Il giorno 28 giugno 2001 tra Rolo Banca 1473 S.p.A.
e le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI, FEDERDIRIGENTI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil e UILCA
premesso che:
si conviene e sottoscrive quanto segue:
Qualora i prossimi CCNL Abi istituiscano provvidenze analoghe, la spesa annua di cui sopra non potrà essere assorbita se non per la parte di premio fissata dal CCNL eventualmente eccedente le prime L.500.000 (Euro 258,23).
In relazione al rinnovo delle misure di carattere assistenziale, da effettuarsi nel corso dell’anno 2002 in favore dei quadri direttivi di 3° e 4° livello e di cui all’art.74 del CCNL Abi 11.7.1999, l’onere a carico della Banca relativo al premio viene elevato a L.820.000 (Euro 423,49) annue per dipendente.
Qualora i prossimi CCNL Abi elevino detta spesa annua, l’importo citato al comma precedente non potrà essere assorbito se non per la parte di premio fissata dal CCNL eventualmente eccedente le prime L.820.000 (Euro 423,49).
3. L’importo del ticket pasto viene elevato per tutto il personale interessato dal presente accordo con le seguenti modalità:
· da L.5.000 (Euro 2,58) a L.8.000 (Euro 4,13), a far tempo dall’1.7.2001;
· da L.8.000 (Euro 4,13) a L.10.000 (Euro 5,16), a far tempo dall’1.7.2002.
A ciascun dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale verrà attribuito, per ogni giornata in cui effettua la normale prestazione lavorativa, un buono pasto del seguente valore:
· L.5.000 (Euro 2,58) a far tempo dall’1.7.2001.
Le Parti convengono che gli importi eccedenti la misura del buono pasto fissata dal CCNL Abi 11.7.1999 verranno compensati, fino a concorrenza con gli aumenti che dovessero eventualmente essere riconosciuti allo stesso titolo in sede di contrattazione nazionale.
4. L’art.1 del CIA 22.9.1997 viene sostituito come segue:
“Art.1 - Inquadramenti
In tema di inquadramenti nelle Filiali, a tutto il personale interessato dal presente Accordo e in servizio alla data di stipula dello stesso viene applicata la normativa Abi. Verranno altresì riconosciuti i seguenti ulteriori inquadramenti previa sussistenza, posteriormente a detta data di stipula, delle condizioni sotto specificate:
a) nelle Filiali da 2 a 3 dipendenti:
- 3a area professionale/4° livello retributivo al titolare dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina;
- quadro direttivo di 1° livello al titolare con inquadramento di cui all'alinea precedente dopo 12 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina ovvero dal conseguimento di detto inquadramento se successivo;
- 3a area professionale/3° livello retributivo al vice titolare, nelle filiali da 3 dipendenti, dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina;
b) nelle Filiali da 4 a 6
dipendenti:
- quadro direttivo di 2° livello al titolare dopo 5 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina;
- 3a area professionale/4° livello retributivo al vice titolare dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina;
c) nelle Filiali da 7 a 9
dipendenti:
- 3a area professionale/4° livello retributivo al vice titolare dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina;
d) nelle Filiali da 10 a 15
dipendenti:
- quadro direttivo di 1° livello al vice titolare dopo 5 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina;
e) nelle Filiali da 16 o più
dipendenti:
- quadro direttivo di 2° livello al vice titolare dopo 5 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina;
- 3a area professionale/4° livello retributivo all'ulteriore collaboratore del titolare dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina;
Presso le Filiali, ai fini del
computo del personale per l'applicazione del presente articolo, devono
considerarsi soltanto gli addetti ad orario intero di lavoro - salvo il
particolare criterio previsto in materia per gli addetti a tempo parziale
dall'art.8 dell'Appendice nr.1 al CCNL Assicredito 19.12.1994 - ed escludersi
il personale:
- inquadrato nella 1a e, limitatamente agli addetti a mansioni di commesso e operai, nella 2a area professionale;
- il personale in organico al Servizio Sviluppo della Direzione Generale che svolga esclusivamente mansioni di sviluppo.
Ai medesimi fini, con riferimento alle Filiali Modena M, Bologna 27, Bologna 35 e Bologna 55 restano parimenti esclusi dal computo gli addetti allo sportello tesoreria e allo sportello riscossione ticket sanitario. In tali fattispecie, l’importo dell’indennità di reggenza da corrispondersi ai sensi del successivo art.15, ammonterà a L.250.000 (Euro 129,11).
