Artt. 1 e 2 ( Area contrattuale)
L’art. 2 è stato modificato in modo
tale da ricomprendere nell’area contrattuale, a tutti
gli effetti, le Società e i Consorzi controllati da una o più imprese, che svolgano attività di cui all’art. 1 lett. a). Inoltre,
nell’eventualità che vi siano Società che esercitino
tali attività in via non prevalente, al personale che svolga l’attività di cui
all’art. 1 punto a) sarà comunque applicato il CCNL delle assicurazioni.
L’attività
dei CED è mantenuta integralmente nell’area contrattuale.
Art. 5 ( Relazioni
Sindacali)
Tale articolo attribuisce all’informazione il valore di strumento di
conoscenza delle situazioni aziendali funzionale al confronto tra le parti in un’ottica di relazioni sindacali volte a
valorizzare il ruolo dei lavoratori e
delle OO.SS. nei processi
di confronto, a tutti i livelli.
Art. 7 (
Informazione nazionale)
È stata arricchita con l’aggiunta della distinzione per sesso sui dati relativi al costo del lavoro
e sui dati numerici concernenti i lavoratori con contratto di fornitura
di lavoro temporaneo, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in apprendistato, nonché i
lavoratori part-time, suddivisi per
sesso e inquadramento
Art. 10 ( Informazione a livello aziendale)
L’incontro relativo si terrà entro il 30/6 di ciascun anno. Tale
articolo innovativo è stato arricchito con l’aggiunta della
comunicazione sui contratti di formazione lavoro (CFL) trasformati in
contratti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda gli apprendisti, la
comunicazione riguarderà la sede di lavoro e la distinzione per sesso, nonché la conferma degli stessi.
Inoltre l’informativa riguarderà
gli assetti commerciali, le ipotesi di sviluppo e la qualità del servizio.
Tale aspetto assume particolare importanza, in quanto
le OO.SS. possono svolgere
un ruolo propositivo a vantaggio dell’utenza, delle stesse Aziende e dei
dipendenti.
Per quanto riguarda le Imprese di maggiori dimensioni, strutturate con
più sedi sul territorio a livello aziendale, le Parti potranno concordare incontri informativi articolati a livello di
sede.
ART.
10 bis ( Informativa a livello di gruppi)
Entro il mese di giugno si terrà un incontro in cui l’Azienda fornirà
informazioni relativamente al Gruppo assicurativo (
insieme di Imprese assicurative o società che applicano il CCNL delle assicurazioni)
sulle seguenti materie:
·
Individuazione delle Imprese che compongono il gruppo assicurativo
·
Andamento economico generale del Gruppo
· Ipotesi di sviluppo
previste anche con riferimento alle reti liquidative
e agli assetti commerciali
·
Prevedibile evoluzione dell’attività del Gruppo
Tale articolo rappresenta un importante nuovo punto del CCNL in quanto definisce il concetto di Gruppo assicurativo e
introduce un essenziale livello di
informazione che consente di affrontare con maggior conoscenza i processi di
cambiamento del settore.
Art. 14 ( Procedura di confronto sindacale)
È stato stabilito che la procedura di confronto potrà svolgersi a
livello della Capogruppo con il suo coinvolgimento.
Altro importante risultato è stato ottenuto in caso di scorporo di attività non comprese nell’area contrattuale di cui
all’art. 1, qualora le lavoratrici e i lavoratori che, previo il loro consenso, dovessero
passare alla società cui venga affidata l’attività scorporata, verrà garantito
il mantenimento del trattamento economico vigente al momento del loro passaggio.
È stato previsto che anche i distacchi collettivi sono
oggetto di confronto sindacale.
Art. 15 ( Procedura di confronto sindacale)
Anche in questo articolo è stato inserito il
concetto che, nel caso in cui si sia verificata un’eccedenza di personale, la
procedura di confronto si svolgerà a livello della Capogruppo. È stato,
inoltre, inserito l’eventuale ricorso allo strumento previsto
all’allegato 14 del CCNL ( fondo
di settore).
