VERBALE
tra
la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
e
la delegazione sindacale della Federazione Autonoma
Bancari Italiani (FABI)
la delegazione sindacale della Federazione Italiana
Bancari Assicurativi (FIBA/CISL)
la delegazione sindacale della Federazione Italiana
Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC/CGIL)
la delegazione sindacale della UIL Credito e
Assicurazioni (UIL C.A.)
in relazione alle previsioni di cui all’articolo 22
del CCNL del 11/7/1999 si è raggiunta la seguente ipotesi di accordo di rinnovo
del Contratto Integrativo Aziendale.
Per l’attribuzione del premio aziendale relativo agli esercizi 2001, 2002 e 2003, per il personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi, vengono adottati i criteri di seguito illustrati:
1. viene considerato un indicatore composto dai seguenti due misuratori:
Ø di produttività, costituito
dal rapporto, ponderato al 50%, di:
·
fondi
intermediati medi = somma del totale attivo dello stato patrimoniale e della
nota integrativa parte B sezioni 12.2 e 12.3, calcolati sulla media dei valori
al 31/12 dell’anno di riferimento e dell’anno precedente;
·
numero
medio dei dipendenti come risultante dalla nota integrativa parte C sezione 4;
Ø di efficienza, costituito
dal rapporto, ponderato al 50%, di:
·
totale
costi = somma delle voci 80 e 90 del conto economico;
·
margine
d’intermediazione = somma delle voci da 10 a 70 e 110 del conto economico.
Il confronto del valore
dell’indicatore a fine esercizio di riferimento con il valore assunto dallo
stesso a fine esercizio dell’anno precedente determina
una prima variazione, misurata come
scostamento percentuale, da applicare all’importo base del premio aziendale
(“valore di riferimento”);
2.
il
risultato della misurazione dell’andamento di efficienza e produttività viene
poi integrato da un indicatore di redditività volto a misurare i miglioramenti
dei risultati economici della Banca costituito dal rapporto:
Ø utile netto = voce 230 del
conto economico;
Ø patrimonio netto medio =
nota integrativa parte B sezione 8 (escluse voci 90 e 110).
La variazione anno su anno dell’indicatore di redditività determina un incremento del premio calcolato come segue:
-
se
l’indicatore di redditività di fine esercizio è superiore a quello dell’anno
precedente si prende in considerazione il 100% dell’aumento in valore assoluto
più il 50% del valore dell’indicatore di redditività dell’anno precedente;
-
se
l’indicatore di redditività di fine esercizio è uguale o inferiore a quello
dell’anno precedente si prende in considerazione il 50% del valore
dell’indicatore di redditività di fine esercizio;
-
in
caso di valore negativo dell’indicatore di redditività, questo viene
convenzionalmente assunto pari a zero;
3.
il
valore di riferimento sul quale applicare le percentuali di variazione anno su
anno degli indicatori individuati ai punti 1 e 2 è costituito da una
percentuale della retribuzione annua lorda contrattuale, con esclusione degli
scatti di anzianità e delle indennità, definita in base all’inquadramento del
personale alla fine dell’esercizio per cui viene erogato il premio aziendale
(es. premio anno 2001 RAL contrattuale al 31.12.2001);
4. la percentuale della RAL di cui al punto 3 si determina ogni anno prendendo a riferimento il 2.47% del risultato lordo di gestione (intendendosi per tale la somma algebrica delle voci del conto economico da 10 a 90 e 110) pro capite (diviso cioè l’organico medio di cui alla nota integrativa parte C sezione 4) riferito all’inquadramento 3^ area 3° livello. Il risultato lordo di gestione da prendere in considerazione non potrà essere maggiore del 8% rispetto a quello dell’anno precedente e comunque per l’esercizio 2001 non potrà essere inferiore a quello del 2000. Nel caso in cui negli esercizi successivi al primo anno di applicazione il valore di riferimento calcolato come precede, dovesse risultare inferiore a quello dell’esercizio precedente il valore di riferimento e’ comunque quello dell’anno precedente;
5.
gli
importi risultanti dall’applicazione dei punti 1 e 2 sul valore di riferimento
non incidono sul calcolo del valore di riferimento dell’anno successivo;
6.
il
premio aziendale verrà erogato - in presenza di un bilancio del relativo
esercizio che presenti un risultato economico non negativo - con le competenze
del mese di luglio di ciascun anno successivo a quello dell’esercizio cui si
riferisce ai quadri direttivi e al personale appartenente alle aree
professionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia riportato,
relativamente all’anno di riferimento, un giudizio professionale di sintesi
negativo. Ove in bilancio si verificasse un risultato economico netto negativo
(perdita d’esercizio) si procederà all’illustrazione delle cause che lo hanno
determinato;
7.
nel
caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene proporzionalmente
ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di
assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non
supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per
i primi tre mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione,
comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.
