Il giorno 15 marzo 2001, in Roma
presso il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, alla presenza del
Direttore Centrale Dott. Attilio Befera sono comparsi:
la SOBARIT S.p.A. (nel prosieguo la
Società), in persona del Direttore Generale, Luigi Marzano, assistita dalla
Ascotributi nella persona del Responsabile del Servizio Sindacale dr. Carlo
Cecchi;
e
le rappresentanze sindacali
aziendali della FABI rappresentata dai sig.ri Bruno Pastorelli, Luigi Marsella,
Marcello Passeri e Giuseppe Montesardo, FIBA-CISL rappresentata dai sig.ri
Roberto Sardelli, Domenico De Martinis, Roberto Delle Side, Rosario Bizzarro,
Antonio Venturi, della FISAC-CGIL rappresentata dai sig.ri Francesco Catacchio, Augusto Mastropasqua,
Lucio Paolelli, Antonello Palamà, della UILCA-UIL rappresentata dal sig.
Antonio Barbera, Oronzo Pedio, Claudio Tramacere.
a) nel
settembre ’99, a seguito della trasformazione in Società per azioni, i
Concessionari della riscossione si vedevano sottrarre l'attività di recupero
dei canoni dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP);
b) con
lettera consegnata alle RSA il 20 gennaio 2000 la Società avviava le procedure
ex art. 147 CCNL 12/7/95 ed ex art. 98 CCNL 17/7/95 al fine individuare
ragionevoli e praticabili iniziative atte a porre rimedio, in tutto o in parte,
alla situazione di eccedenza di personale derivante dalla revoca dell’incarico
di riscossione dei crediti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.. Nella suddetta
comunicazione veniva precisato il numero di dipendenti in esubero e specificato
che esaurita la fase negoziale prevista dalla contrattazione collettiva si
sarebbe dato corso alle procedure di riduzione del personale;
c) con
comunicazione 21 agosto 2000 la SOBARIT avviava la procedura ex art. 4, L.
223/91 denunciando un esubero occupazionale di 22 unità;
d) in data
30/9/00 e 6/12/00 si concludevano rispettivamente la fase aziendale e
amministrativa della procedura ex art. 4, L. 223/91 senza il raggiungimento di
alcun accordo;
e) successivamente,
grazie all’intervento del Ministero delle Finanze, ora Agenzia delle Entrate,
le parti si sono nuovamente incontrate ed hanno convento quanto segue:
Art. 1
(mobilità territoriale)
1.
Per favorire ed incentivare l’acquisizione di nuove opportunità
lavorative attraverso una presenza capillare sul territorio dell’Azienda, per
le ipotesi di trasferta e/o missioni è previsto il seguente trattamento:
a) Al
personale che effettua trasferte e/o missioni in località ubicate all’interno
della Provincia di Lecce (c.d. “trasferte e/o missioni brevi”) non sarà erogata
alcuna diaria, o frazione della medesima, o comunque altri trattamenti comunque
connessi e denominati, fatta eccezione per le spese di viaggio effettivamente
sostenute dal dipendente e preventivamente autorizzate;
b) Al
personale che effettua sino a 5 giornate di trasferta e/o missione nel corso
del mese, escludendo dal computo quelle c.d. “brevi”, compete – in luogo del
trattamento di diaria e fermo il rimborso delle spese di viaggio – il rimborso delle
spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il
pernottamento comunque non oltre gli attuali importi della diaria;
c) Al
personale che effettua più di 5 giornate di trasferta e/o missione nel corso
del mese, escludendo dal computo quelle c.d. “brevi”, compete il trattamento
previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale sin dal primo
giorno.
(esodo del personale pensionabile)
1. Al
personale che abbia a maturare i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità
e vecchiaia nel periodo di durata del presente accordo e che sia disponibile a
concordare la risoluzione del rapporto di lavoro entro la fine del mese di aprile, l’Azienda riconoscerà una
incentivazione all’esodo d’importo pari a 3
mensilità della retribuzione per ogni anno mancante al raggiungimento al
65° anno di età, con un tetto massimo di 15 mensilità.
2. Ai fini
della determinazione dell’incentivo all’esodo le parti convengono che:
-
il periodo mancante al raggiungimento del 65° anno di età
verrà conteggiato con riferimento alla data di efficacia della risoluzione
consensuale del rapporto;
-
l’importo delle mensilità verrà calcolato dividendo per 13
l’ammontare complessivo della retribuzione percepita nell’anno antecedente a
quello della risoluzione del rapporto di lavoro così come risultante dal
relativo modello CUD;
-
qualora il periodo mancante al raggiungimento del 65° anno
di età comprenda una frazione di anno, l’importo relativo a tale frazione di
anno verrà erogato in dodicesimi (mensilizzazione).
