IPOTESI DI ACCORDO

 

Il giorno 15 marzo 2001, in Roma presso il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, alla presenza del Direttore Centrale Dott. Attilio Befera sono comparsi:

 

la SOBARIT S.p.A. (nel prosieguo la Società), in persona del Direttore Generale, Luigi Marzano, assistita dalla Ascotributi nella persona del Responsabile del Servizio Sindacale dr. Carlo Cecchi;

e

 

le rappresentanze sindacali aziendali della FABI rappresentata dai sig.ri Bruno Pastorelli, Luigi Marsella, Marcello Passeri e Giuseppe Montesardo, FIBA-CISL rappresentata dai sig.ri Roberto Sardelli, Domenico De Martinis, Roberto Delle Side, Rosario Bizzarro, Antonio Venturi, della FISAC-CGIL rappresentata dai sig.ri  Francesco Catacchio, Augusto Mastropasqua, Lucio Paolelli, Antonello Palamà, della UILCA-UIL rappresentata dal sig. Antonio Barbera, Oronzo Pedio, Claudio Tramacere.

 

PREMESSO CHE

 

a)      nel settembre ’99, a seguito della trasformazione in Società per azioni, i Concessionari della riscossione si vedevano sottrarre l'attività di recupero dei canoni dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP);

b)      con lettera consegnata alle RSA il 20 gennaio 2000 la Società avviava le procedure ex art. 147 CCNL 12/7/95 ed ex art. 98 CCNL 17/7/95 al fine individuare ragionevoli e praticabili iniziative atte a porre rimedio, in tutto o in parte, alla situazione di eccedenza di personale derivante dalla revoca dell’incarico di riscossione dei crediti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.. Nella suddetta comunicazione veniva precisato il numero di dipendenti in esubero e specificato che esaurita la fase negoziale prevista dalla contrattazione collettiva si sarebbe dato corso alle procedure di riduzione del personale;

c)       con comunicazione 21 agosto 2000 la SOBARIT avviava la procedura ex art. 4, L. 223/91 denunciando un esubero occupazionale di 22 unità;

d)      in data 30/9/00 e 6/12/00 si concludevano rispettivamente la fase aziendale e amministrativa della procedura ex art. 4, L. 223/91 senza il raggiungimento di alcun accordo;

e)      successivamente, grazie all’intervento del Ministero delle Finanze, ora Agenzia delle Entrate, le parti si sono nuovamente incontrate ed hanno convento quanto segue:

 

Art. 1

 

 (mobilità territoriale)

 

1.                  Per favorire ed incentivare l’acquisizione di nuove opportunità lavorative attraverso una presenza capillare sul territorio dell’Azienda, per le ipotesi di trasferta e/o missioni è previsto il seguente trattamento:

a)     Al personale che effettua trasferte e/o missioni in località ubicate all’interno della Provincia di Lecce (c.d. “trasferte e/o missioni brevi”) non sarà erogata alcuna diaria, o frazione della medesima, o comunque altri trattamenti comunque connessi e denominati, fatta eccezione per le spese di viaggio effettivamente sostenute dal dipendente e preventivamente autorizzate;

b)     Al personale che effettua sino a 5 giornate di trasferta e/o missione nel corso del mese, escludendo dal computo quelle c.d. “brevi”, compete – in luogo del trattamento di diaria e fermo il rimborso delle spese di viaggio – il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento comunque non oltre gli attuali importi della diaria;

c)      Al personale che effettua più di 5 giornate di trasferta e/o missione nel corso del mese, escludendo dal computo quelle c.d. “brevi”, compete il trattamento previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale sin dal primo giorno.


 

 

Art. 2

 

 (esodo del personale pensionabile)

 

1.      Al personale che abbia a maturare i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità e vecchiaia nel periodo di durata del presente accordo e che sia disponibile a concordare la risoluzione del rapporto di lavoro entro la fine del  mese di aprile, l’Azienda riconoscerà una incentivazione all’esodo d’importo pari a 3  mensilità della retribuzione per ogni anno mancante al raggiungimento al 65° anno di età, con un tetto massimo di 15 mensilità.

2.      Ai fini della determinazione dell’incentivo all’esodo le parti convengono che:

-          il periodo mancante al raggiungimento del 65° anno di età verrà conteggiato con riferimento alla data di efficacia della risoluzione consensuale del rapporto;

-          l’importo delle mensilità verrà calcolato dividendo per 13 l’ammontare complessivo della retribuzione percepita nell’anno antecedente a quello della risoluzione del rapporto di lavoro così come risultante dal relativo modello CUD;

-          qualora il periodo mancante al raggiungimento del 65° anno di età comprenda una frazione di anno, l’importo relativo a tale frazione di anno verrà erogato in dodicesimi (mensilizzazione).

