VERBALE

 

 

 

Il giorno 10 luglio 2001 in Roma

 

tra

 

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

 

e

 

la delegazione sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)

 

la delegazione sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA/CISL)

 

la delegazione sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC/CGIL)

 

la delegazione sindacale della UIL Credito e Assicurazioni (UIL C.A.)

 

 

in relazione alle previsioni di cui all’articolo 22 del CCNL del 11/7/1999 si è raggiunta la seguente ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

 

 

PREMIO AZIENDALE

 

Per l’attribuzione del premio aziendale relativo agli esercizi 2001, 2002 e 2003, per il personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi, vengono adottati i criteri di seguito illustrati:

 

1.      viene considerato un indicatore composto dai seguenti due misuratori:

 

Ø      di produttività, costituito dal rapporto, ponderato al 50%, di:

·        fondi intermediati medi = somma del totale attivo dello stato patrimoniale e della nota integrativa parte B sezioni 12.2 e 12.3, calcolati sulla media dei valori al 31/12 dell’anno di riferimento e dell’anno precedente;

·        numero medio dei dipendenti come risultante dalla nota integrativa parte C sezione 4;

 

Ø      di efficienza, costituito dal rapporto, ponderato al 50%, di:

·        totale costi = somma delle voci 80 e 90 del conto economico;

·        margine d’intermediazione = somma delle voci da 10 a 70 e 110 del conto economico.


 

 

 

Il confronto del valore dell’indicatore a fine esercizio di riferimento con il valore assunto dallo stesso a fine esercizio dell’anno precedente determina una prima  variazione, misurata come scostamento percentuale, da applicare all’importo base del premio aziendale (“valore di riferimento”);

 

2.      il risultato della misurazione dell’andamento di efficienza e produttività viene poi integrato da un indicatore di redditività volto a misurare i miglioramenti dei risultati economici della Banca costituito dal rapporto:

Ø      utile netto = voce 230 del conto economico;

Ø      patrimonio netto medio = nota integrativa parte B sezione 8 (escluse voci 90 e 110).

 

La variazione anno su anno dell’indicatore di redditività determina un incremento del premio calcolato come segue:

 

-         se l’indicatore di redditività di fine esercizio è superiore a quello dell’anno precedente si prende in considerazione il 100% dell’aumento in valore assoluto più il 50% del valore dell’indicatore di redditività dell’anno precedente;

-         se l’indicatore di redditività di fine esercizio è uguale o inferiore a quello dell’anno precedente si prende in considerazione il 50% del valore dell’indicatore di redditività di fine esercizio;

-         in caso di valore negativo dell’indicatore di redditività, questo viene convenzionalmente assunto pari a zero;

 

3.      il valore di riferimento sul quale applicare le percentuali di variazione anno su anno degli indicatori individuati ai punti 1 e 2 è costituito da una percentuale della retribuzione annua lorda contrattuale, con esclusione degli scatti di anzianità e delle indennità, definita in base all’inquadramento del personale alla fine dell’esercizio per cui viene erogato il premio aziendale (es. premio anno 2001 RAL contrattuale al 31.12.2001);

 

4.        la percentuale della RAL di cui al punto 3 si determina ogni anno prendendo a riferimento il 2.47% del risultato lordo di gestione (intendendosi per tale la somma algebrica delle voci del conto economico da 10 a 90 e 110) pro capite (diviso cioè l’organico medio di cui alla nota integrativa parte C sezione 4) riferito all’inquadramento 3^ area 3° livello. Il risultato lordo di gestione da prendere in considerazione non potrà essere maggiore del 8% rispetto a quello dell’anno precedente e comunque per l’esercizio 2001 non potrà essere inferiore a quello del 2000. Nel caso in cui negli esercizi successivi al primo anno di applicazione il valore di riferimento calcolato come precede, dovesse risultare inferiore a quello dell’esercizio precedente il valore di riferimento e’ comunque quello dell’anno precedente;

 