3. Tale
particolare trattamento non potrà costituire in nessun caso precedente o
parametro di riferimento o di comparazione per cessazioni del rapporto di
lavoro del personale dell’Azienda successive alla scadenza del presente
Accordo.
NOTA A VERBALE
1. Rimane
inteso che le parti si incontreranno entro il mese di giugno per verificare le
risultanze del piano di incentivazione all’esodo e, ove del caso, per ricercare
idonee soluzioni.
art. 3
(flessibilità
nell’utilizzo del personale)
1. Il personale
appartenente alla terza area professionale assunto prima del 12/7/95 che abbia
meno di 45 anni di età potrà essere adibito, a rotazione, anche alle mansioni
Messo Notificatore.
NOTA A
VERBALE
1. In ordine
a quanto previsto dal presente articolo, le parti si danno atto che non
verranno adibiti a mansioni di Messo Notificatore i dipendenti Responsabili di Sportello, di Ufficio e di
Servizio, e, di norma, gli addetti al CED, all’Ufficio Legale, al Servizio Contabilità
ed al Servizio Fiscalità Locale.
2. Il
restante personale verrà utilizzato nelle mansioni di Messo Notificatore nel
rispetto del principio della turnazione.
3. Si esclude
quindi l’adibizione alle mansioni di Messo Notificatore in via continuativa e
prevalente.
Art. 4
(banca
delle ore)
1. L’azienda
ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero
normale del lavoratore nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore
settimanali.
2. Le
prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità
e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero
obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera
– d’intesa tra azienda e lavoratore – anche tramite una riduzione della
prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa
rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato.
3. Oltre il
limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero
secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro
straordinario, a richiesta del lavoratore.
4. Le
ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario in
applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali.
1. Nei primi
quattro mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può
essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore. trascorso tale
termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescritto, previo
preavviso all’azienda di almeno:
- 1 giorno
lavorativo, per il caso di recupero orario;
- 5 giorni
lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni
lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.
2. Resta
fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 10 mesi dal
predetto espletamento.
art. 5
(part-time)
1. Le parti
concordano, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa contrattuale
nazionale e/o aziendale in materia, sulla necessità di favorire il ricorso – su
base volontaria - al lavoro a tempo parziale in tutte le sue forme.
2. L’orario
settimanale del personale a tempo parziale dovrà essere compreso tra le 20 e le
25 ore, con distribuzione sia orizzontale che verticale.
Art. 6
(orario di
lavoro)
1.
L’orario di lavoro viene fissato dalle ore 8,25 alle ore 13,40
e dalle ore 14,40 alle ore 16,55 dal lunedì al venerdì.
NOTA A VERBALE
1.
Resta fermo quanto altro previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale vigente in materia di orario di lavoro.
Art. 7
(ticket restaurant)
1.
Per il periodo di sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione
del presente accordo non verrà corrisposto il c.d. ticket restaurant.
2.
Per il successivo periodo e sino al 31/12/01 verrà erogato,
per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un ticket giornaliero di
importo pari ai 3/5 di quello attualmente corrisposto a ciascun lavoratore.
3.
A decorrere dal 1/1/02 verrà erogato per ciascuno dei cinque
rientri pomeridiani un ticket giornaliero di importo pari a quello corrisposto a
ciascun lavoratore precedentemente all’entrata in vigore del presente accordo.
Art. 8
(efficacia e durata)
1. Il
presente Accordo rimarrà in vigore per
un anno dalla data della sua sottoscrizione.
Art. 9
(Rapporti con la contrattazione collettiva)
1.
Le parti convengono che le disposizioni contenute nel
presente accordo derogano e
sostituiscono per il suo periodo di validità le norme collettive in
materia.
Art. 10
(Personale
assunto con CFL)
-
manterrà in servizio i dipendenti attualmente in forza con
CFL convertendo, allo scadere dei previsti periodi di formazione, i rispettivi
rapporti in altrettanti contratti a tempo indeterminato part-time di 25 ore
settimanali;
-
assumerà con qualifica di impiegato di prima e con contratto
di lavoro a tempo indeterminato part-time di 25 ore settimanali, i dipendenti
già in forza con CFL e cessati dal servizio successivamente al 6/12/00 per
scadenza dei previsti periodi di formazione.
1. Le parti si danno atto che le misure previste dal presente accordo esauriscono e concludono definitivamente la fase aziendale e amministrativa riferita alle procedure avviate dall’azienda.