende organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle aziende per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici invitati a frequentarli è facoltativa.
Le capacità
professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i
lavoratori/lavoratrici e per l'efficienza e la competitività delle aziende
concessionarie.
Pertanto le aziende si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive delle aziende stesse, tenendo anche conto dell'evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale.
Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:
a) una formazione adeguata;
b) l'esperienza pratica di lavoro;
c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.
Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali connessi al differente inquadramento del personale e in connessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso.
In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane l'azienda può prevedere, informandone gli organismi sindacali, percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3ª area professionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive Parti speciali.
Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale.
Le Parti nazionali convengono, a titolo
esemplificativo, che idonei elementi - di valutazione professionale - i cui
contenuti vengono opportunamente individuati dalle aziende in relazione alle
specifiche figure professionali, alla propria organizzazione, ai propri
obiettivi strategici - sono i seguenti: competenze professionali, precedenti
professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità professionali,
prestazioni.
L'azienda attribuisce annualmente al
lavoratore/lavoratrice un giudizio professionale complessivo.
Il giudizio di cui al comma che precede,
accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto
al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a
quello cui si riferisce.
Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall'azienda e delle linee adottate dall'azienda stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
Nei casi in cui le assenze del
lavoratore/lavoratrice dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,
servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai
fini del giudizio professionale, si fa riferimento - agli effetti degli
automatismi, del premio aziendale e dell'ex premio di rendimento - all'ultimo
giudizio conseguito dall'interessato.
L'eventuale quota del premio di rendimento
eccedente lo standard di settore e il premio aziendale non vengono erogati in
caso di giudizio di sintesi negativo.
Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il
complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui
svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente
entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice
può farsi assistere da un dirigente dell'organizzazione sindacale stipulante,
facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
L'azienda, sentito il lavoratore/lavoratrice
entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo
nei successivi 60 giorni.
Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato
attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il
cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere
trasferito ad altro ufficio.
Chiarimento a verbale
Le aziende dedicheranno particolare
attenzione al momento della trasformazione del sistema di valutazione del
lavoratore/lavoratrice rispetto al precedente sistema delle note
caratteristiche, garantendo la massima obiettività al fine di evitare che il
mutamento dei criteri rispetto a quelli in precedenza adottati comporti, di per
sè, valutazioni meno favorevoli.
L'azienda, anche su richiesta degli organismi
sindacali aziendali, comunica agli stessi - nel corso di un apposito incontro -
gli indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo
professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
Gli organismi sindacali predetti formulano
loro considerazioni e proposte nell'ambito di una procedura di confronto della
durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine
ai criteri di cui al comma che precede, fermo restando che al termine della
procedura stessa l'azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura
analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di
eventuali modifiche che l'azienda intendesse apportare successivamente.
L'azienda, al termine della procedura, porta
a conoscenza dei lavora- tori/lavoratrici indirizzi, principi e criteri di cui
sopra.
Le Parti aziendali concordano le modalità di
verifica per l'applicazione dei principi e criteri suindicati.
CAPITOLO XIII
AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO
In
attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
i lavoratori/lavoratrici studenti di cui al primo comma del citato articolo
hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che
sono adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario
rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal
presente contratto.
Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi
quelli universitari, spettano per- messi retribuiti - oltre che per le giornate
in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio
occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di
scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino
corsi di studio in località diversa. Inoltre, ai lavoratori/lavoratrici
iscritti a corso di laurea in una delle discipline universitarie che davano
titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale
(indistintamente per tutti i corsi di laurea, ivi comprese le c.d. "lauree
brevi", a far tempo dall'1.1.2002), spetta - una sola volta per ciascun
esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno
di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella
in cui è prevista la prova di esame.
Ai lavoratori/lavoratrici studenti che
sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di
primo e di secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con
esclusione di quelle a carattere artistico - ovvero che sostengono l'esame di
laurea in una delle discipline che davano titolo a riconoscimenti contrattuali
di anzianità convenzionale -spetta, in aggiunta ai permessi di cui al
precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni
lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da
presentare alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di
anticipo.
Sono inoltre concessi permessi giornalieri
retribuiti ai lavoratori che sostengono gli esami per l’abilitazione alle
funzioni di ufficiale della riscossione per il tempo strettamente necessario
per tali esami nonchè per raggiungere la sede degli esami medesimi e per il
relativo rientro; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da
presentare alla Direzione con almeno 5 giorni di anticipo.
Ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi
regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo
grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate
o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali - con esclusione di quelle a carattere artistico - oppure iscritti a
corso di laurea in una delle discipline universitarie che davano titolo a
riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta, un permesso
retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore
al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione
aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il
numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dai rispettivi
ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà
universitaria.
È inoltre in facoltà dei
lavoratori/lavoratrici di cui al precedente comma di ottenere - una sola volta
per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado,
scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università) e, quindi, al
massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg.
di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno
presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno
trenta giorni di anticipo.
I permessi retribuiti e non retribuiti di cui
ai precedenti quarto e quinto comma possono essere fruiti soltanto durante il
normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di
richieste da parte di più lavoratori/lavoratrici appartenenti alla stessa unità
produttiva l'azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee
assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero di
lavoratori/lavoratrici della stessa categoria stabilmente addetti all'unità
produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori/lavoratrici studenti non
universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai
lavoratori/lavoratrici con maggiore anzianità di servizio.
Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo
l'assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a
carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di L.
235.000 (€ 121,37).
Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che
conseguono dopo l'assunzione una laurea secondo l'ordinamento anteriore al D.M.
3 novembre 1999, n.509, viene attribuito, per una sola volta, un premio di L.