5.      gli importi risultanti dall’applicazione dei punti 1 e 2 sul valore di riferimento non incidono sul calcolo del valore di riferimento  dell’anno successivo;


 

 

 

6.      il premio aziendale verrà erogato - in presenza di un bilancio del relativo esercizio che presenti un risultato economico non negativo - con le competenze del mese di luglio di ciascun anno successivo a quello dell’esercizio cui si riferisce ai quadri direttivi e al personale appartenente alle aree professionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia riportato, relativamente all’anno di riferimento, un giudizio professionale di sintesi negativo. Ove in bilancio si verificasse un risultato economico netto negativo (perdita d’esercizio) si procederà all’illustrazione delle cause che lo hanno determinato;

 

7.      nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene proporzionalmente ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.

Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi;

 

8.      nei confronti del personale che nell'anno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, con rapporto di lavoro a termine o temporaneo il premio viene erogato proporzionalmente;

 

9.      il premio aziendale non viene computato nel calcolo del trattamento di fine rapporto;

 

10.  nell’ipotesi di incorporazioni, concentrazioni, fusioni e scorpori si terrà un incontro al fine di verificare i riflessi sul sistema di commisurazione del premio aziendale e definire le eventuali modifiche occorrenti anche ai fini di una opportuna omogeneizzazione dei dati di confronto.

 

Le parti inoltre, allo scopo di proseguire nell’opera di coinvolgimento del personale nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e della redditività aziendale, nel comune interesse di rinsaldare la partecipazione del personale al capitale della Banca, convengono quanto segue:

 

a.       la Banca offrirà alla generalità del personale, attraverso apposita comunicazione, la possibilità di richiedere il pagamento del premio aziendale relativo agli esercizi 2001, 2002 e 2003 in azioni ordinarie di nuova emissione;

 

b.      il dipendente comunicherà l’accettazione o il rifiuto entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’offerta, fermo restando che qualora il medesimo non abbia espressamente comunicato di rifiutare l’offerta entro il predetto termine, la stessa si intenderà a tutti gli effetti accettata;

 

c.       ai dipendenti che si avvarranno della possibilità di cui al punto a. la Banca assegnerà un quantitativo di azioni per un controvalore (stabilito in base alla quotazione media di borsa del titolo registrata nel mese di giugno dell’anno di erogazione del premio) corrispondente al doppio del premio aziendale spettante;


 

d.      il 50% del quantitativo di azioni di cui al punto c., comunque non oltre il tetto di Lit.4.000.000,   avrà un vincolo di indisponibilità per tre anni dalla data di emissione, anche nell’ipotesi di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro; pertanto le stesse azioni, per il detto periodo, non potranno essere oggetto di trasferimento tra vivi né costituire oggetto di diritti reali di garanzia, anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo;

 

e.       le azioni vincolate saranno depositate gratuitamente in custodia e amministrazione, fino a scadenza, presso la Banca;

 

f.        per il personale che non avesse titolo, per qualsiasi motivo, al percepimento del premio aziendale il controvalore sarà pari a Lit. 100.000;

 

g.       quanto previsto al punto a. è subordinato alle delibere, da assumersi anno per anno dall’Assemblea degli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., occorrenti per procedere all’aumento di capitale necessario per l’emissione delle nuove azioni ordinarie.

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Addì 10 luglio 2001 in Roma

 

tra

 

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

 

e

 

le Segreterie degli Organi di Coordinamento di FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.

 

 

premesso che

 

·        con accordo del 10 dicembre 1997 è stata istituita la Cassa Sanitaria per Personale appartenente alla I, II, III, IV area professionale;

·        con accordo del 30 maggio 2001 la predetta cassa ha assunto la denominazione di “Cassa di Assistenza Sanitaria per le aree professionali (dalla 1^ alla 3^) e per i quadri direttivi della BNL S.p.A.”;

 

si conviene quanto segue

 

1.      a decorrere dall’anno  2002 il contributo annuo di cui al punto 1 dell’accordo 10 dicembre 1997 è fissato in Lit. 570.000, di cui Lit. 470.000 a carico della Banca  e Lit. 100.000 a carico del lavoratore;

2.      con decorrenza 1° gennaio 2001 per gli aderenti alla Cassa la quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore definito nell’accordo del 15 giugno 2000 viene annualmente decurtata di Lit. 100.000 lorde.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

 

 

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA

FABI                    FIBA/CISL                   FISAC/CGIL         UIL C.A.

