UILC.A. - U.I.L.
UNIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO, ESATTORIE E
ASSICURAZIONI
BOZZA DEFINITIVA
DI REGOLAMENTO DEL “FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL
REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI E
DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N° 112”
Testo concordato fra le parti nella riunione del 12
dicembre 2001-
( il regolamento sarà applicabile
soltanto dopo che sarà approvato con apposito decreto ministeriale)
00187 ROMA - VIA LOMBARDIA, 30 - TEL. 064872132
Fax tel. 06484704 – 064826440 = E
– Mail: segreteria.esattoriali@uilca.it
- antonio.barbera@uilca.it
Il giorno 12 dicembre 2001 le parti concordano sul seguente
schema di regolamento da recepire in decreto ministeriale.
SCHEMA
DI REGOLAMENTO DA RECEPIRE IN DECRETO MINISTERIALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l’art.
17, comma 3,
visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto
l’art. 1, comma 1, lett. q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
che ha delegato il Governo ad emanare
norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell’occupazione, con le
modalità di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per il personale delle società concessionarie della riscossione,
dell’associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio
tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
visto
l’art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione
della delega di cui al precedente alinea, prevede che la realizzazione di
misure di sostegno del reddito e dell’occupazione, ivi compresa l’attività di
formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per
il personale delle società concessionarie
della riscossione, dell’associazione nazionale di categoria e del
consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 44, è attuata ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 27 novembre 1997,
n. 477.
visto
il citato art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte
in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più
decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione
nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare
situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto
sistema;
visto
il citato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento
quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali per la
materia;
visto
l’art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che nell’ambito dei
processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all’applicazione dei decreti
legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l’avanzo
patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31
dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377,
e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non
inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite,
previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
visto
il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione
delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire
presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il “Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione
e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto
Legislativo 13 aprile 1999, n. 112”;
sentite
le organizzazioni individuate, al fine dell’adozione del presente regolamento,
nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001;
sentito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del ………………….;
acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
data
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del ……………………
adotta
il
seguente regolamento:
Art.
l
1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999,n.112 » .
2. Il Fondo gode di autonoma gestione
finanziaria e patrimoniale, ai sensi del1'articolo 3, comma l, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n.
477.
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:
a)
delle
concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle
aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie
iscritti al 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla
Legge 2 aprile 1958,n.377, e successive modificazioni, nonché di quelli
inquadrati come ausiliari;
b)
della associazione
nazionale di categoria (Ascotributi);
c)
del
Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC);
che, nell'ambito e in connessione con
processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione
aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti
anche dall’applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni
nella disciplina della riscossione:
a)
favoriscano
il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b)
realizzino
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Art. 3
1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore»
composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati
dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di
categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di
specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e
occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente,
rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la
validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del
comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato è eletto dal
comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato
amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore
generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.
Art.
4
1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti
dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della
gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformità alle
regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo
10;
c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell’assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, nonché la eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 4;
d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e
degli eventuali contributi
straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della
gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior
funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in
materia di contributi e prestazioni;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso
demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione
dell'INPS;
g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.
l. Il Fondo provvede, nell'ambito dei
processi di cui al precedente articolo 2, comma l:
a) in via ordinaria:
1)
a
contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o comunitari;
2)
al
finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni
dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa
anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per
il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione
correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996,
riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo. Qualora
l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione,
l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore
attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data
del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione
correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta
in forma rateale.
2. Agli interventi sopra definiti vengono
ammessi i soggetti di cui all'articolo 2 , per i quali la richiesta venga
presentata entro dieci anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno
del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi a decorrere dalla data di accesso alle
prestazioni straordinarie di cui al precedente comma 1, lett.b, su richiesta
del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione:
a)
di
anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nei confronti di
tutti i soggetti di cui all’art 2;
b)
di
vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei
soggetti di cui all’art. 2 iscritti esclusivamente all’AGO;
c)
di
vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati
dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di
cui all’art.2 obbligatoriamente
iscritti,oltre che all’AGO, anche a detto speciale Fondo;
a favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di
cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la
contribuzione di cui al precedente comma l, lettera b), dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria come
identificata dalle lett. a), b) e c) del precedente comma 3 .
1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5
il Fondo è finanziato, ai sensi dell’art.