390.000 (€ 201,42). Tale premio compete, nella misura di L. 240.000 (€ 123,95),
a chi abbia conseguito, a far tempo dal 1.1.2002, una c.d. laurea breve di
durata triennale. Con riguardo ai titoli di studio universitari conseguiti ai
sensi del predetto Decreto ministeriale il premio compete nelle seguenti
misure:
- L. 240.000 (€ 123,95) al conseguimento della laurea;
-
ulteriori
L.150.000 (€ 77,47) al conseguimento della laurea specialistica.
I lavoratori/lavoratrici sono tenuti a
produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal
presente articolo.
Chiarimento a verbale
Le Parti chiariscono che quanto previsto nel
2°, 3°, 4° e 8° comma del presente articolo trova applicazione ove si tratti di
titoli di studio riconducibili ad una delle discipline che davano diritto al
riconoscimento di anzianità convenzionali.
Ai figli o persone equiparate - a carico dei
lavoratori/lavoratrici secondo il criterio seguito per la individuazione dei
titolari del diritto agli assegni familiari iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi
universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di
lauree valide ad ogni effetto di legge, ivi comprese, a far tempo dall'anno
accademico 2002/2003, le c.d. lauree brevi e quelle specialistiche di cui al
D.M. 3 novembre 1999, n. 509, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle
misure ed alle condizioni seguenti:
a) L. 145.000 (€ 74,89) agli studenti di scuola di istruzione
secondaria di primo grado;
b) L. 205.000 (€ 105,87) agli studenti di scuola di istruzione
secondaria di secondo grado;
c) L. 420.000 (€ 216,91) agli studenti universitari.
Le
somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di L. 100.000 (€
51,65) e di L. 150.000 (€ 77,47) per gli studenti di scuola di istruzione
secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od
università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia -
frequentano corsi di studio in località diversa.
Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un
numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai
rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna
facoltà universitaria, spettano:
- agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l'anno scolastico di riferimento;
- agli studenti universitari, che abbiano superato alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà meno due.
Sono ammessi a fruire di tali provvidenze
anche i figli a carico del coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri
- a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.
La corresponsione delle provvidenze - che
sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di
studio - viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria
entro il mese di ottobre dell'anno in cui termina l'anno scolastico di
riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello accademico di riferimento.
Agli studenti universitari che siano iscritti
al primo anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno
di iscrizione, un importo pari a L. 225.000 (€ 116,20).
Al verificarsi della condizione prevista al
terzo comma, secondo alinea della presente norma, agli studenti universitari in
questione viene corrisposto - entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello accademico di riferimento - un importo pari alla differenza tra quanto
spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma
che precede.
La corresponsione è subordinata alla
presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il
sussistere delle condizioni richieste.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
b)
per risoluzione del rapporto da parte
dell'azienda nei confronti del lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia
in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la
prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge
in materia;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
d) per risoluzione del rapporto da parte
dell'azienda per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
e) per dimissioni;
f)
per risoluzione del rapporto da parte
del lavoratore/lavoratrice per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
g) per morte.
Quanto previsto dal primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 si applica a tutti i lavoratori/lavoratrici delle aziende che occupino complessivamente più di 15 dipendenti.
Il Concessionario comunque rilascia al lavoratore/lavoratrice all’atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso la Concessione, delle mansioni prestate e dell’inquadramento ricoperto e, a richiesta del lavoratore/lavoratrice, copia del conto di liquidazione.
Art.
65 – Preavviso
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'azienda è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del Concessionario ai sensi delle lett. a), b) e c) dell'art. 64, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell'all. n. 6.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 64, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l'indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
I termini di disdetta del preavviso di cui all’allegato n. 6 decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
E’ in facoltà del Concessionario di far cessare il servizio all’atto stesso della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, con l’obbligo peraltro di corrispondere al dipendente licenziato una indennità pari alla intera retribuzione dal giorno della cessazione dal servizio fino alla scadenza del preavviso. In tal caso il rapporto di lavoro è risolto all’atto della cessazione stessa.
L’ammontare dei compensi di cui agli artt. 43, 44 e 44 bis, per la quota riconosciuta quale retribuzione, agli effetti dell’applicazione del precedente comma, verrà commisurato sulla media dell’ultimo triennio e, se il lavoratore non abbia ancora compiuto i tre anni di servizio, sulla media del periodo di servizio prestato presso il Concessionario.
Art. 66 – Dimissioni
Le dimissioni debbono essere presentate per
iscritto dal lavoratore/lavoratrice
al Concessionario con il preavviso di un mese salvo diverso termine concordato.
In difetto, il Concessionario tratterrà dalle competenze spettanti al
lavoratore/lavoratrice la corrispondente indennità di mancato preavviso.
È in facoltà del Concessionario di far
cessare il servizio il giorno della presentazione delle dimissioni o in
qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al
dimissionario una somma pari all'intera retribuzione fino alla scadenza stessa.
In caso di
dimissioni nel periodo in cui, a norma del Decreto Legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), è previsto il divieto di licenziamento, spetta – previa
presentazione di idonea certificazione medica – il trattamento economico fino
al termine del mese in corso.
In caso di
risoluzione del rapporto per giusta causa ad iniziativa del lavoratore, spetta
al lavoratore medesimo, oltre al trattamento di fine rapporto, di cui all’art.
70, l’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita nell’all. n.
6.
Art. 67 – Rivalsa per danni arrecati al concessionario
Il Concessionario ha sempre diritto di rivalersi ai sensi
di legge su quanto compete, a qualsiasi titolo, al lavoratore che cessi dal
servizio, per danni da questi eventualmente arrecati al Concessionario medesimo
e per le anticipazioni comunque concessegli.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 64 lett. a), spetta al lavoratore/lavoratrice il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 70 oltre all’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita dall’allegato n. 6.