Relativamente ai periodi di
astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la
riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di
astensione di cinque mesi;
8.
nei
confronti del personale che nell'anno di riferimento abbia prestato servizio ad
orario inferiore a quello intero, con rapporto di lavoro a termine o temporaneo
il premio viene erogato proporzionalmente;
9.
il
premio aziendale non viene computato nel calcolo del trattamento di fine
rapporto;
10.
nell’ipotesi
di incorporazioni, concentrazioni, fusioni e scorpori si terrà un incontro al
fine di verificare i riflessi sul sistema di commisurazione del premio
aziendale e definire le eventuali modifiche occorrenti anche ai fini di una
opportuna omogeneizzazione dei dati di confronto.
Le parti inoltre, allo scopo di proseguire
nell’opera di coinvolgimento del personale nella realizzazione degli obiettivi
di miglioramento dell’efficienza e della redditività aziendale, nel comune
interesse di rinsaldare la partecipazione del personale al capitale della
Banca, convengono quanto segue:
a.
la
Banca offrirà alla generalità del personale, attraverso apposita comunicazione,
la possibilità di richiedere il pagamento del premio aziendale relativo agli
esercizi 2001, 2002 e 2003 in azioni ordinarie di nuova emissione;
b.
il
dipendente comunicherà l’accettazione o il rifiuto entro 15 giorni dalla data
di ricezione dell’offerta, fermo restando che qualora il medesimo non abbia
espressamente comunicato di rifiutare l’offerta entro il predetto termine, la
stessa si intenderà a tutti gli effetti accettata;
c.
ai
dipendenti che si avvarranno della possibilità di cui al punto a. la Banca
assegnerà un quantitativo di azioni per un controvalore (stabilito in base alla
quotazione media di borsa del titolo registrata nel mese di giugno dell’anno di
erogazione del premio) corrispondente al doppio del premio aziendale spettante;
d.
il
50% del quantitativo di azioni di cui al punto c., comunque non oltre il tetto
di Lit.4.000.000, avrà un vincolo di
indisponibilità per tre anni dalla data di emissione, anche nell’ipotesi di
cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro; pertanto le stesse
azioni, per il detto periodo, non potranno essere oggetto di trasferimento tra
vivi né costituire oggetto di diritti reali di garanzia, anche nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo;
e.
le
azioni vincolate saranno depositate gratuitamente in custodia e
amministrazione, fino a scadenza, presso la Banca;
f.
per
il personale che non avesse titolo, per qualsiasi motivo, al percepimento del
premio aziendale il controvalore sarà pari a Lit. 100.000;
g.
quanto
previsto al punto a. è subordinato alle delibere, da assumersi anno per anno
dall’Assemblea degli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione della Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A., occorrenti per procedere all’aumento di capitale
necessario per l’emissione delle nuove azioni ordinarie.
Addì 10 luglio 2001 in Roma
tra
la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
e
le Segreterie degli Organi di Coordinamento di FABI,
FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.
premesso che
· con accordo del 10 dicembre 1997 è stata istituita la Cassa Sanitaria per Personale appartenente alla I, II, III, IV area professionale;
· con accordo del 30 maggio 2001 la predetta cassa ha assunto la denominazione di “Cassa di Assistenza Sanitaria per le aree professionali (dalla 1^ alla 3^) e per i quadri direttivi della BNL S.p.A.”;
si conviene quanto segue
1. a decorrere dall’anno 2002 il contributo annuo di cui al punto 1 dell’accordo 10 dicembre 1997 è fissato in Lit. 570.000, di cui Lit. 470.000 a carico della Banca e Lit. 100.000 a carico del lavoratore;
2. con decorrenza 1° gennaio 2001 per gli aderenti alla Cassa la quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore definito nell’accordo del 15 giugno 2000 viene annualmente decurtata di Lit. 100.000 lorde.
Letto, confermato e sottoscritto
La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.
Direzione Risorse Umane
Roma, 10 luglio 2001
Spett.li
Segreterie degli Organi
di Coordinamento delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali
FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.
LORO SEDI
Con riferimento alle prospettazioni da Voi formulate in tema di “Prestiti per esigenze di carattere straordinario”, “Prestiti personali”, “Anticipazioni Tfr”, “Portatori di handicap” e “infortuni in itinere”, confermiamo la disponibilità a porre in essere i seguenti benefici:
1. incremento dei massimali attualmente previsti per i prestiti per esigenze di carattere straordinario (come all. tabella);
2. riduzione del Prime Rate dell’1% per i prestiti personali;
3. anticipazione del t.f.r. nel caso di acquisto da parte del dipendente e/o dei propri figli di nuova abitazione anche senza la inadeguatezza dell’immobile venduto;
4. adeguamento dal 2001 dell’assegno in favore dei figli dei dipendenti portatori di handicap da Lit. 4.000.000 a Lit. 5.000.000.
5. copertura, dal 2002, del rischio morte ed invalidità permanente oltre il 50% per un capitale di Lit. 100.000.000 conseguente ad incidente stradale occorso durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
Distinti saluti.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Direzione Generale
All.cit.