 

 

 

 

 

 

Direzione Risorse Umane

 

                                                                                        

Roma, 10 luglio 2001

                                                     

Spett.li

Segreterie degli Organi

di Coordinamento delle

Rappresentanze Sindacali Aziendali

FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.       

LORO SEDI

 

 

 

Con riferimento alle prospettazioni da Voi formulate in tema di “Prestiti per esigenze di carattere straordinario”, “Prestiti personali”, “Anticipazioni Tfr”, “Portatori di handicap”  e “infortuni in itinere”, confermiamo la disponibilità a porre in essere i seguenti benefici:

 

1.      incremento dei massimali attualmente previsti per i prestiti per esigenze di carattere straordinario (come all. tabella);

2.      riduzione del Prime Rate dell’1% per i prestiti personali;

3.      anticipazione del t.f.r. nel caso di acquisto da parte del dipendente e/o dei propri figli di nuova abitazione anche senza la inadeguatezza dell’immobile venduto;

4.      adeguamento dal 2001 dell’assegno in favore dei figli dei dipendenti portatori di handicap da Lit. 4.000.000 a Lit. 5.000.000.

5.      copertura, dal 2002, del rischio morte ed invalidità permanente oltre il 50% per un capitale di Lit. 100.000.000 conseguente ad incidente stradale occorso durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

 

Distinti saluti.

                                                                             

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

            Direzione Generale

 

 

All.cit.

 


 

 

 

MASSIMALI DI PRESTITO PER ESIGENZE DI CARATTERE PERSONALE E FAMILIARE

 

 

 

            Attuale                                                                                                           Proposta

 

 

Dirigenti                                                                    42.000.000

 

Dirigenti                                                                   52.000.000

 

ANNI DI SERVIZIO

 

 

ANNI DI SERVIZIO

 

da 5 a 12

da 12 a 20

oltre i 20

 

 

da 5 a 12

da 12 a 20

oltre i 20

Quadro Direttivo - 4^ Liv.Retrib.

19.000.000

23.000.000

27.500.000

 

Quadro Direttivo - 4^ Liv.Retrib.

24.000.000

28.000.000

35.000.000

Quadro Direttivo - 3^ Liv.Retrib.

16.000.000

18.000.000

22.000.000

 

Quadro Direttivo - 3^ Liv.Retrib.

22.000.000

24.000.000

28.000.000

Quadro Direttivo - 2^ Liv.Retrib.

14.000.000

16.000.000

18.000.000

 

Quadro Direttivo - 2^ Liv.Retrib.

18.000.000

22.000.000

24.000.000

Quadro Direttivo – 1^Liv.Retrib.

12.000.000

14.000.000

16.000.000

 

Quadro Direttivo – 1^Liv.Retrib.

16.000.000

18.000.000

22.000.000

3^ Area – 3^ e 4^ Liv. Retrib.

10.000.000

11.500.000

14.000.000

 

3^Area – 3^ e 4^ Liv.Retributivo

14.000.000

16.000.000

18.000.000

3^ Area – 1^ e 2^ Liv. Retrib.

2^ Area – 3^ Liv. Retributivo

 

8.500.000

 

10.000.000

 

11.500.000

 

3^Area – 1^ e 2^ Liv.Retributivo

2^ Area – 3^ Liv. Retributivo

 

12.000.000

 

14.000.000

 

16.000.000

1^ e 2^ Area

fino al 2^ Liv. Retributivo

 

6.500.000

 

8.500.000

 

10.000.000

 

1^ e 2^ Area

fino al 2^ Liv. Retributivo

 

10.000.000

 

12.000.000

 

14.000.000

 

 

 

 

N.B.:

Al personale al quale è attribuito un trattamento economico diverso rispetto a quello corrispondente all’area/livello di inquadramento, va riferito il massimale proprio del trattamento economico di cui effettivamente beneficia.