3.      Tale particolare trattamento non potrà costituire in nessun caso precedente o parametro di riferimento o di comparazione per cessazioni del rapporto di lavoro del personale dell’Azienda successive alla scadenza del presente Accordo.

 

NOTA A VERBALE

 

1.      Rimane inteso che le parti si incontreranno entro il mese di giugno per verificare le risultanze del piano di incentivazione all’esodo e, ove del caso, per ricercare idonee soluzioni.

 


 

art. 3

 

(flessibilità nell’utilizzo del personale)

 

1.      Il personale appartenente alla terza area professionale assunto prima del 12/7/95 che abbia meno di 45 anni di età potrà essere adibito, a rotazione, anche alle mansioni Messo Notificatore.

 

NOTA A VERBALE

 

1.      In ordine a quanto previsto dal presente articolo, le parti si danno atto che non verranno adibiti a mansioni di Messo Notificatore i dipendenti  Responsabili di Sportello, di Ufficio e di Servizio, e, di norma, gli addetti al CED, all’Ufficio Legale, al Servizio Contabilità ed al Servizio Fiscalità Locale.

2.      Il restante personale verrà utilizzato nelle mansioni di Messo Notificatore nel rispetto del principio della turnazione.

3.      Si esclude quindi l’adibizione alle mansioni di Messo Notificatore in via continuativa e prevalente.

 


 

 

Art. 4

 

(banca delle ore)

 

1.       L’azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali.

2.       Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera – d’intesa tra azienda e lavoratore – anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato.

3.       Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore.

4.       Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali.

1.       Nei primi quattro mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore. trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescritto, previo preavviso all’azienda di almeno:

-       1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;

-       5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;

-       10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

2.       Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 10 mesi dal predetto espletamento.

 

 


 

 

art. 5

 

(part-time)

 

1.      Le parti concordano, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa contrattuale nazionale e/o aziendale in materia, sulla necessità di favorire il ricorso – su base volontaria - al lavoro a tempo parziale in tutte le sue forme.

2.      L’orario settimanale del personale a tempo parziale dovrà essere compreso tra le 20 e le 25 ore, con distribuzione sia orizzontale che verticale.

 


 

 

Art. 6

 

(orario di lavoro)

 

1.                  L’orario di lavoro viene fissato dalle ore 8,25 alle ore 13,40 e dalle ore 14,40 alle ore 16,55 dal lunedì al venerdì.

 

NOTA A VERBALE

 

1.                  Resta fermo quanto altro previsto dalla contrattazione collettiva nazionale vigente in materia di orario di lavoro.

 

 

 


 

Art. 7

 

(ticket restaurant)

 

1.                  Per il periodo di sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo non verrà corrisposto il c.d. ticket restaurant.

2.                  Per il successivo periodo e sino al 31/12/01 verrà erogato, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un ticket giornaliero di importo pari ai 3/5 di quello attualmente corrisposto a ciascun lavoratore.

3.                  A decorrere dal 1/1/02 verrà erogato per ciascuno dei cinque rientri pomeridiani un ticket giornaliero di importo pari a quello corrisposto a ciascun lavoratore precedentemente all’entrata in vigore del presente accordo.

 


 

Art. 8

 

(efficacia e durata)

 

1.      Il presente Accordo rimarrà in vigore  per un anno dalla data della sua sottoscrizione.

 

 

 


 

Art. 9

 

(Rapporti con la contrattazione collettiva)

 

1.        Le parti convengono che le disposizioni contenute nel presente accordo derogano e  sostituiscono per il suo periodo di validità le norme collettive in materia.

 

 


 

Art. 10

 

(Personale assunto con CFL)

 

  1. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti concordano che l’Azienda :

-            manterrà in servizio i dipendenti attualmente in forza con CFL convertendo, allo scadere dei previsti periodi di formazione, i rispettivi rapporti in altrettanti contratti a tempo indeterminato part-time di 25 ore settimanali;

-            assumerà con qualifica di impiegato di prima e con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time di 25 ore settimanali, i dipendenti già in forza con CFL e cessati dal servizio successivamente al 6/12/00 per scadenza dei previsti periodi di formazione.

  1. I rapporti di cui al precedente comma saranno trasformati in full-time trascorso un anno dalla data di conversione e/o instaurazione.
  2. Gli interessati dovranno manifestare per iscritto la propria adesione alla conversione e/o instaurazione dei rapporti di lavoro nei termini sopra indicati entro e non oltre il 30 aprile 2001.

 


 

 

CLAUSOLA FINALE

 

1.      Le parti si danno atto che le misure previste dal presente accordo esauriscono e concludono definitivamente la fase aziendale e amministrativa riferita alle procedure avviate dall’azienda.