Pertanto con la conferma del mantenimento del CED nell’area
contrattuale sono stati concordati i punti relativi alla
turnazione, reperibilità e alla professionalità degli addetti ai CED attraverso
l’aggiornamento dei profili professionali.
Art. 35 ( Ferie)
I casi di assenza per malattia o infortunio non riducono il periodo
di ferie spettante.
Art. 38 ( Permessi)
Le 8 ore
annue previste di permesso retribuito sono fruibili ad ore o a mezze giornate.
Artt. 42-43 ( Malattie – Infortuni -
Conservazione del posto di lavoro in
caso di malattia )
Nei casi
di gravi malattie la conservazione del posto di lavoro retribuito viene aumentata da 12 a 15 mesi (con anzianità di servizio
sino a 10 anni compiuti) e da 18 a 24 mesi (con anzianità di servizio oltre i
10 anni).
Nel caso
in cui l’assenza per malattia o infortunio si protragga oltre il secondo
giorno, sarà giustificata con certificato medico, da
presentare entro il terzo giorno.
Inoltre
si prevede l’autocertificazione nel caso di un giorno di malattia intervenuta
nella giornata immediatamente precedente o successiva alla giornata non
lavorativa.
Art. 48
bis ( Osservatorio Nazionale
sul “Mobbing”)
A tutela della dignità e dei diritti fondamentali della salute dei
lavoratori è stato costituito l’Osservatorio Nazionale
con l’obiettivo di prevenire e combattere il sempre più frequente fenomeno del
“mobbing”.
I compiti dell’Osservatorio Nazionale, anche con l’utilizzo di
consulenze giustificate, saranno i seguenti:
-
monitorare il fenomeno mediante la raccolta di informazioni;
-
analizzare ed individuare le possibili cause, la diffusione e le
caratteristiche del fenomeno nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo
alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro
od altri fattori che possano determinare l’insorgere di situazioni sussumibili all’interno del concetto di “mobbing”;
-
programmare azioni positive in ordine alla prevenzione
delle situazioni di criticità;
-
formulare proposte per la definizione di codici di condotta;
-
formulare pareri consultivi a richiesta delle Parti.
Art. 54 ( Tossicodipenza)
Il recupero dei casi di tossicodipendenza e la relativa tutela del posto di lavoro è esteso anche all’alcolismo.
Art. 58
– 129 ( Missioni)
Per quanto riguarda tale istituto è previsto che al dipendente in
missione verranno comunque assegnate mansioni
equivalenti.
Art. 63 ( Corsi professionali)
Le Parti hanno convenuto che lo sviluppo della qualificazione
professionale e la valorizzazione delle risorse umane costituiscono
fattori fondamentali per conseguire il miglioramento della qualità e
dell’efficienza del servizio assicurativo.
In particolare è stato concordato che saranno individuati, a livello
aziendale, programmi specificamente rivolti ad offrire possibilità di aggiornamento e qualificazione professionale alle fasce
di lavoratori direttamente coinvolti nei processi riorganizzativi e a quelli da
tempo non destinatari di progetti formativi.
Tali programmi saranno finalizzati alla crescita professionale e allo
sviluppo di carriera ed alla promozione di azioni
positive per le pari opportunità.
Specifiche iniziative dovranno riguardare i Funzionari.
Art.
80
Introduzione del
concetto di CIA di Gruppo.
Art. 83
( Trattamento previdenziale)
Nell’ambito di tale articolo si precisa che il personale potrà
destinare, su base volontaria, tramite dichiarazione revocabile e accordo tra
le Parti, tutto o parte del premio aziendale di produttività al fondo pensione
aziendale.
Art. 84 bis (
Long term care)
Si costituisce un organismo a composizione paritetica per l’assistenza,
in forma mutualistica, integrativa del
servizio pubblico, per i casi di non autosufficienza.
È previsto un contributo dello 0,20% della retribuzione annua a carico delle Aziende a partire dal 1°.6.2004.
Art. 94 ( Mobilità professionale)
La partecipazione ai corsi professionali dovrà essere il più possibile
corrispondente alla presenza percentuale di lavoratori/trici
in ottemperanza della legge 125/91 (pari opportunità).