MASSIMALI DI PRESTITO PER ESIGENZE DI CARATTERE PERSONALE E FAMILIARE
Attuale Proposta
Dirigenti 42.000.000 |
|
Dirigenti 52.000.000 |
||||||
|
|
ANNI DI SERVIZIO |
|
|
ANNI DI SERVIZIO |
||||
|
|
da 5 a 12 |
da 12 a 20 |
oltre i 20 |
|
|
da 5 a 12 |
da 12 a 20 |
oltre i 20 |
|
Quadro
Direttivo - 4^ Liv.Retrib. |
19.000.000 |
23.000.000 |
27.500.000 |
|
Quadro
Direttivo - 4^ Liv.Retrib. |
24.000.000 |
28.000.000 |
35.000.000 |
|
Quadro
Direttivo - 3^ Liv.Retrib. |
16.000.000 |
18.000.000 |
22.000.000 |
|
Quadro
Direttivo - 3^ Liv.Retrib. |
22.000.000 |
24.000.000 |
28.000.000 |
|
Quadro
Direttivo - 2^ Liv.Retrib. |
14.000.000 |
16.000.000 |
18.000.000 |
|
Quadro
Direttivo - 2^ Liv.Retrib. |
18.000.000 |
22.000.000 |
24.000.000 |
|
Quadro
Direttivo – 1^Liv.Retrib. |
12.000.000 |
14.000.000 |
16.000.000 |
|
Quadro
Direttivo – 1^Liv.Retrib. |
16.000.000 |
18.000.000 |
22.000.000 |
|
3^
Area – 3^ e 4^ Liv. Retrib. |
10.000.000 |
11.500.000 |
14.000.000 |
|
3^Area
– 3^ e 4^ Liv.Retributivo |
14.000.000 |
16.000.000 |
18.000.000 |
|
3^ Area – 1^ e 2^ Liv. Retrib. 2^
Area – 3^ Liv. Retributivo |
8.500.000 |
10.000.000 |
11.500.000 |
|
3^Area – 1^ e 2^ Liv.Retributivo 2^
Area – 3^ Liv. Retributivo |
12.000.000 |
14.000.000 |
16.000.000 |
|
1^ e 2^ Area fino al 2^ Liv. Retributivo |
6.500.000 |
8.500.000 |
10.000.000 |
|
1^ e 2^ Area fino
al 2^ Liv. Retributivo |
10.000.000 |
12.000.000 |
14.000.000 |
|
N.B.: |
Al
personale al quale è attribuito un trattamento economico diverso rispetto a
quello corrispondente all’area/livello di inquadramento, va riferito il
massimale proprio del trattamento economico di cui effettivamente beneficia. |
Roma,
10 luglio 2001
Segreterie
degli Organi
di
Coordinamento delle
Rappresentanze
Sindacali Aziendali
FABI,
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.
LORO
SEDI
Con riferimento alle prospettazioni da Voi formulate in tema di volontariato facciamo presente che la banca, considerato il valore sociale e la funzione di tale attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorirà secondo le modalità e le finalità di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e compatibilmente con le esigenze di servizio, la fruizione delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro prevista dal contratto nazionale da parte degli appartenenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla citata legge.
Distinti saluti.
Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A.
Direzione
Generale
Direzione
Risorse Umane
Roma,
10 luglio 2001
Segreterie
degli Organi
di
Coordinamento delle
Rappresentanze
Sindacali Aziendali
FABI,
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.
LORO
SEDI
La Banca dichiara la propria
disponibilità a tenere un incontro finalizzato ad una valutazione su questi
temi.
Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.
Direzione
Generale
Segreterie degli Organi
di
Coordinamento delle
Rappresentanze
Sindacali Aziendali
FABI,
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.
LORO
SEDI
Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.
Direzione
Generale
Verbale di
riunione
Addì 6 luglio 200 1 in Roma
tra
la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
e
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rsa
FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A
le Parti si sono incontrante per valutare
l'opportunità di procedere ad una revisione del valore del buono pasto ed al
riguardo, a modifica del verbale del 21 luglio 2000, hanno convenuto:
1. di posticipare l'incremento previsto
per il 1° dicembre 2001;
2. di elevare il valore del buono per il
personale che effettua il normale intervallo come segue: a 4,00 Euro con
decorrenza 1° gennaio 2002; a 4,5 Euro con decorrenza 1° novembre 2002;
3. di corrispondere con decorrenza 1°
agosto 2001 al personale con orario di lavoro ridotto o differentemente
distribuito un buono pasto pari al 50% del valore tempo per tempo previsto per
il personale di cui al punto 2.
Le Parti convengono altresì che gli
importi eccedenti la misura del buono pasto fissata dal CCNL 11 luglio 1999
verranno compensati, sino a concorrenza, con gli aumenti che dovessero essere
eventualmente riconosciuti allo stesso titolo in sede di contrattazione
nazionale.
Norma transitoria .
Limitatamente al valore del buono
pasto previsto a decorrere dal 1° novembre 2002, per il personale di cui al
punto 3. il medesimo viene fissato in 2,5 Euro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Segreterie degli Organi di
Coordinamento delle rsa
FABI FIBA/CISL
FISAC/CGIL UIL
C.A.