 

 

 

 

 

Direzione Risorse Umane

                                                                      

                                                          

                                                                                                                      Roma, 10 luglio 2001

 

 

                                                                                  Spett.li

                                                                                  Segreterie degli Organi

                                                                                  di Coordinamento delle

                                                                                   Rappresentanze Sindacali Aziendali

                                                                                  FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.

 

                                                                                  LORO SEDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Con riferimento alle prospettazioni da Voi formulate in tema di volontariato facciamo presente che la banca, considerato il valore sociale e la funzione di tale attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorirà secondo le modalità e le finalità di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e compatibilmente con le esigenze di servizio, la fruizione delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro prevista dal contratto nazionale da parte degli appartenenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla citata legge. 

            Distinti saluti.

 

                                                                                              Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

                                                                                                          Direzione Generale

 


 

 

 

 

Direzione Risorse Umane

 

 

                                                                                                                      Roma, 10 luglio 2001

 

 

                                                                                  Spett.li

                                                                                  Segreterie degli Organi

                                                                                  di Coordinamento delle

                                                                                  Rappresentanze Sindacali Aziendali

                                                                                  FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.

 

                                                                                  LORO SEDI

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alle prospettazioni da Voi formulate in tema di tutela della dignità delle donne e degli uomini concordiamo sull’importanza della tematica e sulla esigenza di garantire in ogni contesto la piena tutela della dignità della persona.

 

                La Banca dichiara la propria disponibilità a tenere un incontro finalizzato ad una valutazione su questi temi.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                                                             Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

                                                                                                          Direzione Generale


 

 

 

 

Direzione Risorse Umane

 

 

                                   Roma, 10 luglio 2001

 

 

Spett.li

                                                                                   Segreterie degli Organi

                                                                                  di Coordinamento delle

                                                                                  Rappresentanze Sindacali Aziendali

                                                                                  FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A. 

                                                                                  LORO SEDI

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alle prospettazioni da Voi formulate in tema di condizione del personale femminile, la Banca dichiara la propria disponibilità a tenere un incontro per una valutazione sulla situazione attuale, anche alla luce della specifica esperienza aziendale maturata.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                                                             Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

                                                                                                          Direzione Generale

Verbale di riunione

 

 

Addì 6 luglio 200 1 in Roma

 

 

tra

 

 

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

 

 

e

 

 

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rsa FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A

 

 

 

 

 

le Parti si sono incontrante per valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del valore del buono pasto ed al riguardo, a modifica del verbale del 21 luglio 2000, hanno convenuto:

1. di posticipare l'incremento previsto per il 1° dicembre 2001;

2. di elevare il valore del buono per il personale che effettua il normale intervallo come segue: a 4,00 Euro con decorrenza 1° gennaio 2002; a 4,5 Euro con decorrenza 1° novembre 2002;

3. di corrispondere con decorrenza 1° agosto 2001 al personale con orario di lavoro ridotto o differentemente distribuito un buono pasto pari al 50% del valore tempo per tempo previsto per il personale di cui al punto 2.

 

Le Parti convengono altresì che gli importi eccedenti la misura del buono pasto fissata dal CCNL 11 luglio 1999 verranno compensati, sino a concorrenza, con gli aumenti che dovessero essere eventualmente riconosciuti allo stesso titolo in sede di contrattazione nazionale.

 

Norma transitoria .

Limitatamente al valore del buono pasto previsto a decorrere dal 1° novembre 2002, per il personale di cui al punto 3. il medesimo viene fissato in 2,5 Euro.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

 

 

 

Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rsa

FABI               FIBA/CISL                 FISAC/CGIL             UIL C.A.