Art. 99 ( Buono pasto)
A partire dal 1° ottobre 2003 il buono pasto
sarà elevato a € 2,80.
Art.
122 ( Nomina a funzionario
di 1° grado)
Nel caso di passaggio da una classe triennale ad una classe
quadriennale verranno conservati quattro terzi
dell’anzianità di scatto maturata.
Art.
123 ( Passaggio di grado)
In caso di passaggio da un grado di funzionario al grado successivo lo
stesso avverrà con inserimento nella medesima classe, conservando l’anzianità
di scatto maturata.
Art.
143 ( Inquadramento
produttori)
Il produttore potrà svolgere attività di promotore finanziario a favore
di Imprese del Gruppo assicurativo presso cui svolge
la propria attività previa autorizzazione dell’Impresa di appartenenza.
Art.
158 ( Aggiornamento
provvigione aggiuntiva)
Parte terza (call-center)
Le Imprese si attiveranno affinchè, entro tre anni
dall’entrata in vigore del presente CCNL, almeno il 45% del totale degli
addetti inquadrati nella Parte Terza – Disciplina Speciale sia a tempo
indeterminato.
Nel caso di necessità di assunzione di
personale a tempo indeterminato, Disciplina Speciale Parte Prima, l’ANIA
raccomanda alle Imprese di tener conto prioritariamente delle candidature di
personale di cui alla Parte Terza – Disciplina Speciale.
Art.
163 bis(Coordinatore di team)
Il trattamento economico complessivo della figura di coordinatore di team non potrà essere inferiore al 4° livello retributivo
di cui alla Parte Prima del CCNL.
Art. 167 ( Buono pasto)
A partire dal 1° ottobre 2003 l’importo del buono
pasto sarà di € 2,80, anche per i lavoratori che effettuano turni con
intervallo.
Art.
173 bis ( Computo media provvigionale)
Nell’ipotesi di assenza del personale Parte
Terza per il quale vengono riconosciuti permessi retribuiti verrà computata
anche la media provvigionale come calcolata
nell’ipotesi di assenza per ferie o malattia.
Allegato
5 ( Funzionari –
assistenza sanitaria)
Sono stati introdotti miglioramenti sulle diverse voci relative all’assistenza sanitaria dei Funzionari.
Allegati 11 – 12 - 13 ( Contratti atipici)
Le Parti si incontreranno entro 60 giorni dall’approvazione della
Legge delega di riforma del mercato del lavoro
per verificarne l’impatto e la compatibilità con gli istituti contenuti
all’interno del CCNL.
Nuovo Allegato ( Sistema sanzionatorio)
Nel CCNL
è stata inserita, attraverso scambio di lettere fra le Parti, una precisazione
a tutela dei colleghi liquidatori in relazione alla
legge 57/2001.
Vedi tabelle
stipendiali omnicomprensive allegate per il personale in servizio Parte
Prima , Parte Seconda e Parte Terza.
A partire dall’1.1.2003 aumento delle tabelle retributive e
dell’indennità di carica del 6,31%.
Al
personale in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula
della Parte Prima e Seconda verrà attribuito a partire dal 1° ottobre 2003 una
anzianità convenzionale, valida ai soli fini dello scatto tabellare,
e per i Funzionari anche dell’indennità di carica, nelle seguenti misure:
-
6 mesi per le classi biennali
-
9 mesi per le classi triennali
-
12 mesi per le classi quadriennali
Per i lavoratori che si trovano nell’ultima classe è riconosciuto un
assegno personale non assorbibile equivalente all’anticipo di scatto
-
dal 1°.1.2004 ulteriore
aumento dello 0,20% calcolato sulla retribuzione in vigore al 31.12.2001.
Per
quanto riguarda i lavoratori dei call center l’accordo prevede un incremento salariale del 6,31% a
partire dal 1° gennaio 2003. Per il front office dei call
center di vendita è previsto un ulteriore aumento del
2% annuo partire dal 1° gennaio 2004;
per tutti gli altri lavoratori dei call center, sempre
dal 1° gennaio 2004, .è previsto l’inserimento nella tabella del 1° livello
amministrativi.
Milano, 18 luglio 2003