Presso la Filiale di Bologna 1 al Capo Stima del Pegno viene riconosciuto l'inquadramento di quadro direttivo di 2° livello dopo 5 mesi di adibizione continuativa nell'incarico decorrenti dalla nomina.
L’operatore unico che coordina il lavoro di altri due operatori unici (intendendosi per tali quelli aperti almeno 8 giorni lavorativi al mese), ha diritto all'inquadramento nella 3a area professionale, 2° livello retributivo.
L’operatore unico che coordina il lavoro di altri tre operatori unici (intendendosi per tali quelli aperti almeno 8 giorni lavorativi al mese), ha diritto all’inquadramento nella 3a area professionale, 3° livello retributivo.
Gli addetti, in via continuativa e prevalente ai sensi dell'art.75 del CCNL Abi 11.7.1999, a centralini telefonici nel caso sia loro affidata la gestione di più di sette linee, vengono inquadrati nella 3a area professionale, 1° livello retributivo.
Gli addetti, in via continuativa e prevalente ai sensi
dell'art.75 del CCNL Abi 11.7.1999, all'archivio delle Filiali con compiti di
catalogazione per argomenti di pratiche e/o documenti, vengono inquadrati nella
2a area professionale, 3° livello retributivo limitatamente alle mansioni
impiegatizie.
Disposizione transitoria
Le Parti, tenuto conto della evoluzione della struttura della Banca, convengono di affrontare le tematiche relative alle nuove figure professionali in apposito confronto che inizierà entro il 1° semestre del 2002.”
5. A far tempo dall’esercizio 2002, le quote eccedenti di cui all’art.38 del CCNL Abi 11.7.1999 spettanti al personale interessato dal presente accordo e rivenienti dalla differenza tra la misura standard di settore dell’ex premio di rendimento distribuita, ai sensi di detto articolo, sulle 13 mensilità contrattuali e l’importo del premio stesso computato ai sensi dei previgenti contratti integrativi aziendali in essere in Rolo Banca, vengono anch’esse distribuite sulle stesse 13 mensilità contrattuali dell’anno di competenza sotto forma di assegno ad personam non assorbibile e rivalutabile con le stessa percentuale di aumento riveniente dai futuri rinnovi del CCNL Abi 11.7.1999 altresì aggiornato con gli eventuali aumenti di scatto d’anzianità.
A far tempo dall’esercizio 2002, in luogo e sostituzione degli importi di cui alla lettera a latere del contratto integrativo aziendale 28.10.1992 per il personale ex direttivo ex Carimonte Banca, verrà erogato agli interessati:
- per l’esercizio 2001, un importo calcolato applicando alla retribuzione al 31.12.2001 (previamente attualizzata in base al CCNL Abi 11.7.1999 nonché aggiornata con eventuali aumenti di scatto d’anzianità) la percentuale media erogata a ciascuno in base a dette previsioni nel triennio 1998-2000;
- per gli esercìzi successivi, l’importo come individuato al precedente alinea, viene distribuito sulle 13 mensilità contrattuali dell’anno di competenza sotto forma di assegno ad personam non assorbibile e rivalutabile con la stessa percentuale di aumento riveniente dai futuri rinnovi del CCNL Abi 11.7.1999 altresì aggiornato con gli eventuali aumenti di scatto d’anzianità. Eventuali casi particolari saranno oggetto di esame congiunto tra le Parti.
A far tempo dall’esercizio 2002, l’eventuale incidenza di trattamenti ad personam sull’ex premio di rendimento ovvero l’incidenza della erogazione “consolidato ad personam” di competenza del personale ex direttivo riveniente dall’ex Credito Romagnolo S.p.A,, verranno erogate agli interessati quale incremento delle correlate voci erogate mensilmente agli interessati.
6. L’art.9 del CIA 22.9,1997 viene sostituito come segue:
“Art. 9 - Indennità di rischio
In materia di indennità di rischio da corrispondersi al personale adibito al servizio di cassa viene applicato il CCNL Abi 11.7.1999 integrato dalle seguenti disposizioni.
In caso di adibizione non continuativa, al personale spetta un'indennità di rischio giornaliera pari a 1/10 dell'indennità mensile prevista al comma precedente, per ogni giorno o frazione di giorno di effettivo disimpegno del servizio stesso, con un minimo pari a 3/10 ed un massimo pari alla misura dell'indennità mensile.