81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, da una assegnazione annua da parte
dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali , destinata
anche a far fronte alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo
previsto all’art.5, comma 3,in favore di coloro che, all’atto di eventuali
modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione,percepiscono
l’assegno straordinario di cui al citato art.5, comma 1, lett.b). L’ ammontare
della assegnazione è determinato trimestralmente dal comitato amministratore di
cui al l’art.4 , nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3, nonché dall’eventuale contributo straordinario a carico dei datori di lavoro nei casi di
cui al successivo comma 4.
2. L’ammontare complessivo della
assegnazione prevista al precedente comma è di importo pari all’avanzo
patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998
presso lo speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali e
l’erogazione annua in favore del fondo
non potrà essere, annualmente, superiore a 189,5 miliardi.
3. L’eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di 189,5 miliardi nonché il minor utilizzo annuale della assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli anni successivi.
4. Il fondo potrà richiedere ai datori di lavoro un contributo straordinario nei seguenti casi:
a)
superamento
da parte del singolo datore di lavoro del plafond di sua spettanza cosi come
calcolato ai sensi del successivo art. 9, fermo restando che eventuali minori
utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli
altri datori di lavoro.
b)
esaurimento
della assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale fondo
di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso il contributo
straordinario sarà considerato a titolo di anticipazione con diritto del datore
di lavoro al rimborso a valere sull’assegnazione annuale successiva e con
priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di
detta annualità.
5. La ripartizione della assegnazione dell’avanzo patrimoniale di cui al comma 1 tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall’art 5 avviene, di norma, nell’ambito delle seguenti percentuali:
a)
dal 10% al
20% per il finanziamento della prestazione di cui all’art 5, comma 1,lett. a,
n. 1;
b)
dal 5% al
15% per il finanziamento della prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a,
n. 2;
c)
dal 65%
all’85% per il finanziamento della prestazione di cui all’art. 5, comma 1,
lett. b.
6. Il comitato amministratore del Fondo
provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del fondo stesso, a valutare,
annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai
fini di una sua eventuale modifica in relazione all’andamento dell’accesso alle
prestazioni.
7. Le disponibilità che, all'atto della
cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o
impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni
previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al
successivo comma 8, allo Speciale Fondo
di previdenza degli impiegati esattoriali.
8. Alle operazioni di liquidazione provvede
il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo
necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque
essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni
forma di prestazione prevista dal precedente art.5.
9. Qualora la gestione di liquidazione, non
risulti chiusa nel termine di cui al comma 8, la stessa è assunta dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione
degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue
funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione
da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato
amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione
degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti,
i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il
rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
l.
L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:
a)
per le
prestazioni di cui all'articolo 5, comma l, lettera a), punto l),
all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale;
b)
per le
prestazioni di cui all'articolo 5, comma l, lettera a), punto 2),
all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove
espressamente previste;
c)
per le
prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),:
1)
all'espletamento
delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che
determinano la riduzione dei livelli occupazionali ;
2)
in
alternativa all’espletamento delle suddette procedure,l’accesso alle
prestazioni previste nella presente lett.c)
può avvenire anche nell’ipotesi in cui un’azienda, rientrante tra quelle
individuate all’art.2 :
a) si
trovi in una situazione di eccedenza di personale;
b) manifesti la volontà di non risolvere tale
problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo
attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti
normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali;
c) attivi
una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell’ambito
delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario
rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono
l’intervento del Fondo stesso;
d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi,
anche nei confronti del personale che, esaurita l’applicazione degli strumenti
anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare
procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data
dell’accordo di cui alla lettera c) che precede.
2. L'accesso alle prestazioni di cui
all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali
di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale
siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c),n.1),
una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in
materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale,
ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la
riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1,
lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5,
comma l, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui
all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di
legge e di contratto applicabili alla categoria.
Art. 8
l. Ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 5, comma l, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei
lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione
alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto
di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla
pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in
servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori
in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il
criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione di
cui al precedente art.5,comma 3,ovvero della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
1. Ciascuna azienda potrà usufruire
dell’assegnazione di cui al precedente art. 6, comma 1, per un importo
complessivo pari alla percentuale che si
ottiene dividendo la contribuzione
da ciascuna azienda versata alla
assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da
tutte le aziende di cui all’art. 2.
