VERBALE DI ACCORDO
Premesso
che:
a)
in data 16 dicembre
1989, tra la CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA e le Organizzazioni sindacali del
Personale delle Gestioni Esattoriali della CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA, FABI –
FALCRI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL e UIL-FILE/UIL, è stato sottoscritto un verbale
di accordo che prevede al punto 7, nei soli confronti del personale già in
servizio alla data del 31.12.1989, i riconoscimento della garanzia di
sistemazione alle dipendenze della CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA nei casi indicati
nel suddetto Accordo;
b)
in data 1° gennaio 1999
è intervenuta la fusione per incorporazione in BANCA INTESA di CARIPUGLIA;
c)
SESIT PUGLIA,
nell’ambito del processo di riorganizzazione aziendale, ha dichiarato
consistenti eccedenze di personale rispetto alle reali esigenze dei servizi
esattoriali;
d)
BANCA INTESA ha
pertanto invitato il personale di cui al punto a) ad esercitare l’opzione
irrevocabile per la sistemazione alle dipendenze di BANCA INTESA.
le
Organizzazioni sindacali di SESIT PUGLIA si sono incontrate con le Delegazioni
aziendali di BANCA INTESA e SESIT PUGLIA al fine di confrontarsi sulle modalità
di sistemazione.
Al
riguardo si p convenuto quanto segue:
a)
i rapporti di lavoro in
essere con SESIT PUGLIA cesseranno il 31.03.2001, ed il 1°.4.2001 verrà
costituito il rapporto di lavoro con BANCA INTESA;
b)
il personale che abbia
esercitato l’opzione sarà soggetto all’intera normativa contrattuale vigente
per il personale di BANCA INTESA ed inquadrato nella categoria e livello
corrispondenti a quelli già attribuiti da SESIT PUGLIA;
c)
agli stessi verrà
altresì riconosciuto un trattamento economico complessivamente corrispondente a
quello percepito da SESIT PUGLIA al momento dell’assunzione in BANCA INTESA,
ferma restando la deduzione delle indennità corrisposte in relazione alle
mansioni svolte presso SESIT PUGLIA. Tale trattamento sarà ristrutturato nelle
voci retributive e con gli importi attualmente in essere nei confronti del
personale assunto nel corso del 2001. L’eventuale differenza sarà attribuita
sotto forma di assegno ad personam non riassorbibile;
d)
all’atto
dell’assunzione in BANCA INTESA agli interessati verrà riconosciuta
un’anzianità convenzionale pari a quella complessivamente maturata sia presso
le Gestioni Esattoriali di CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA, sia presso SESIT
PUGLIA, valida ai fini del trattamento di ferie, malattia, aumenti periodici
(l’anzianità convenzionale riconosciuta ai fini degli aumenti periodici esplica
convenzionalmente i suoi effetti anche ai fini del numero degli stessi),
assegno di anzianità, maggiorazioni del premio di rendimento, riconoscimenti
automatici di carriera, nonché ai fini delle agevolazioni finanziarie previste
per il personale di BANCA INTESA e verranno altresì mantenute le condizioni
relative a eventuali mutui o prestiti già erogati;
e)
l’inserimento di tali
risorse avverrà presso la Rete operativa del Gruppo Intesa, prioritariamente
presso le unità operative presenti nelle città e rispettive province di Bari,
Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia, tenendo conto – compatibilmente conj le
esigenze aziendali – del luogo di residenza degli interessati.
A tal fine, quale prima destinazione, verranno
individuate filiali nell’ambito della provincia d’appartenenza, ovvero al di
fuori della provincia, nel raggio di 35 km. Dal luogo di residenza, salvi i
casi di particolare distanza dello stesso dalle unità operative ovvero di
peculiari figure professionali (funzionari).
Nel caso in cui l’assegnazione ad un’unità produttiva
comporti uno spostamento rispetto al precedente luogo di lavoro presso SESIT
PUGLIA, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali vigenti per il
personale di BANCA INTESA e, salvo motivati casi eccezionali, non si darà luogo
ad ulteriori trasferimenti d’ufficio, comportanti maggior disagio, per i
successivi 22 mesi;
f)
nei confronti dei
dipendenti provenienti da SESIT PUGLIA saranno altresì avviati processi di
addestramento, formazione, orientamento e riqualificazione per un numero di
giornate pari a 20. I contenuti e l’articolazione dei corsi verranno definiti
in relazione alle risultanze dei colloqui individuali che verranno effettuati a
cura del Servizio Risorse Umane di BANCA INTESA e saranno oggetto di
informativa preventiva alle OO.SS.;
g)
ai medesimi verranno
assegnate mansioni secondo le effettive esigenze di BANCA INTESA. Gli stessi
potranno essere adibiti a mansioni diverse ed anche non equivalenti a quelle
svolte in SESIT PUGLIA in ragione delle specificità del settore credito e
comunque di pertinenza della categoria di inquadramento;
h)
le residue ferie di
competenza 2001 non saranno liquidate da SESIT PUGLIA ma riconosciute da BANCA
INTESA;
i)
i lavoratori che
abbiano esercitato l’opzione, continueranno ad essere destinatari di una forma
di assistenza sanitaria con prestazioni complessivamente non inferiori di
quelle già in essere presso SESIT PUGLIA;
j)
a far tempo dalla data
di costituzione del rapporto di lavoro con BANCA INTESA gli interessati
percepiranno un buono pasto di importo pari a lire 9.000.
Bari,
22 febbraio 2001