Al personale che espleta mansioni di stimatore dei
pegni presso le Filiali Bologna 1, Sede Modena e Ravenna 5 viene riconosciuto
il trattamento economico normativo di cui al primo comma del presente articolo.
Per quanto attiene le misure della indennita’ di rischio, tutte le filiali sono considerate di 1a categoria.”
7. Il contributo annuo di cui all’art.14, 2° comma, del CIA 22.9.1997 viene elevato a L.4.000.000 nette (Euro 2065,83) a far tempo dall’1.1.2002.
8. Per quanto attiene le condizioni dell’operatività bancaria del Personale, fermo il resto, si stabilisce quanto segue:
- tasso creditore c/c stipendio: 2,25% da 1.7.2001;
- mutui 1° casa (anche in essere accesi c/o Rolo Banca), tasso debitore 3% da 1.7.2001;
- fido in conto corrente decrescente, tasso debitore 2,75% da 1.7.2001.
A far tempo dall’1.7.2002, le condizioni e il tasso dei mutui 1° casa (compresi quelli in essere accesi c/o Rolo Banca) nonché del fido in conto corrente decrescente verranno allineati alle condizioni in essere presso la Capogruppo.
9. L’art.12 del CIA viene sostituito dal seguente:
“Art. 12 - Provvidenze per motivi di studio e agevolazioni ai lavoratori studenti (normativa aziendale applicabile anche ai sensi dell'art.160 del CCNL Assicredito 19.12.1994)
· I lavoratori studenti hanno diritto ai seguenti permessi retribuiti:
· 2 giorni per gli esami di scuola media inferiore;
· 3 giorni per gli esami di scuola media superiore;
· 1 giorno per ogni esame universitario ((indistintamente, da 1.1.2002, per tutti i corsi di laurea, ivi comprese le c.d. “lauree brevi”);
· 5 giorni per la discussione della tesi di laurea.
I permessi di cui sopra, eccedenti quelli previsti dalla legge, non saranno concessi per gli esami ripetuti, fermo restando che qualora non fosse possibile sostenere l'esame universitario nel giorno di convocazione per motivi connessi all'effettivo svolgimento della prova, il dipendente usufruirà di un ulteriore permesso per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'esame stesso: tali rinvii dovranno essere opportunamente documentati.
Ai dipendenti che frequentano una facoltà universitaria spettano inoltre 5 giorni di permesso retribuito per ogni anno del corso legale di studi più due, utilizzabili a scelta del dipendente, ma non frazionabili in periodi inferiori al giorno.
I giorni disponibili di cui al comma precedente non sono anticipabili rispetto all'anno scolastico di competenza; tali giorni, se non completamente utilizzati nell'anno accademico di competenza, possono venire utilizzati esclusivamente nell'anno accademico successivo.
Ai lavoratori studenti verrà concesso, una sola volta, un contributo spese nelle seguenti misure:
- al conseguimento della licenza di scuola media inferiore (purchè ciò avvenga dopo almeno un anno dall'assunzione): L.250.000 lorde (Euro 129,11);
- al conseguimento del diploma di scuola media superiore (purchè ciò avvenga dopo almeno due anni dall'assunzione): L.500.000 lorde (Euro 258,23);
- al conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie e assicurative, scienze statistiche, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lingue estere, lettere (e "materie letterarie" della facoltà di Magistero), scienze matematiche, scienze fisiche, scienze agrarie, scienze forestali, sociologia, scienze informatiche, ingegneria, architettura, economia politica, economia aziendale e scienze economiche (purchè ciò avvenga dopo almeno due anni dall'assunzione): L. 750.000 lorde (Euro 387,34).
Chiarimento a verbale.
Le Parti chiariscono che la fruizione di cui al 3° comma è subordinata all'aver sostenuto positivamente almeno un esame in una sessione qualsiasi dell'anno accademico di competenza. I cinque giorni per la discussione della tesi potranno essere fruiti anche a giornate e con adeguato anticipo rispetto alla discussione. Le Parti chiariscono che le provvidenze di cui al 5^ comma del presente articolo saranno erogate con decorrenza 27 marzo 1997.
ROLO BANCA 1473
FABI FIBA/Cisl FEDERDIRIGENTICREDITO FISAC/Cgil UILCA