2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del precedente comma è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il comitato amministratore del fondo , entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l’ammontare dei contributi previdenziali versati nel triennio 1999-2001, che va fornita, a pena di decadenza dall’usufruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.
3. il comitato
amministratore del fondo, raccolte tutte le attestazioni, procede, nei
successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a
ciascuna azienda l’importo dalla stessa
usufruibile.
Art. 10
1. L'accesso dei soggetti di cui
all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e
nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni
di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri
individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su
base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette
domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato,
per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare
dell’assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell’art. 6, comma 5,
nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e
amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso
congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1)
e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore all'ammontare dell’assegnazione percentualmente spettante
ai sensi dell’art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto
conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura
dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti
individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del
datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle
prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte
dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione
subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di
lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2,
ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con
l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter
riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale,
delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali
o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma l,
lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla
realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli
interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o
comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro
o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite,
il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un
assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso
degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente,
secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per
l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è
subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo
di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga
alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque
fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del
personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea
dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60%
della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le
giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000
lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a
L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000
lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a
detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di
lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione
lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con
un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora
di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che
sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di
lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie
di cui all’articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario
di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono
essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell’arco di
vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di
ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel
periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato
utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui
al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali
in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita
dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per
ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale
l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso
alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il
cui valore è pari:
a) per i
lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di
vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1)
l'importo
netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale
obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il
diritto alla pensione di anzianità;
2)
l'importo
delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) per i
lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di
anzianità, alla somma dei seguenti importi:
1)
l'importo
netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale
obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai
concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità
contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2)
l'importo
delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il
versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra
la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi
richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno
straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è
corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la
decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi
di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da
riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno
straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei
requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione
del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo
ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella
di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di
riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività
lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per
il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al
comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della
contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attività lavorativa nonché per i periodi di erogazione
dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla
base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre
entro il trimestre successivo.Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui
alla legge 2 aprile 1958, n.377, e
successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà
effettuato secondo quanto previsto dall’art.10 della predetta Legge.
14. Il suddetto assegno straordinario e la
contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso
ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori
cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che
gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio
1995 e 17 luglio 1995, ad eventuali
ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o
trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità
di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni
straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore,
semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta
agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla
differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il
lavoratore decade da entrambi i benefici.
1. Gli assegni straordinari di sostegno al
reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi,
derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle
tettere a), b) e c) dell’art.2 o di aziende da essi controllate nonché di altri
soggetti, ad esempio banche, ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o
della riscossione iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore
di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei
redditi di cui al comma l, cessa la corresponsione degli assegni straordinari
di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al
reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione
mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune richiamato all'articolo 11, con i redditi da lavoro dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi,
derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e
l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una
corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti
diversi da quelli di cui al comma l, compresi quelli derivanti da rapporti
avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro,
nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i
trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall’Inps.
6. La base retributiva imponibile, considerata
ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in
misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile,
considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è
ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non
determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore
dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce
l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro
e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o
autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della
revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo
previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con
ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la
rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono
dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento
dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza,
stipulante il Contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata
convenuta l’istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione
del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel
documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.
1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno
del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi
erariali e degli altri enti pubblici», disciplinato dal presente regolamento,
scade allorché non vengono più erogate le prestazioni alle quali i soggetti di
cui all’art.2 sono ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista
dall'articolo 6, commi 7, 8 e 9.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
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LETTERA DI ASCOTRBUTI
ALLE 00.SS. In relazione alla richiesta sindacale formulata in sede di
sottoscrizione dell' Accordo sul regolamento Fondo esuberi circa il
versamento della contribuzione, a favore dei soggetti che percepiscono
l'assegno straordinario di sostegno al reddito, fino al perfezionamento del
requisito di età o di contribuzione che si matura da ultimo, Ascotributi,
tenuto conto di quanto in merito deliberato dal corrispondente Fondo esuberi
del settore del credito, conviene sulla applicazione del suddetto criterio
anche per il Fondo esuberi del personale addetto al servizio di riscossione
dei tributi, da formalizzarsi con apposita delibera. IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE SINDACALE On. Francesco Piero
Lussignoli Roma, 12 dicembre 2001 |